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Chi vive in appartamento e dispone di una caldaia autonoma spesso si chiede se valga la pena sostituire il vecchio apparecchio con una caldaia a condensazione di ultima generazione: i consumi scendono fino al 30 %, le emissioni di CO₂ si riducono e il comfort domestico cresce in modo sensibile.
Eppure, in condominio il passaggio non è mai un gesto puramente individuale; tra canne fumarie comuni, regolamenti e bonus fiscali serve un pizzico di pianificazione per non trasformare un investimento virtuoso in una fonte di tensioni con vicini e amministratore di condominio.
Cerchiamo allora di fare chiarezza su permessi, responsabilità, costi e agevolazioni.
Serve l’autorizzazione del condominio per sostituire la caldaia autonoma?
Di principio, l’impianto interno all’unità immobiliare è di proprietà esclusiva, quindi la sostituzione può avvenire senza votazioni assembleari, a patto che l’intervento non coinvolga parti comuni.
Entrano però in gioco tre casi tipici che richiedono il via libera del condominio.
- Canna fumaria collettiva o ramificata —> Se lo scarico fumi passa in un condotto condiviso, l’adeguamento (inserimento di tubo interno, variazione del diametro, uscita sul tetto) tocca un bene comune; occorre dunque una delibera ai sensi degli artt. 1117 e 1136 c.c.
- Terminale di scarico in facciata —> Le modifiche di posizione o di sezione di un vecchio scarico laterale equivalgono a nuova installazione. Poiché dal 2013 la normativa privilegia l’evacuazione verticale, l’assemblea deve valutare l’impatto estetico e il rispetto del decoro.
- Passaggio nelle parti comuni interne —> L’installatore che deve attraversare cavedi, vano tecnico o copertura deve previamente concordare modalità e orari con l’amministratore, che funge da garante verso gli altri condòmini.
Normativa di riferimento per la sostituzione delle caldaie autonome
- D.M. 37/2008: definisce i requisiti tecnico-professionali dell’installatore e impone (allin’stallatore) il rilascio della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) con schemi, elenco materiali e certificazioni.
- D.Lgs 192/2005 (e s.m.i.) sul rendimento energetico degli edifici: obbliga all’installazione di apparecchi in classe energetica almeno “B” e introduce l’obbligo di termoregolazione per accedere agli incentivi.
- DPR 74/2013: disciplina l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici; sancisce l’obbligo di verifica fumi e rilascio del cosiddetto bollino blu caldaia con periodicità variabile per potenza e combustibile.
- UNI 7129:2015: norma tecnica che detta i criteri per posa tubazioni gas, aerazione locali, pendenze minime e materiali idonei ai fumi umidi di una caldaia a condensazione.
Quando è obbligatorio informare l’amministratore o l’assemblea
Il buon funzionamento della vita condominiale si regge soprattutto su una regola di fondo: qualunque intervento individuale che possa riverberarsi sulle parti comuni non va tenuto nascosto.
Trasparenza e prevenzione delle contestazioni passano da una comunicazione tempestiva all’amministratore, che diventa garante della sicurezza collettiva e del rispetto dei regolamenti interni.
L’informativa non è dunque un orpello burocratico, ma lo strumento con cui il singolo mette al riparo sé stesso e la comunità da fermi cantiere, sanzioni e possibili rivalse economiche.
- Interferenza con beni comuni: qualunque opera che tocchi canna fumaria, pareti perimetrali, lastrico solare o copertura deve essere portata a conoscenza dell’amministratore con progetto, tempi e scheda tecnica dell’apparecchio.
- Rumore, decoro, sicurezza: la presenza di un nuovo terminale fumi visibile può incidere sull’estetica dell’edificio; l’amministratore ha facoltà di convocare l’assemblea, se ravvede possibili lesioni al decoro o alla sicurezza collettiva.
- Regolamenti condominiali più restrittivi: molti regolamenti vietano espressamente installazioni rumorose o visibili sui prospetti; l’amministratore deve farli rispettare, salvo modifiche deliberate con maggioranze qualificate.
