Detrazioni fiscali ristrutturazione casa 2025-2026: aliquote, lavori ammessi e come richiederle

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Le detrazioni fiscali per ristrutturazione rappresentano uno degli incentivi più consolidati del sistema tributario italiano per chi vuole migliorare la propria abitazione contenendo i costi. Grazie alle agevolazioni per ristrutturazioni casa previste dall’art. 16-bis TUIR, è possibile recuperare una quota significativa delle spese direttamente sull’IRPEF, suddivisa in dieci rate annuali.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha rimodulato le aliquote introducendo una distinzione tra prima casa e altri immobili residenziali. Conoscere le regole aggiornate è essenziale per pianificare i lavori in modo conveniente ed evitare errori che compromettono il beneficio.

Che cosa sono le detrazioni per ristrutturazione

Le detrazioni per ristrutturazioni sono sconti d’imposta riconosciuti ai contribuenti IRPEF che sostengono spese per interventi edilizi su immobili residenziali. 

Una percentuale della spesa ammessa si traduce in una riduzione diretta dell’IRPEF dovuta, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo.

La misura è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), resa strutturale dalla L. 147/2013. Prima di quella data veniva prorogata annualmente: oggi è a regime, ma le aliquote rimangono soggette a variazioni stabilite dalla Legge di Bilancio.

Aliquote 2025 e detrazioni fiscali ristrutturazione 2026

Con la Legge di Bilancio 2025, il quadro delle detrazioni fiscali per ristrutturazione è stato differenziato in base alla destinazione d’uso dell’immobile. Il regime unico al 50% in vigore fino al 2024 è stato sostituito da aliquote distinte per prima casa e seconde abitazioni.

Anno 2025

  • Prima casa (abitazione principale): 50% su spesa massima 96.000 euro — detrazione massima 48.000 euro.
  • Altri immobili residenziali: 36% su spesa massima 96.000 euro — detrazione massima 34.560 euro.

Detrazioni fiscali ristrutturazione 2026 e oltre

  • Prima casa: 36% su spesa massima 96.000 euro — detrazione massima 34.560 euro.
  • Altri immobili residenziali: 30% su spesa massima 96.000 euro — detrazione massima 28.800 euro.

Il limite di 96.000 euro è calcolato per unità immobiliare e per anno solare. In caso di più comproprietari, il tetto si applica all’immobile nel suo complesso; ciascun comproprietario detrae la propria quota in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.

Cosa si intende per “prima casa” ai fini della detrazione

Ai fini dell’aliquota potenziata del 50%, per prima casa si intende l’immobile adibito ad abitazione principale, ossia quello in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 16-bis, comma 1, lett. a, TUIR). Non coincide necessariamente con la “prima casa” ai fini IMU, né con l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa in atto notarile.

In pratica, è l’abitazione in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e la dimora effettiva. Se il proprietario non la occupa ma vi abita stabilmente un familiare convivente, l’immobile si qualifica comunque come abitazione principale. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere di documentare questa condizione.

Lavori a cavallo d’anno: quale aliquota si applica?

Il momento determinante per stabilire l’aliquota applicabile è la data del pagamento tramite bonifico, non quella di esecuzione materiale dei lavori. Se i lavori iniziano nel 2025 ma una parte dei pagamenti viene effettuata nel 2026, quella tranche di spesa sconterà l’aliquota 2026 (36% per la prima casa, 30% per gli altri immobili). Per chi desidera massimizzare il risparmio fiscale, è quindi opportuno concentrare i pagamenti entro il 31 dicembre 2025.

Chi può beneficiare delle agevolazioni per ristrutturazioni casa

Il diritto alle detrazioni per ristrutturazione non è riservato ai soli proprietari. L’art. 16-bis TUIR estende la platea a tutti i soggetti che sostengono la spesa e vantano un titolo legittimo per detenere l’immobile:

  • proprietari e comproprietari dell’immobile,
  • usufruttuari e titolari di diritto reale di godimento (uso, abitazione, enfiteusi, superficie),
  • locatari (inquilini) e comodatari,
  • familiari conviventi del possessore o detentore,
  • promissario acquirente che abbia già la disponibilità materiale dell’immobile.

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche soggette a IRPEF. Le società di capitali e gli altri soggetti IRES ne sono esclusi.

Lavori ammessi alle detrazioni fiscali ristrutturazioni

L’art. 16-bis TUIR elenca le categorie di intervento che danno diritto alle detrazioni fiscali per ristrutturazioni. Il perimetro è ampio ma non illimitato.

