La cedolare secca è un regime fiscale opzionale, che consente al proprietario di un immobile abitativo di tassare i canoni di locazione con un’imposta sostitutiva ad aliquota fissa, al posto dell’IRPEF ordinaria, delle addizionali regionali e comunali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul contratto.
È stata introdotta dall’articolo 3 del decreto legislativo 23/2011 e da allora è diventata la scelta prevalente nelle locazioni abitative italiane.
Il meccanismo è semplice nella sostanza e insidioso nel dettaglio.
Semplice, perché sostituisce un calcolo progressivo con una percentuale secca applicata al canone incassato: nessuno scaglione, nessuna addizionale, nessuna imposta di registro annuale.
Insidioso, perché quella percentuale si applica al canone lordo senza alcuna deduzione, comporta la rinuncia agli aggiornamenti ISTAT per tutta la durata dell’opzione e non sempre produce un risparmio, soprattutto per chi ha redditi contenuti o affitta a canone concordato senza saperlo.
Il 2026 ha inoltre ridisegnato una parte importante del quadro. Sulle locazioni di lunga durata le aliquote restano quelle consolidate, il 21% per il canone libero e il 10% per il canone concordato, ma sugli affitti brevi la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un sistema differenziato per numero di immobili e ha abbassato da quattro a due la soglia oltre la quale l’attività si presume imprenditoriale, con obbligo di partita IVA e uscita dal regime sostitutivo.
Chi gestisce più appartamenti in locazione turistica si trova quindi davanti a una convenienza da ricalcolare da capo.
(Per approfondire, leggi anche Come affittare una casa vacanze: normativa, adempimenti fiscali e piattaforme).
Che cos’è la cedolare secca
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva sui redditi da locazione di immobili a uso abitativo, che il proprietario può scegliere in alternativa alla tassazione IRPEF ordinaria.
Si applica al canone annuo pattuito, non al reddito netto, e assorbe in un unico versamento una serie di imposte che nel regime ordinario restano separate.
L’obiettivo dovrebbe essere semplificare gli adempimenti dei piccoli proprietari e far emergere i contratti in nero, offrendo un’aliquota competitiva rispetto agli scaglioni progressivi.
Il risultato è stato una diffusione molto ampia del regime, che oggi rappresenta la modalità di tassazione più comune per le locazioni abitative tra privati, al punto che molti proprietari la scelgono per abitudine senza verificare se nel proprio caso specifico sia effettivamente la soluzione più vantaggiosa.
Vale la pena chiarire subito un equivoco terminologico.
La cedolare secca non è una tassa aggiuntiva né un’agevolazione automatica: è un’opzione. Il proprietario che non la esercita continua a dichiarare i canoni nel quadro dei redditi fondiari e a pagare IRPEF secondo i propri scaglioni.
Chi la esercita accetta un pacchetto di vantaggi e di rinunce che vanno valutati insieme.
Quali imposte sostituisce la cedolare secca
L’aliquota della cedolare secca assorbe 4 prelievi distinti, ed è la somma di questi 4 a determinare il confronto con il regime ordinario.
- IRPEF sui redditi da locazione. Il canone non concorre più alla formazione del reddito complessivo ai fini del calcolo dell’imposta progressiva. È il vantaggio principale per chi si colloca nel secondo o nel terzo scaglione, dove l’aliquota marginale supera in modo netto il 21%.
- Addizionali regionali e comunali. Sono prelievi che nel regime ordinario si aggiungono all’IRPEF e che, a seconda della regione e del comune di residenza, incidono complessivamente per una percentuale che può avvicinarsi ai tre punti. Con la cedolare spariscono del tutto sulla quota di reddito da locazione.
- Imposta di registro sul contratto. Nel regime ordinario è pari al 2% del canone annuo, va versata alla registrazione e poi rinnovata a ogni annualità, ed è dovuta in solido da locatore e conduttore, con ripartizione convenzionale a metà. Con la cedolare non è dovuta, né alla stipula né per le annualità successive, e non lo è nemmeno in caso di proroga.
- Imposta di bollo. Sono i 16 euro ogni quattro facciate o cento righe che accompagnano la registrazione del contratto e delle sue vicende successive. Anche questa viene meno.
La conseguenza pratica è che il confronto tra cedolare e IRPEF non si esaurisce nel raffronto tra due percentuali.
