Headquarter
Via Antonio Canova, 25 - 10126 TORINO
Telefono: 011 0880288
E-mail: info@estia.homes
Stai pensando di acquistare o vendere un immobile?
Sapevi che per farlo hai bisogno dell’APE, anche noto come Attestato di Partecipazione Energetica?
Questo documento fornisce una valutazione chiara e oggettiva delle prestazioni energetiche di un’unità immobiliare, consentendo a chiunque voglia vendere o acquistare una casa di comprendere qual è il consumo energetico associato a un determinato edificio.
Cosa contiene il documento?
Il certificato energetico APE, con formato standard e validità in tutto il territorio nazionale per 10 anni, contiene informazioni dettagliate sulle caratteristiche energetiche di un edificio.
Queste principalmente includono:
- i consumi energetici previsti
- le emissioni di gas a effetto serra
- le raccomandazioni per migliorare l’efficienza energetica.
Inoltre, l’attestato attribuisce una classe energetica all’edificio, che varia da A (molto efficiente) a G (poco efficiente), facilitando per tutti la comprensione delle prestazioni energetiche della struttura.
Più ci si avvicina alla lettera G e maggiori saranno quindi i consumi energetici dell’edificio.
Da non confondere con ACE e AQE
L’APE talvolta può essere confuso con le sigle ACE e AQE, ma è importante comprendere la differenza di ogni certificato poiché alla base vi sono significati e scopi specifici piuttosto diversi.
L’APE, come appena appurato, è il certificato energetico più comune e forse anche quello più conosciuto.
L’ACE, (Attestato di Certificazione energetica), spesso utilizzato in modo intercambiabile con l’APE poiché entrambi i certificati mirano a valutare le prestazioni energetiche degli edifici, può essere specifico per certi tipi di edifici o può avere procedure di certificazione leggermente diverse a seconda delle normative locali.
L’AQE (Attestato di qualificazione energetica), si concentra invece sulla qualificazione dei professionisti che conducono l’analisi energetica degli edifici. Questo certificato attesta infatti che il tecnico incaricato all’elaborazione dell’APE o di altri certificati energetici abbia le competenze necessarie per condurre analisi precise e affidabili.
In altre parole, mentre l’APE e L’ACE sono documenti incentrati sull’edificio e sulle sue prestazioni energetiche, l’AQE è più orientato al professionista che esegue l’analisi che all’edificio stesso.
L’APE è obbligatorio?
Sì, nella maggior parte delle circostanze.
Tenendo presente le disposizioni del D.lgs. n. 192/2005, l’attestato di partecipazione energetica è obbligatorio per:
- La vendita dell’immobile dal 1 luglio 2009 e l’affitto dal 1 luglio 2010; il proprietario dell’immobile è tenuto a fornire questo documento agli acquirenti, permettendo loro di valutare le prestazioni energetiche dell’edificio prima di prendere una decisione.
- Le nuove costruzioni e ristrutturazioni adibite a uso residenziale e civile.
- Gli interventi di riqualificazione energetica; è necessario non solo ottenere l’APE, ma anche aggiornarlo in modo da garantire che il documento sia sempre allineato alle reali prestazioni energetiche dell’edificio.
- Il trasferimento di un immobile a titolo gratuito.
L’attestato di partecipazione energetica è inoltre necessario per gli edifici pubblici che presentano una superficie di oltre i 250 metri quadrati e per i contratti di gestione del calore degli stessi.
Il documento non è invece obbligatorio per le strutture rurali, industriali, artigianali, edifici a uso religioso e ruderi.
Come ottenere l’attestato di prestazione energetica
Per poter ottenere il certificato APE è necessario che un tecnico abilitato, spesso un ingegnere o un architetto specializzato, raccolga tutta la documentazione sull’edificio oggetto di analisi (dimensioni, forma, materiali da costruzione, sistemi impiantistici ecc) e, se necessario, effettuare anche un sopralluogo.
Superato il primo step, il professionista qualificato deve valutare (mediante uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano – CTI) le prestazioni termiche dell’edificio per poter stimare i consumi energetici annuali e le emissioni di gas a effetto serra.
In base ai risultati ottenuti, l’edificio viene assegnato a una classe energetica (ricordiamo da A a G) e parallelamente il professionista deve raccomandare eventuali specifiche per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, fornendo indicazioni pratiche per gli interventi di miglioramento.
Una volta completata l’analisi, il professionista procede alla compilazione dell’APE consegnandone una copia al proprietario dell’immobile che, in caso di vendita o locazione, renderà disponibile agli acquirenti o agli inquilini.
L’APE ha un costo?
Ottenere l’attestato di partecipazione energetica implica certamente un costo, che può oscillare a seconda di alcune variabili.
In linea di massima nel prezzo finale vanno considerati:
- l’onorario del professionista
- la dimensione e la complessità dell’edificio
- gli eventuali interventi migliorativi.
Per queste ragioni non è possibile determinare un prezzo fisso, uguale per tutti, ma possiamo dire che mediamente, per un appartamento, il costo può variare dai 140 ai 350 euro.
Naturalmente consigliamo sempre di confrontare diversi preventivi e scegliere quello che maggiormente soddisfa le personali esigenze di budget.
Le ultime novità: la nuova direttiva EPBD
Nel mese di marzo 2023 il Parlamento ha approvato una nuova direttiva, anche nota come EPBD – Energy Performance of Buildings Directive, volta a fornire nuove regolamentazioni in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di promuovere una maggiore sostenibilità e una migliore efficienza energetica nel settore delle costruzioni edilizie.
Nello specifico, in tale documento si rileva che dall’anno 2030 tutte le nuove costruzioni immobiliari dovranno essere a zero emissioni; per le nuove costruzioni pubbliche invece, tale regolamento dovrà essere rispettato a partire dall’anno 2027.
Ma non è finita qui!
Secondo la nuova direttiva, tutti gli stati membri dell’UE sono chiamati a compiere un passo significativo nell’ottica della sostenibilità, attraverso la ristrutturazione di almeno il 15% del proprio patrimonio edilizio non residenziale caratterizzato dalle prestazioni energetiche più scarse, ovvero classificato come classe G; l’obiettivo è portare tali edifici almeno alla classe F.
Anche per gli edifici residenziali il percorso è delineato in modo chiaro: dal 1 gennaio 2030, almeno il 15% dovrà avanzare dalla classe G alla classe F, seguito da un ulteriore passo avanti (entro il 1 gennaio 2033), portando gli edifici residenziali a un livello minimo di efficienza energetica pari alla classe E.
Quindi l’APE non vale più?
Assolutamente no!
L’attestato di prestazione energetica resta il documento principale per determinare il consumo energetico di una struttura immobiliare.
Ma dal 31 dicembre 2025 seguirà anche un nuovo attestato a cui sarà necessario rendersi conformi secondo la nuova direttiva EPBD.