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Ecobonus 2025: come funziona, lavori ammessi e differenze dal Superbonus

Ecobonus 2025, lavori ammessi e differenze con Superbonus
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Tra le sigle che popolano il mondo dei bonus edilizi, l’Ecobonus resta una delle più richieste da chi vuole abbattere i consumi della propria casa e, insieme, alleggerire l’IRPEF. 

Il 2025 ha però cambiato parecchie carte in tavola: le aliquote si sono ridotte, alcune lavorazioni sono uscite dal perimetro dell’agevolazione e il confronto con il Superbonus, ormai quasi del tutto archiviato, continua a generare dubbi tra chi sta valutando un intervento di riqualificazione energetica.

Scopriamo quindi come funziona l’Ecobonus 2025, quali lavori sono ammessi, cosa cambia per chi vive in condominio e quali sono le differenze concrete rispetto al Superbonus, per capire quale agevolazione conviene davvero scegliere per la propria ristrutturazione.

Cos’è l’Ecobonus e chi può richiederlo

L’Ecobonus è la detrazione fiscale prevista dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica di un edificio già esistente. 

La misura è stata aggiornata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e confermata, con le stesse regole, dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che ne ha prorogato la validità anche alle spese sostenute nel corso del 2026.

Possono richiederla tutti i contribuenti, residenti e non residenti in Italia, che possiedono o detengono l’immobile a qualunque titolo: proprietari, nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, ma anche inquilini e comodatari che sostengono la spesa con il consenso del proprietario. 

Ne hanno diritto anche ititolari di reddito d’impresa, le società di persone e di capitali, le cooperative edilizie e i condomini per le innovazioni sulle parti comuni.

Una condizione resta fissa: l’edificio deve già esistere

Non rientrano nell’Ecobonus le spese sostenute per immobili in fase di costruzione, indipendentemente dalla categoria catastale a cui appartengono.

Ecobonus 2025: come funziona e quali sono le aliquote

Dal punto di vista pratico, l’Ecobonus funziona come una normale detrazione IRPEF da recuperare in dichiarazione dei redditi, suddivisa in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa. 

Non è quindi un contributo immediato, ma un risparmio fiscale spalmato nel tempo, calcolato sull’importo effettivamente pagato tramite bonifico parlante, il bonifico bancario o postale dedicato che riporta causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’impresa esecutrice.

Le aliquote applicabili nel 2025, confermate anche per il 2026, ricalcano lo stesso schema già adottato per il Bonus Ristrutturazione: 

  • 50% per gli interventi sull’abitazione principale, con un tetto massimo di spesa che varia in base alla tipologia di lavoro (da 30.000 a 100.000 euro); 
  • 36% per gli immobili diversi dalla prima casa, sempre entro gli stessi limiti di spesa. 

Le stesse percentuali restano valide anche nel 2026, mentre dal 2027 scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%.

Da tenere a mente anche un altro limite introdotto dall’articolo 16-ter del TUIR: dal 2025 i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro hanno un tetto massimo alle detrazioni di cui possono beneficiare in un anno, calcolato considerando tutti gli oneri detraibili e non solo quelli legati ai bonus edilizi.

Per usufruire della detrazione è inoltre obbligatorio, nella maggior parte dei casi, l’invio della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il portale dedicato. 

L’adempimento non riguarda tutti gli interventi: ad esempio non è richiesto per la sola sostituzione di infissi su una singola unità immobiliare, mentre resta necessario per cappotto termico, impianti di climatizzazione e riqualificazione energetica globale.

Ecobonus lavori ammessi: quali interventi rientrano nell’agevolazione

L’Ecobonus copre un ventaglio piuttosto ampio di interventi, ciascuno con un proprio limite massimo di detrazione. 

Tra i lavori ammessi rientrano:

  • la riqualificazione energetica globale dell’edificio, finalizzata a ridurre il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (detrazione massima 100.000 euro);
  • gli interventi sull’involucro edilizio, come il cappotto termico, l’isolamento di pareti e tetto e la sostituzione di finestre comprensive di infissi (massimo 60.000 euro);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (massimo 60.000 euro);
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione) o generatori a biomasse combustibili (massimo 30.000 euro);
  • l’installazione di sistemi di building automation per la gestione automatizzata degli impianti termici;
  • l’acquisto e l’installazione di schermature solari, come tende da sole e persiane orientabili.

Dal 2025 è invece definitivamente escluso dall’Ecobonus, come da qualsiasi altro bonus edilizio, un intervento molto diffuso fino a pochi anni fa: la sostituzione di un vecchio impianto con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili, comprese le caldaie a condensazione tradizionali. 