All’aliquota ordinaria vanno sommate addizionali e registro, e questo sposta il punto di pareggio in modo significativo rispetto a quanto suggerirebbe un calcolo superficiale.
Come funziona la cedolare secca
La cedolare secca funziona come un’opzione esercitata dal locatore in sede di registrazione del contratto o all’inizio di una delle annualità successive, che vincola il proprietario per l’anno in cui è stata scelta e si rinnova tacitamente fino a revoca o fino alla scadenza del contratto.
L’imposta si calcola sul cento per cento del canone pattuito e si versa con modello F24, secondo le scadenze ordinarie della dichiarazione dei redditi.
Il funzionamento è quindi annuale e reversibile: non si tratta di una scelta definitiva, e questo è un aspetto che molti proprietari ignorano. Un contratto quadriennale può essere tassato con cedolare per il primo anno, con IRPEF ordinaria per il secondo e di nuovo con cedolare per il terzo, se le condizioni reddituali del locatore cambiano. La flessibilità è totale, purché le comunicazioni siano fatte nei tempi previsti.
Come si esercita l’opzione
L’opzione si esercita telematicamente con il modello RLI, lo stesso utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione, barrando l’apposita casella. Il momento naturale è la registrazione del contratto di locazione, che va effettuata entro trenta giorni dalla stipula o dalla decorrenza se anteriore, ma è possibile aderire anche in un momento successivo, con effetto dall’annualità che inizia dopo la comunicazione.
Nei contratti con più proprietari l’opzione è individuale. Se un appartamento appartiene a due comproprietari, ciascuno decide per la propria quota: uno può scegliere la cedolare e l’altro restare nel regime ordinario. Chi non opta resta soggetto all’imposta di registro sulla propria quota, con la conseguenza che il tributo va comunque versato, seppure in misura ridotta.
La comunicazione al conduttore
L’esercizio dell’opzione è subordinato a un adempimento che ha valore sostanziale e non formale: il locatore deve comunicare preventivamente all’inquilino, con lettera raccomandata, la scelta della cedolare secca e la conseguente rinuncia agli aggiornamenti del canone. È una condizione di validità, non una cortesia, e la sua omissione può far decadere l’opzione.
In alternativa alla raccomandata, la prassi ha consolidato l’inserimento nel contratto di una clausola in cui il conduttore dà atto di aver ricevuto la comunicazione e il locatore rinuncia espressamente agli aggiornamenti. È la soluzione più solida, perché lascia traccia documentale nel contratto registrato e sottoscritto da entrambe le parti, ed evita contestazioni successive sulla data della comunicazione.
La rinuncia all’aggiornamento ISTAT
Chi opta per la cedolare secca, rinuncia per tutto il periodo di durata dell’opzione alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone, incluso l’adeguamento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. È il contrappeso che il legislatore ha posto al vantaggio fiscale, e va valutato con attenzione perché su un contratto lungo l’effetto cumulato non è trascurabile.
Su un canone di 800 euro mensili, un’inflazione media anche solo del 2% annuo produce dopo 4 anni un canone teorico superiore di oltre 60 euro al mese rispetto a quello iniziale, cioè oltre 700 euro all’anno di mancato incasso. In periodi di inflazione contenuta, la rinuncia pesa poco, in periodi di inflazione elevata può erodere una quota rilevante del risparmio fiscale. La valutazione va fatta sulla durata prevista del contratto e non sull’anno in corso.
Revoca, durata e rientro nel regime ordinario
L’opzione vincola il locatore per l’intera annualità e si rinnova automaticamente per quelle successive, salvo revoca. La revoca va comunicata entro trenta giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, sempre tramite modello RLI, e comporta il ritorno alla tassazione IRPEF ordinaria con contestuale obbligo di versare l’imposta di registro per l’annualità in corso.
Anche il rientro è possibile: dopo aver revocato, si può optare nuovamente in una delle annualità successive. Non esistono limiti al numero di passaggi tra i due regimi, il che consente di adattare la scelta all’andamento del proprio reddito complessivo, per esempio quando un cambio di lavoro o il passaggio alla pensione modifica lo scaglione IRPEF di riferimento.
