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Sfratto per morosità: procedura, tempi e cosa può fare il proprietario

sfratto per morosità
Tempo di lettura: 7 minuti

Quando l’inquilino non paga, il proprietario ha un solo strumento legale per rientrare in possesso dell’immobile: lo sfratto per morosità!

Una procedura giudiziaria codificata che, se seguita correttamente, porta al rilascio dell’immobile e al recupero dei canoni arretrati, ma che richiede di conoscerne la logica, fase per fase, per non perdere tempo prezioso lungo la strada!

Cosa deve fare il proprietario? In quale ordine? Con quali tempi e quali rischi? 

La confusione nasce anche dal fatto che il quadro normativo è in continua evoluzione: il Decreto Sicurezza 2025 (convertito nella Legge n. 80/2025) ha già introdotto importanti novità (tra cui la validità delle notifiche via PEC per gli atti di intimazione) e ulteriori riforme sono in discussione in Parlamento con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi.

Che cos’è lo sfratto per morosità

Lo sfratto per morosità è un procedimento giudiziario speciale che il locatore può avviare quando il conduttore non paga il canone di locazione o gli oneri accessori previsti dal contratto. Si tratta di una procedura sommaria, più rapida rispetto al giudizio ordinario, pensata proprio per tutelare il proprietario da situazioni di inadempimento prolungato.

Il presupposto legale è fissato dall’art. 5 della Legge n. 392/1978: il mancato pagamento del canone, protratto per più di venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. 

In altre parole, se l’inquilino non paga entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza mensile, il proprietario ha già in mano i presupposti per agire in giudizio.

È importante distinguere lo sfratto per morosità da altre tipologie di sfratto che possono essere avviate a fine locazione (sfratto per finita locazione) o per necessità del locatore. 

Nel caso della morosità, il procedimento è specificamente orientato all’inadempimento del conduttore e consente, oltre al rilascio dell’immobile, di ottenere contestualmente un decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni arretrati.

Cosa fare quando un inquilino non paga l’affitto

Quando l’inquilino smette di pagare, la prima reazione naturale è cercare un accordo diretto

Telefonata, messaggio, incontro di persona: molte volte la morosità nasce da una difficoltà temporanea e si risolve senza passare dal tribunale. 

Questa strada va percorsa, ma documentando ogni comunicazione (meglio per iscritto, via email o raccomandata) così da avere traccia dell’inadempimento, in caso di successiva azione legale.

Se il tentativo di accordo non porta a risultati, il passo successivo è rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto delle locazioni

Non si tratta di una formalità: la procedura di sfratto è tecnica, prevede scadenze precise e un errore nella notifica o nella formulazione degli atti può rallentare tutto di mesi. Affidarsi a un professionista fin dall’inizio è la scelta più efficiente, anche in termini di costi.

Parallelamente all’azione legale, è utile sapere che esiste il Fondo per la morosità incolpevole, uno strumento pubblico rivolto ai conduttori che si trovano in difficoltà per cause indipendenti dalla propria volontà (licenziamento, malattia grave, separazione). 

La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato questo fondo: in certi casi può rappresentare una soluzione alternativa o parallela alla procedura giudiziaria, soprattutto quando la morosità è genuina e documentabile. 

Tuttavia, la sua attivazione non sospende automaticamente il procedimento di sfratto.

La procedura legale specifica (quella che porta allo sfratto inquilino moroso) si articola in fasi ben definite, ciascuna con tempi e conseguenze proprie. 

Come funziona la procedura di sfratto: le fasi principali

La procedura di sfratto per morosità segue un percorso giudiziario codificato, che si sviluppa in quattro fasi principali: l’intimazione, l’udienza di convalida, l’eventuale termine di grazia e, infine, l’esecuzione forzata

Ogni fase ha una propria logica e impone al proprietario, e al suo legale, di agire in modo preciso e tempestivo.

  1. L’intimazione di sfratto

Il procedimento si apre con l’intimazione di sfratto per morosità, l’atto formale con cui il locatore comunica all’inquilino di essere inadempiente e lo cita in giudizio per la convalida dello sfratto. L’atto è redatto dall’avvocato e notificato al conduttore secondo le forme previste dall’art. 658 c.p.c. 