Criteri tecnici da rispettare: scarichi, canne fumarie e sicurezza
Sostituire la caldaia non significa soltanto fissare un nuovo apparecchio alla parete; è un’operazione che coinvolge flussi di gas combusti, acque di condensa a pH acido, pressioni di esercizio e requisiti di ventilazione stringenti.
Per questo, la normativa incrocia più livelli (legislativo e normativo) che convergono tutti su un obiettivo: garantire che il nuovo impianto sia sicuro per le persone, compatibile con le strutture esistenti e durevole nel tempo.
Drenaggi, sezioni, materiali e pendenze non si scelgono “a occhio”, ma si calcolano secondo standard precisi destinati a minimizzare rischi di intossicazione, incendi o danni alle murature.
- Scarico dei fumi
Una caldaia a condensazione lavora a temperature più basse e produce condense acide; la canna dev’essere in materiale plastico o acciaio inox di classe T200-W resistente ai fumi umidi.
Se il condotto pre-esistente è in mattoni, si inserisce un tubo-in-tubo che convoglia i residui fino al comignolo. - Gestione condense
Circa 2–3 litri all’ora di acqua a pH ≈ 3 vengono generati in pieno servizio.
Il drenaggio deve passare da un neutralizzatore di condensa (granuli o cartuccia) prima di finire nella rete fognaria, per proteggere i tubi metallici. - Aspirazione aria comburente
Le caldaie stagne bilanciate aspirano aria ed espellono fumi nello stesso condotto, eliminando l’obbligo di griglie a parete.
Nei modelli a camera aperta, invece, resta necessario un foro di aerazione permanente da 100 cm² per potenze fino a 30 kW. - Sicurezza gas e dispositivi
Valvola di intercettazione esterna al locale caldaia, tubazione in rame o multistrato con giunzioni certificate, prova di tenuta finale e installazione (consigliata) di rivelatore metano con elettrovalvola di chiusura. - Bollino blu caldaia / libretto impianto
La manutenzione va eseguita da ditta abilitata: ogni due anni per caldaie a gas < 35 kW, annuale per gasolio o potenze maggiori, salvo regolamenti regionali più stringenti.
Il tecnico trascrive gli esiti nel libretto impianto e applica il contrassegno regionale.
Responsabilità e costi a carico del singolo condomino
Ogni intervento sull’impianto autonomo porta con sé un duplice impegno: da un lato l’onere economico diretto per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione, dall’altro la responsabilità civile e amministrativa verso il condominio e verso terzi.
Capire con precisione dove finisce la proprietà esclusiva e dove iniziano le parti comuni permette di prevenire contestazioni, ripartire correttamente le spese e tutelarsi in caso di danni.
- Acquisto apparecchio e materiali
Il proprietario sostiene la spesa per caldaia, kit fumi, cronotermostato evoluto e smaltimento del vecchio generatore. L’IVA scende al 10 % su manodopera e parte dei componenti “significativi”. - Adeguamento della canna fumaria
Se il condotto serve più unità, i costi si ripartiscono in base ai millesimi di proprietà o all’uso (delibera assembleare). Se l’intervento beneficia solo l’appartamento proponente, la spesa resta in capo al proprietario. - Danni provocati ai beni comuni
Eventuali lesioni a pareti, intonaci o tubazioni condominiali durante i lavori ricadono su proprietario e installatore in via solidale; una polizza postuma decennale copre vizi occulti e difetti gravi. - Manutenzione ordinaria
Restano a carico del singolo i controlli periodici, la prova fumi e la regolare registrazione sul libretto: omissioni o ritardi sono sanzionati con multe da 500 a 3000 €.
Agevolazioni fiscali e bonus per la sostituzione della caldaia
La legge incentiva la riqualificazione degli impianti termici, perché ridurre i consumi energetici privati significa tagliare la spesa energetica nazionale e le emissioni climalteranti.
Detrazioni IRPEF, contributi diretti e aliquote IVA agevolate non sono quindi un regalo estemporaneo, ma il tassello di una strategia che spinge i cittadini a scegliere generatori ad alta efficienza.
- Ecobonus 65 %: installando una caldaia a condensazione in classe A (o superiore) abbinata a un sistema di termoregolazione di classe V o VI si recupera il 65 % della spesa in 10 rate annuali.