Requisiti della cedolare secca
Possono accedere alla cedolare secca le persone fisiche proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento su immobili a uso abitativo, che concedono in locazione al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
I requisiti riguardano quindi tre profili: il locatore, l’immobile e, con alcune eccezioni, il conduttore.
Verificarli prima della registrazione è essenziale, perché un’opzione esercitata in assenza dei presupposti è invalida e l’Agenzia delle Entrate può recuperare le imposte ordinarie con sanzioni e interessi. Sono situazioni che emergono spesso a distanza di anni, in fase di controllo, quando il rimedio è più costoso della verifica iniziale.
Requisiti soggettivi
- Il locatore deve essere una persona fisica. Sono escluse società di ogni tipo, enti commerciali e non commerciali. È escluso anche il proprietario persona fisica che affitti l’immobile nell’esercizio della propria attività d’impresa o professionale, perché in quel caso il canone non è reddito fondiario.
- Serve la proprietà o un diritto reale di godimento. Oltre al proprietario, può optare l’usufruttuario, mentre resta esclusa la sublocazione: chi subaffitta produce un reddito diverso e non un reddito fondiario, e il regime sostitutivo non è applicabile.
- Il conduttore, di regola, non deve agire nell’esercizio di impresa o professione. L’immobile deve cioè essere locato per finalità abitative private. Fanno eccezione le locazioni brevi, dove la cedolare è ammessa anche quando l’intermediazione avviene tramite portali e agenzie, purché il locatore resti persona fisica non imprenditore.
Requisiti oggettivi
- L’immobile deve essere a uso abitativo, censito nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione di A/10. Gli uffici e studi privati classificati A/10 restano fuori, così come i negozi, i magazzini e gli immobili strumentali. L’estensione temporanea ai locali commerciali di categoria C/1 riguardava soltanto i contratti stipulati nel 2019 e non è stata prorogata.
- Le pertinenze rientrano se locate congiuntamente all’abitazione. Box, cantine e posti auto possono essere assoggettati a cedolare purché il contratto sia unico o, se separato, faccia espresso riferimento alla locazione dell’abitazione principale e sia stipulato con lo stesso conduttore.
- Il contratto deve essere regolarmente registrato. La cedolare presuppone un contratto in regola: non è uno strumento di sanatoria e la sua applicazione su rapporti non registrati non è ammessa.
Aliquote della cedolare secca in vigore
Le aliquote della cedolare secca sono due per le locazioni ordinarie, il 21% per i contratti a canone libero e il 10% per quelli a canone concordato, mentre per gli affitti brevi il 2026 ha introdotto un sistema articolato per numero di immobili, con il 21% sulla prima unità e il 26% sulla seconda.
La differenza tra le aliquote non è un dettaglio marginale: tra il 21% e il 10% c’è un fattore due, e su un canone annuo di seimila euro significano 660 euro di imposta in più o in meno ogni anno. È la ragione per cui la scelta della tipologia contrattuale, prima ancora di quella del regime fiscale, è la decisione che incide di più sul rendimento netto di un immobile locato.
Aliquota del 21% per il canone libero
Il 21% è l’aliquota ordinaria e si applica ai contratti a canone libero disciplinati dall’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, cioè i classici contratti di durata quattro anni più quattro in cui le parti determinano liberamente l’importo del canone. È l’aliquota che si applica per esclusione a tutte le fattispecie che non rientrano nel regime agevolato.
Si applica sul canone annuo lordo pattuito, senza alcun abbattimento forfettario. È un punto che genera confusione, perché nel regime IRPEF ordinario il canone concorre al reddito nella misura del 95%, con una riduzione forfettaria del cinque per cento a titolo di spese. Con la cedolare quella riduzione non c’è, e il confronto tra i due regimi va fatto tenendone conto.
Aliquota del 10% per il canone concordato
Il 10% si applica ai contratti a canone concordato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, cioè quelli in cui il canone è determinato sulla base degli accordi territoriali tra le associazioni della proprietà e degli inquilini, nella tipica formula tre anni più due. La stessa aliquota vale per i contratti transitori e per quelli destinati agli studenti universitari, quando stipulati nella forma concordata.
La condizione territoriale è però stringente: l’aliquota ridotta spetta per gli immobili situati nei comuni ad alta densità abitativa individuati dal CIPE, nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni confinanti con questi ultimi e in quelli con più di diecimila abitanti, oltre che nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Fuori da questi ambiti, il contratto concordato resta possibile ma la cedolare si applica al 21%.