Una delle novità introdotte dalla Legge n. 80/2025 riguarda proprio questa fase: le notifiche via PEC sono ora pienamente valide per gli atti di intimazione, semplificando e accelerando l’avvio del procedimento.

L’intimazione contiene anche la citazione all’udienza di convalida. Per legge, tra la data di notifica e quella dell’udienza devono trascorrere almeno venti giorni: un intervallo minimo che non può essere compresso. 

In questa fase il proprietario deve già avere in mano la documentazione completa: contratto di locazione registrato, quietanze o estratti conto che dimostrano i mancati pagamenti, e l’eventuale corrispondenza inviata all’inquilino.

  1. L’udienza di convalida

All’udienza il giudice valuta la situazione. Se l’inquilino non si presenta o non si oppone, il giudice convalida l’intimazione e dispone il rilascio dell’immobile: questa è l’ipotesi più favorevole per il proprietario, sia in termini di tempi che di esito. 

Se invece il conduttore compare e solleva un’opposizione, il giudice deve valutarne la fondatezza.

L’art. 665 c.p.c. prevede che, anche in caso di opposizione, il giudice possa emettere un’ordinanza provvisoria di rilascio quando l’opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Questo strumento consente al proprietario di ottenere comunque il rilascio in tempi relativamente brevi, anche se il giudizio prosegue nel merito. 

La giurisprudenza ha chiarito (da ultimo il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 95 del 15 gennaio 2025) che le difficoltà economiche del conduttore non costituiscono di per sé un’esimente valida: se l’affitto non viene pagato e l’immobile è occupato, lo sfratto è legittimo.

  1. Il termine di grazia

Il termine di grazia, disciplinato dall’art. 55 della Legge n. 392/1978, è uno degli istituti più discussi della procedura. In sostanza, consente al conduttore moroso di evitare la risoluzione del contratto se paga integralmente tutti gli arretrati (canoni, oneri accessori, interessi legali e spese processuali) entro un termine massimo di novanta giorni fissato dal giudice.

Il termine di grazia non è un diritto automatico del conduttore: è una facoltà discrezionale del giudice, che deve motivare la decisione valutando le circostanze concrete e il comportamento pregresso dell’inquilino. 

Se il conduttore paga entro il termine, il procedimento si estingue e il contratto prosegue. Se non paga, il giudice convalida lo sfratto e il contratto si risolve definitivamente. La riforma in discussione in Parlamento prevede di ridurre a due il numero massimo di volte in quattro anni in cui il termine di grazia può essere concesso, rispetto alle tre attualmente previste.

  1. Lo sfratto esecutivo

Una volta ottenuta la convalida dello sfratto, il proprietario dispone di un titolo esecutivo. Se l’inquilino non rilascia spontaneamente l’immobile, si passa allo sfratto esecutivo: il locatore, tramite l’avvocato, notifica all’inquilino l’atto di precetto, con cui gli intima di lasciare l’immobile entro dieci giorni

In caso di mancato rilascio, l’ufficiale giudiziario interviene per l’esecuzione materiale dello sfratto, potendo richiedere, se necessario, l’assistenza delle forze dell’ordine.

Questa fase è quella più variabile in termini di tempi, poiché dipende dal calendario dell’ufficiale giudiziario e dalle eventuali resistenze del conduttore. In alcune città, i carichi di lavoro degli uffici esecutivi possono allungare l’attesa di settimane o addirittura di mesi.

Quanto durano i tempi dello sfratto per morosità

I tempi dello sfratto per morosità variano in modo significativo a seconda dell’esito dell’udienza di convalida

  • Senza opposizione da parte dell’inquilino, l’intera procedura può concludersi in due-tre mesi: è il caso più favorevole per il proprietario, e si verifica quando il conduttore non si presenta all’udienza o non contesta la morosità.
  • In presenza di opposizione, i tempi si allungano considerevolmente: si parla di sei mesi fino a oltre un anno, a seconda della complessità della controversia, del tribunale competente e di eventuali richieste di rinvio.