Interventi ammessi:

  • manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali),
  • manutenzione straordinaria su singole unità abitative e parti comuni,
  • restauro e risanamento conservativo,
  • ristrutturazione edilizia,
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali,
  • eliminazione di barriere architettoniche,
  • interventi antisismici (anche tramite Sismabonus, art. 16 D.L. 63/2013),
  • cablatura degli edifici e installazione di sistemi antintrusione,
  • bonifica dall’amianto e smaltimento dell’eternit,
  • interventi di risparmio energetico (parzialmente sovrapponibili con l’Ecobonus),
  • installazione di sistemi di videosorveglianza degli ingressi.

Sono escluse le nuove costruzioni e gli interventi meramente estetici privi di rilevanza tecnica. L’acquisto di arredi non rientra nelle detrazioni per ristrutturazioni ma può beneficiare del distinto Bonus Mobili, accessibile a chi ha già fruito del bonus ristrutturazione per il medesimo immobile.

Limite di spesa e calcolo pratico della detrazione

Il tetto massimo di 96.000 euro riguarda le spese effettivamente pagate nell’anno solare. La formula per calcolare la rata annua detraibile è:

(Spesa sostenuta × aliquota) ÷ 10 = rata annua di detrazione.

Esempio 2025, prima casa: spesa 60.000 euro → detrazione totale 30.000 euro (60.000 × 50%) → rata annua 3.000 euro per 10 anni.

La detrazione è fruibile solo se l’IRPEF è capiente. Le quote eccedenti non sono rimborsabili né riportabili agli anni successivi. Chi ha un reddito basso o nullo potrebbe non sfruttare pienamente l’agevolazione.

IVA agevolata al 10%: quando si applica

La maggior parte delle prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio beneficia dell’IVA ridotta al 10% (n. 127-terdecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972). Rientrano nell’agevolazione i corrispettivi fatturati dall’impresa esecutrice per la manodopera e per i materiali forniti nell’ambito del contratto d’appalto.

I materiali acquistati separatamente dal contribuente e non forniti nell’ambito del contratto restano soggetti all’IVA ordinaria del 22%. Eccezione: se il valore dei materiali forniti dall’impresa non supera il 50% del corrispettivo complessivo dell’appalto, l’intera fattura beneficia dell’aliquota ridotta.

Come richiedere le detrazioni per ristrutturazione: la procedura

Accedere alle detrazioni per ristrutturazione richiede il rispetto di precisi adempimenti formali. Un errore procedurale può comportare la perdita integrale del beneficio in sede di controllo fiscale.

  1. Bonifico parlante: tutte le spese vanno saldate tramite bonifico bancario o postale con causale che richiami l’art. 16-bis TUIR, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa esecutrice. La banca applica automaticamente una ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo del bonifico.
  2. Titoli abilitativi: per gli interventi che lo richiedono, occorre disporre di CILA, SCIA o permesso di costruire prima dell’avvio dei lavori. Per i lavori di manutenzione straordinaria non strutturale, in molti casi è sufficiente la CILA semplificata.
  3. Comunicazione ENEA: obbligatoria per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, entro 90 giorni dal termine dei lavori tramite portale telematico ENEA (portale-spazio.enea.it).
  4. Dichiarazione dei redditi: la detrazione si recupera nel modello 730 o Modello Redditi PF, nel quadro oneri detraibili. Il beneficio è suddiviso in 10 rate annuali a partire dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il pagamento.

Lavori in condominio: procedura e adempimenti specifici

Quando la spesa riguarda le parti comuni di un edificio condominiale, e quindi innovazioni condominiali di una certa importanza, la procedura presenta alcune specificità rispetto al privato che è importante conoscere per non perdere il diritto alla detrazione.

Il bonifico parlante viene effettuato direttamente dall’amministratore di condominio, che agisce per conto dei condòmini. Ogni condomino può detrarre la propria quota di spesa in base ai millesimi di proprietà o a un diverso criterio deliberato dall’assemblea.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, l’amministratore è tenuto a rilasciare a ciascun condomino una certificazione scritta che attesti:

  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute dal condominio nell’anno,
  • la quota di spesa attribuita al singolo condomino,
  • l’avvenuto pagamento tramite bonifico parlante e il rispetto di tutti i requisiti formali.

Il condomino inserisce poi la propria quota nella dichiarazione dei redditi, indicando anche il codice fiscale del condominio. In assenza di certificazione o in presenza di un bonifico non conforme eseguito dall’amministratore, la detrazione può essere disconosciuta anche al singolo condòmino che abbia rispettato tutti i propri adempimenti.