Serve inoltre l’attestazione di rispondenza rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, quando il contratto non è stipulato con l’assistenza delle associazioni. Senza attestazione, l’agevolazione è contestabile, e questo vale sia per l’aliquota ridotta della cedolare sia per le agevolazioni IMU collegate.
Affitti brevi: le aliquote dopo la Legge di Bilancio 2026
Per gli affitti brevi, cioè i contratti di locazione di immobili abitativi di durata non superiore a trenta giorni stipulati da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa, il quadro è cambiato dal 1° gennaio 2026 con la legge 199/2025.
L’aliquota del 21% si applica ai redditi derivanti da una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, mentre sulla seconda unità l’aliquota sale al 26%.
La novità più impattante non riguarda però le percentuali, ma la soglia di imprenditorialità. Il limite di unità immobiliari destinabili alla locazione breve in regime non imprenditoriale è stato ridotto da quattro a due: chi nello stesso periodo d’imposta destina alla locazione breve più di due appartamenti esercita attività d’impresa, con obbligo di partita IVA e iscrizione alla gestione previdenziale, e la cedolare secca diventa incompatibile perché il regime sostitutivo non si concilia con il reddito d’impresa.
La scelta di quale immobile assoggettare al 21% va esercitata esplicitamente in dichiarazione, e in mancanza di indicazione si applica l’aliquota maggiorata a tutte le unità. Il criterio economico è lineare: conviene attribuire l’aliquota ridotta all’immobile che genera il canone annuo più elevato, perché il differenziale di cinque punti si applica su una base maggiore. Chi gestisce locazioni turistiche (come le case vacanza), trova il quadro completo degli adempimenti, dal CIN alle comunicazioni obbligatorie, nell’approfondimento su come affittare una casa vacanze.
Va segnalato che il conteggio si fa per unità immobiliare e non per contratto: affittare lo stesso appartamento venti volte in un anno non lo trasforma in venti immobili, mentre locare separatamente più stanze della stessa unità non moltiplica il numero degli appartamenti ai fini della soglia.
Come si calcola e quando si versa la cedolare secca
La cedolare secca si calcola applicando l’aliquota al canone annuo pattuito, indipendentemente dall’importo effettivamente incassato, e si versa con modello F24 secondo il meccanismo di acconto e saldo, tipico delle imposte sui redditi.
La base imponibile è il canone lordo, senza deduzione di spese, oneri condominiali a carico del proprietario o costi di manutenzione.
La formula è quindi elementare: canone annuo moltiplicato per l’aliquota. Su un canone di 800 euro mensili, cioè 9.600 euro l’anno, la cedolare al 21% ammonta a 2.016 euro; sullo stesso canone in regime concordato al 10% scende a 960 euro. Nessun altro elemento entra nel calcolo, il che rende l’imposta prevedibile con esattezza già al momento della firma del contratto.
Sul piano dei versamenti, l’acconto è dovuto a partire dal secondo anno di applicazione del regime, in misura pari 100% dell’imposta dell’anno precedente.
Se l’importo è inferiore a 257,52 euro si versa in un’unica soluzione entro il 30 novembre; se è pari o superiore si divide in due rate, il 40% entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre. Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di differimento con maggiorazione. I codici tributo sono 1840 per la prima rata di acconto, 1841 per la seconda rata o per l’acconto in unica soluzione e 1842 per il saldo.
Quando conviene la cedolare secca
La cedolare secca conviene quando l’aliquota marginale IRPEF del proprietario, sommata alle addizionali e all’imposta di registro, supera l’aliquota sostitutiva.
Nella pratica il regime è quasi sempre vantaggioso per chi si colloca nel secondo o terzo scaglione IRPEF, mentre il confronto si fa incerto per chi ha redditi complessivi bassi o detrazioni elevate da far valere.
Il punto di riferimento è la struttura dell’IRPEF in vigore dal 2026, articolata su tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro di reddito complessivo, 33% da 28.001 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000. La riduzione del secondo scaglione dal 35% al 33%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, ha leggermente avvicinato la tassazione ordinaria a quella sostitutiva, senza però modificare le conclusioni di fondo.