- Bonus Casa 50 %: se l’apparecchio è di classe energetica inferiore (minimo B) la detrazione scende al 50 %, sempre in 10 anni.
- Conto Termico 2.0: contributo diretto erogato dal GSE entro 60 giorni dalla richiesta, fino al 65 % del costo, con tetto di 5 000 € per impianti residenziali ≤ 35 kW.
- Superbonus (aliquota 70 % nel 2025): fruibile solo nell’ambito di un intervento trainante condominiale che consegua il doppio salto di classe energetica.
- IVA agevolata 10 %: applicabile sia a manodopera sia, in parte, ai componenti hardware.
- Contributo redditi bassi: fondo statale per famiglie con ISEE non superiore a 15 000 €, che sostituiscono un vecchio generatore a gasolio; copre il 30 % della spesa a fondo perduto.
NB: Per ottenere qualunque incentivo sono indispensabili pagamenti tramite bonifico “parlante”, asseverazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori) e conservazione della documentazione per 10 anni.
Differenze tra caldaia autonoma e impianto centralizzato in caso di sostituzione
Le due soluzioni impiantistiche rispondono a logiche profondamente diverse: l’impianto autonomo asseconda la libertà del singolo, il riscaldamento centralizzato privilegia la gestione collettiva e l’efficienza su larga scala.
Quando si tratta di sostituzione, cambiano quindi competenze decisionali, iter autorizzativi, oneri manutentivi e, non ultimo, la leva degli incentivi fiscali.
Comprendere queste differenze è cruciale per valutare tempi, costi e benefici di ogni opzione e per evitare conflitti di competenza tra proprietario e assemblea.
- Iter decisionale
- Autonoma: il singolo proprietario decide liberamente, salvo interferenze con parti comuni.
- Riscaldamento centralizzato: la sostituzione della caldaia condominiale richiede progetto tecnico e delibera assembleare con maggioranza qualificata.
- Permessi e pratiche
- Autonoma: comunicazione all’amministratore se si interviene sulla canna fumaria.
- Centralizzato: denuncia INAIL (ex ISPESL), pratica prevenzione incendi se > 116 kW, redazione libretto di centrale a cura di professionista abilitato.
- Gestione bollino
- Autonoma: responsabile è il singolo utente.
- Centralizzato: l’amministratore coordina i controlli e ripartisce i costi fra i condòmini.
- Accesso agli incentivi
- Entrambe le soluzioni beneficiano di Ecobonus, Conto Termico o Superbonus; nei centralizzati, però, i massimali si alzano e la pratica fiscale è unica per tutto il condominio.
Domande frequenti sulla sostituzione della caldaia autonoma in condominio
Di norma, una giornata: smontaggio vecchia macchina, posa kit fumi, collegamenti idraulici e gas, collaudo e compilazione libretto.
Sì. Oggi si chiama “rapporto di controllo di efficienza” e va allegato al libretto impianto con frequenza stabilita dalla Regione.
Solo se esistono condizioni particolari (impedimenti tecnici gravi) e se previsto dal regolamento comunale; in tutti gli altri casi lo scarico deve essere portato a tetto.
Se la modifica serve l’intero condotto, la spesa si ripartisce fra tutti i condòmini che lo utilizzano, in base ai millesimi o all’uso stabilito dall’assemblea.
Per impianti a gas di nuova installazione o sostituzioni in edifici esistenti è di fatto l’unica tipologia ammessa dalla normativa europea Ecodesign.
La sostituzione di una caldaia autonoma in condominio non è un semplice “cambio macchina”, ma un intervento che incrocia interessi individuali e collettivi.
Individuare per tempo le parti comuni coinvolte, informare correttamente l’amministratore, rispettare norme tecniche e cogliere i bonus fiscali disponibili significa trasformare un obbligo manutentivo in un investimento sostenibile e condiviso.
Se desideri assistenza, dal sopralluogo tecnico alle pratiche ENEA, i professionisti Estia sono al fianco di condomini e amministratori per garantire un percorso fluido, sicuro e pienamente conforme alla legge.