L’esecuzione materiale, infine, aggiunge un’ulteriore variabile: i tempi dipendono dal carico di lavoro dell’ufficiale giudiziario, con differenze marcate tra le varie città italiane.

Per dare un ordine di grandezza: nel 2024 in Italia sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, di cui circa 30.000 per morosità. Questo dato non solo conferma la rilevanza del fenomeno, ma testimonia anche che il sistema giudiziario gestisce un volume molto elevato di cause, con conseguente pressione sui tempi di evasione.

Un errore comune tra i proprietari è quello di agire in modo formalmente scorretto durante la procedura (notifiche irregolari, mancata attestazione della persistenza della morosità all’udienza, omissione della mediazione obbligatoria in caso di mutamento del rito) trasformando uno sfratto potenzialmente rapido in un contenzioso lungo e oneroso. 

La cura nei dettagli procedurali è, in questo ambito, la vera variabile che determina i tempi reali.

Le novità normative del 2025 sugli sfratti

Il quadro normativo sugli sfratti è in rapida evoluzione. La Legge n. 80/2025 (conversione del Decreto Sicurezza 2025) ha già introdotto misure operative: oltre alla validità delle notifiche via PEC per gli atti di intimazione, ha esteso le procedure accelerate di sgombero per occupazioni abusive, con intervento delle forze dell’ordine anche senza autorizzazione giudiziaria, e ha rafforzato in generale la tutela dei locatori in regola.

Sul fronte delle locazioni, è in discussione in Parlamento un disegno di legge che punta a introdurre una procedura ancora più rapida per gli inquilini morosi, con due mensilità non pagate come soglia sufficiente per avviare la procedura. 

La proposta prevede l’istituzione di un’Autorità per l’Esecuzione degli Sfratti (AES), un ente amministrativo dedicato che farebbe capo al Ministero della Giustizia e a cui il proprietario potrebbe rivolgersi direttamente, separando i casi standard (morosità accertata e non contestata) dalle controversie più complesse, che continuerebbero a seguire il canale giudiziario ordinario.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre i tempi complessivi a pochi mesi, contro gli attuali che spesso superano l’anno, in caso di opposizione. 

La riforma prevede anche aggiornamenti al termine di grazia (al massimo due volte in quattro anni invece delle attuali tre) e tutele specifiche per le categorie più fragili: nuclei familiari con minori, anziani non autosufficienti, disabili e soggetti con ISEE inferiore a 12.000 euro. 

Per queste situazioni è previsto il coinvolgimento dei servizi sociali e la possibilità di un rinvio dello sfratto fino a novanta giorni.

È importante precisare che in questo momento il disegno di legge è ancora in iter parlamentare e non ha ancora prodotto modifiche operative al codice di procedura civile. I proprietari devono quindi continuare a fare riferimento alla procedura vigente, tenendo d’occhio gli aggiornamenti normativi.

Domande frequenti sullo sfratto per morosità

Quante mensilità non pagate servono per avviare lo sfratto?

Tecnicamente basta una sola mensilità: l’art. 5 L. 392/1978 fissa la soglia al mancato pagamento per più di venti giorni dalla scadenza.

Il proprietario può entrare nell’immobile se l’inquilino non paga?

No. Forzare l’ingresso configura il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.): l’unica via legale è lo sfratto esecutivo con l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

L’inquilino può bloccare lo sfratto pagando gli arretrati?

Sì, se il giudice concede il termine di grazia (art. 55 L. 392/1978): il conduttore ha fino a novanta giorni per saldare canoni, interessi e spese processuali. Non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale.

Quanto costa avviare una procedura di sfratto?

Tra onorari dell’avvocato, spese di notifica e contributo unificato, la spesa orientativa oscilla tra qualche centinaio e alcune migliaia di euro, con costi aggiuntivi in caso di esecuzione forzata.

Lo sfratto può essere sospeso per ragioni umanitarie?

Le difficoltà economiche del conduttore non sono di per sé un’esimente, ma la presenza di minori, anziani o disabili nel nucleo familiare può determinare un rinvio dell’esecuzione, con coinvolgimento dei servizi sociali.

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