Un esempio rende il confronto concreto. Un proprietario con 35.000 euro di reddito da lavoro affitta a canone libero per 9.600 euro annui. Nel regime ordinario il canone concorre al reddito per il 95%, cioè 9.120 euro, che ricadono interamente nel secondo scaglione: l’IRPEF è di circa 3.010 euro, cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali per un centinaio di euro e la quota di imposta di registro a suo carico, pari all’uno per cento del canone. Il prelievo complessivo si avvicina ai 3.200 euro. Con la cedolare al 21% l’imposta è di 2.016 euro e non c’è altro da versare: il risparmio supera i 1.100 euro l’anno.
Il vantaggio si amplifica nel regime concordato.
Sullo stesso canone di 6.000 euro annui, il regime ordinario assoggetta a IRPEF il 66,5% del canone, per effetto dell’abbattimento del cinque per cento e dell’ulteriore riduzione del trenta per cento riservata ai contratti concordati: la base imponibile è di 3.990 euro, che a un contribuente del secondo scaglione costano circa 1.320 euro. La cedolare al 10% ne costa 600. Anche il proprietario con reddito minimo, tassato al 23%, paga in regime ordinario circa 920 euro contro i 600 della cedolare.
- Redditi medio-alti e canone libero. È lo scenario di convenienza più netto. Chi ha un reddito complessivo che colloca il canone nel secondo o terzo scaglione risparmia dodici punti percentuali o più, ai quali si aggiungono addizionali e imposta di registro evitate.
- Contratti a canone concordato in comuni ammessi. L’aliquota al 10% è la più bassa disponibile e rende il regime conveniente praticamente a ogni livello di reddito, tanto da compensare in molti casi il minore canone incassabile rispetto al mercato libero.
- Canoni elevati. Poiché il vantaggio si misura in punti percentuali su una base imponibile, più il canone è alto più il risparmio assoluto cresce, e con esso il peso della scelta nel rendimento complessivo dell’investimento immobiliare.
- Contratti di lunga durata in fasi di inflazione contenuta. La rinuncia all’aggiornamento ISTAT costa poco quando i prezzi crescono lentamente, e in quel contesto il vantaggio fiscale resta pieno per tutta la durata del rapporto.
Quando la cedolare secca non conviene
La cedolare secca non conviene quando l’aliquota IRPEF effettiva del proprietario è vicina o inferiore al 21%, quando il locatore ha detrazioni e deduzioni che rischiano di restare inutilizzate, o quando la rinuncia all’aggiornamento del canone incide più del risparmio fiscale. Sono situazioni meno frequenti di quelle opposte, ma tutt’altro che rare.
Il caso tipico è quello del proprietario con reddito complessivo molto basso, per esempio un pensionato con la sola pensione minima. In regime ordinario il canone si somma a un reddito tassato al 23% ma beneficia dell’abbattimento forfettario del cinque per cento, e soprattutto può essere assorbito dalle detrazioni spettanti, che riducono o azzerano l’imposta lorda. Con la cedolare il canone esce dal reddito complessivo e l’imposta sostitutiva va versata comunque, per intero, anche se le detrazioni sarebbero rimaste capienti.
- Detrazioni inutilizzate. Chi ha spese mediche, ristrutturazioni, interessi passivi su mutuo o carichi familiari da far valere ha bisogno di imposta lorda su cui scaricarle. Escludendo il canone dal reddito imponibile IRPEF, la cedolare può lasciare quelle detrazioni parzialmente inutilizzate, con una perdita che va sommata al costo dell’imposta sostitutiva.
- Perdita dell’abbattimento forfettario. Nel regime ordinario il canone è tassato al 95%, o al 66,5% nel concordato. Con la cedolare l’imponibile è il cento per cento. Su canoni elevati questa differenza vale qualche punto di aliquota effettiva e va inserita nel confronto.
- Inflazione elevata su contratti lunghi. La rinuncia agli aggiornamenti ISTAT è irreversibile per il periodo di applicazione dell’opzione e in scenari inflattivi consistenti può superare, in valore attualizzato, il risparmio fiscale annuo.
- Immobili con spese di gestione rilevanti. La cedolare non consente di dedurre nulla: né gli oneri condominiali straordinari a carico del proprietario, né i costi di manutenzione. Peraltro nemmeno l’IRPEF li ammette in deduzione dal reddito fondiario, ma l’abbattimento forfettario del cinque per cento offre almeno un riconoscimento parziale.