Restano invece agevolabili i sistemi ibridi, perché integrano una pompa di calore con la caldaia a condensazione.

Un equivoco frequente riguarda il fotovoltaico: l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo non rientra nell’Ecobonus in senso stretto, ma nel più ampio perimetro del Bonus Ristrutturazione, con le stesse aliquote del 50%-36%.

Ecobonus condominio: come funziona per le parti comuni

Negli edifici condominiali l’Ecobonus si applica agli interventi sulle parti comuni: cappotto termico sulle facciate, sostituzione della caldaia centralizzata, coibentazione del tetto o installazione di pannelli solari condivisi

Anche in questo caso valgono le aliquote del 50% e del 36%, ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Il 50% maggiorato si applica solo alla quota di spesa imputabile al condomino che utilizza l’unità immobiliare come abitazione principale; per gli altri condomini, sulla propria quota, resta valida l’aliquota ordinaria del 36%. 

Per gli interventi sulle parti comuni, il limite di spesa ammesso è di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio.

Dal punto di vista operativo, è quasi sempre l’amministratore di condominio a occuparsi della delibera assembleare, della raccolta dei pagamenti tramite bonifico parlante e dell’invio della comunicazione ENEA per l’intero edificio, mentre ogni condomino conserva la documentazione relativa alla propria quota da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Ecobonus o Superbonus: quali sono le differenze

Il Superbonus, una volta arrivato al 110%, nel 2025 è sceso al 65% e resta utilizzabile solo da chi rispetta requisiti molto stringenti: condomini che hanno già deliberato i lavori entro il 15 ottobre 2024, presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2024 e completato almeno il 60% dell’intervento entro il 31 dicembre 2025. 

Dal 2026 resta in vigore, al 110%, soltanto per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici in alcune aree di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L’Ecobonus, al contrario, è una misura ordinaria, aperta a chiunque possieda o detenga un immobile esistente, senza scadenze legate a delibere o asseverazioni pregresse. 

Le differenze principali tra le due misure si possono riassumere così:

  • aliquota: 50%-36% per l’Ecobonus, contro il 65% (o il 110% nelle zone sismiche) residuo del Superbonus;
  • platea dei beneficiari: l’Ecobonus è aperto a privati, imprese e professionisti su qualsiasi immobile esistente, il Superbonus è ormai riservato quasi esclusivamente a condomini con requisiti specifici e a interventi nelle zone sismiche;
  • modalità di fruizione: l’Ecobonus prevede solo la detrazione in dichiarazione dei redditi, mentre il Superbonus consente ancora, nei casi residui, la cessione del credito o lo sconto in fattura;
  • requisiti tecnici: il Superbonus richiede il doppio salto di classe energetica dimostrato dall’APE, l’Ecobonus richiede il rispetto di requisiti minimi di prestazione, generalmente meno onerosi da raggiungere.

Per chi sta pianificando lavori di riqualificazione energetica nel 2026, nella maggior parte dei casi l’Ecobonus resta quindi l’unica strada percorribile: più semplice da utilizzare, senza vincoli temporali legati a delibere pregresse, ma con un beneficio fiscale più contenuto rispetto al Superbonus degli anni passati.

Domande frequenti sull’Ecobonus 2025

Cos’è l’Ecobonus e come funziona?

È la detrazione IRPEF prevista per gli interventi di efficienza energetica su edifici esistenti, recuperabile in dieci quote annuali. Le aliquote 2025-2026 sono del 50% per la prima casa e del 36% per gli altri immobili.

Quali lavori sono ammessi con l’Ecobonus?

Cappotto termico, sostituzione di infissi, pannelli solari termici, pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e schermature solari. Sono invece escluse le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Come funziona l’Ecobonus per il condominio?

Si applica agli interventi sulle parti comuni con le stesse aliquote 50%-36%, ripartite tra i condomini in base ai millesimi. Il limite di spesa ammesso è di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare dell’edificio.

Qual è la differenza principale tra Ecobonus e Superbonus?

L’Ecobonus è una misura ordinaria con aliquote al 50%-36%, aperta a chiunque possieda un immobile esistente. Il Superbonus, ormai residuale, riconosce percentuali più alte (65% o 110%) solo a condomini con requisiti specifici o a interventi nelle zone colpite da eventi sismici.

È sempre obbligatoria la comunicazione all’ENEA?

No. È richiesta per la maggior parte degli interventi, come cappotto termico o riqualificazione globale, ma non per la sola sostituzione di infissi su una singola unità immobiliare. Va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

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