Cessione del credito e sconto in fattura: cosa è cambiato

Con il D.L. 11/2023 (cosiddetto “decreto blocca cessioni”), la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione diretta è stata fortemente limitata per il bonus ristrutturazione ordinario. 

Dal 17 febbraio 2023, la regola generale prevede che la detrazione debba essere fruita direttamente dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali.

Le eccezioni ancora in vigore riguardano alcune fattispecie specifiche, tra cui gli interventi su edifici in zona sismica 1, 2 e 3, quelli realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e i contribuenti in condizione di incapienza con ISEE non superiore a 15.000 euro. Per questi casi è necessario verificare la normativa aggiornata con il proprio consulente o tramite CAF.

Chi avesse già esercitato l’opzione di cessione o sconto in fattura prima del blocco può continuare a beneficiarne fino all’esaurimento del credito, nel rispetto dei termini stabiliti al momento dell’opzione.

Documentazione da conservare

Il contribuente deve conservare la documentazione per almeno 10 anni dall’ultima rata fruita. I documenti fondamentali sono:

  • titolo di possesso dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione o comodato),
  • fatture e ricevute fiscali relative a tutte le spese sostenute,
  • quietanza dei bonifici parlanti,
  • permessi e titoli abilitativi edilizi,
  • ricevuta della comunicazione ENEA (quando richiesta),
  • per i condomini: certificazione dell’amministratore con le quote di spesa attribuite a ciascun condomino.

Compatibilità con altri bonus edilizi

Le detrazioni fiscali per ristrutturazione possono essere combinate con altri incentivi fiscali, a condizione che le spese non si sovrappongano per la medesima voce di lavoro.

  • Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013): per interventi di efficienza energetica, aliquote fino al 65% a seconda dell’intervento.
  • Sismabonus (art. 16 D.L. 63/2013): per il miglioramento della sicurezza antisismica, aliquote fino all’ 85% per le parti comuni condominiali.
  • Bonus Mobili: per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, accessibile a chi ha già fruito del bonus ristrutturazione per l’immobile.
  • Superbonus: misura distinta per requisiti e scadenze; non cumulabile per le medesime spese.

La compatibilità va sempre verificata caso per caso, poiché le norme di cumulo sono soggette a variazioni normative annuali.

Decadenza dal beneficio: quando si perde la detrazione

Non rispettare le condizioni previste comporta la perdita totale o parziale delle detrazioni per ristrutturazione già fruite, con obbligo di restituzione delle somme detratte maggiorate di sanzioni e interessi. 

I principali casi di decadenza sono:

  • pagamento effettuato con modalità diverse dal bonifico parlante (contanti, assegno, carta),
  • bonifico privo dei dati obbligatori: causale mancante, codice fiscale errato o partita IVA dell’impresa assente,
  • mancata esecuzione dei lavori per cui è stata richiesta la detrazione,
  • immobile non residenziale o adibito esclusivamente a uso professionale,
  • lavori privi dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa urbanistica,
  • cessione gratuita dell’immobile senza accordo scritto sul mantenimento in capo al cedente delle rate residue,
  • false dichiarazioni nella comunicazione ENEA o nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate.

In caso di controllo, il contribuente ha l’onere di provare il rispetto di tutti i requisiti. La documentazione conservata con cura è l’unico strumento di tutela in sede di verifica fiscale.

Domande frequenti sulle detrazioni fiscali ristrutturazioni

Le detrazioni ristrutturazioni si applicano anche alle seconde case?

Sì. Nel 2025 l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale è del 36%, con lo stesso tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Posso pagare i lavori in contanti?

No. Il pagamento in contanti comporta la perdita automatica del beneficio. Tutte le spese devono essere saldate esclusivamente con bonifico parlante.

In quante rate si recupera la detrazione fiscale ristrutturazione?

In 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno d’imposta del pagamento. Non è possibile optare per un numero diverso di rate.

Se vendo la casa prima di aver fruito di tutte le rate, cosa succede?

Le rate residue si trasferiscono automaticamente all’acquirente, salvo diverso accordo scritto nell’atto di compravendita che le mantenga in capo al venditore.

Servono permessi anche per lavori interni di piccola entità?

Dipende dall’intervento. La manutenzione straordinaria non strutturale può richiedere solo una CILA semplificata. Per lavori strutturali o che modificano la sagoma dell’edificio occorrono titoli abilitativi specifici (SCIA o permesso di costruire).

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