Va ricordato, infine, che il reddito assoggettato a cedolare secca continua a rilevare per la determinazione delle detrazioni e delle deduzioni commisurate al reddito complessivo, per il calcolo dell’ISEE e per l’accesso a prestazioni sociali agevolate.
Il canone, in altre parole, esce dalla base imponibile ma non dal radar: chi conta sulla cedolare per apparire meno abbiente rispetto a una soglia di accesso a un beneficio parte da un presupposto sbagliato.
Cedolare secca e canoni non percepiti
Nelle locazioni abitative, i canoni non riscossi non concorrono a formare il reddito a partire dalla data di intimazione dello sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento, senza necessità di attendere la conclusione del procedimento. La regola, introdotta per le locazioni stipulate dal 2020, vale sia in regime ordinario sia in cedolare secca.
È una tutela importante ma parziale, e va compresa nei suoi limiti. Fino al momento dell’intimazione l’imposta è dovuta sui canoni pattuiti anche se non incassati, perché il presupposto della tassazione è il contratto e non il flusso di cassa.
Un proprietario che accumuli sei mesi di morosità, prima di attivarsi, si trova quindi a versare la cedolare su somme mai ricevute, e recupererà solo attraverso un credito d’imposta sulle imposte già versate quando la morosità sarà accertata giudizialmente.
La conseguenza operativa è che nel regime sostitutivo la tempestività nell’attivazione della procedura ha un effetto fiscale diretto, oltre che processuale. Aspettare aggrava il danno due volte, sul canone e sull’imposta.
Domande frequenti
È un regime fiscale opzionale che permette al proprietario di pagare una percentuale fissa sul canone di affitto al posto dell’IRPEF, delle addizionali e delle imposte di registro e bollo. Si applica ai soli immobili a uso abitativo locati da persone fisiche.
Il 21% per i contratti a canone libero e il 10% per quelli a canone concordato nei comuni ammessi. Per gli affitti brevi si applica il 21% su una unità immobiliare a scelta del contribuente e il 26% sulla seconda.
Il locatore deve essere una persona fisica che affitta al di fuori di attività d’impresa, l’immobile deve essere abitativo di categoria catastale A esclusa A/10, e il contratto deve essere regolarmente registrato. Le pertinenze rientrano se locate insieme all’abitazione.
No. Conviene quasi sempre a chi ha redditi medio-alti, mentre per chi ha reddito complessivo basso o detrazioni elevate da utilizzare il regime ordinario può risultare più vantaggioso, anche perché la cedolare tassa il cento per cento del canone senza l’abbattimento forfettario del 5%.
No. L’opzione comporta la rinuncia a qualsiasi aggiornamento del canone per tutta la sua durata, compreso l’adeguamento agli indici ISTAT, e la rinuncia va comunicata preventivamente all’inquilino con raccomandata o con apposita clausola contrattuale.
La cedolare secca va decisa insieme alla tipologia di contratto e non dopo.
La scelta tra canone libero e canone concordato determina l’aliquota applicabile, e con essa un differenziale di undici punti percentuali, che in molti casi supera la differenza di canone tra le due formule: un contratto concordato con canone inferiore del dieci per cento ma tassato al 10% anziché al 21% produce spesso un netto superiore, oltre a dare diritto alla riduzione IMU e a una durata più flessibile per il proprietario.
Il secondo suggerimento riguarda la revisione periodica. L’opzione non è definitiva e va rivalutata a ogni annualità, perché il suo vantaggio dipende dal reddito complessivo del locatore, che cambia nel tempo. Un pensionamento, una riduzione dell’attività professionale, l’avvio di una ristrutturazione con detrazioni decennali da assorbire sono tutti eventi che possono spostare la convenienza verso il regime ordinario, e la revoca costa soltanto una comunicazione telematica.
Il terzo riguarda la documentazione. La comunicazione al conduttore, l’attestazione di rispondenza per i contratti concordati e la corretta compilazione del modello RLI sono i tre punti su cui si concentrano le contestazioni in sede di controllo. Conservarli ordinatamente costa nulla al momento della stipula ed evita che un’agevolazione legittima venga disconosciuta anni dopo per un vizio formale.

