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Dal primo gennaio 2025, l’accesso alle detrazioni edilizie non dipende più soltanto dal tipo di intervento o dal tetto di spesa, ma dal fatto che il contribuente risieda davvero nell’unità oggetto di lavori.
La Legge di Bilancio 2025 e la Circolare 8/E impongono infatti una doppia aliquota (50% o 36% nel 2025) che costringe ogni amministratore a verificare la residenza anagrafica dei condomini, prima di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.
Senza quel controllo il bonus maggiore va perso e si aprono scenari di sanzioni e contenziosi.
Panorama normativo
L’introduzione del “doppio binario” nasce per premiare l’investimento sulla casa in cui si vive stabilmente.
La legge 207/2024 eleva la detrazione al 50% per le spese 2025 sostenute sull’abitazione principale, lasciando al 36% gli immobili non abitati; nel biennio successivo, le stesse percentuali diventeranno 36% e 30% rispettivamente, ma resterà la distinzione basata sulla residenza.
La Circolare 8/E chiarisce che la quota di spesa su balconi, tetto o facciata gode dell’aliquota più alta quando il proprietario risiede davvero nello stabile, estendendo così la maggiorazione anche ai lavori sulle parti comuni.
La residenza come discriminante
L’aliquota al 50% si applica solo se l’Agenzia delle Entrate riceve, entro il 16 marzo, la conferma che il contribuente abita davvero nell’unità interessata dai lavori.
La doppia aliquota obbliga quindi l’amministratore di condominio a trasformarsi in garante anagrafico: senza quel dato, il modello 730 pre-compilato resta «muto» e il bonus maggiorato svanisce, come avverte la stampa specializzata.
La prova di residenza non può basarsi su mere dichiarazioni verbali.
Occorre un certificato anagrafico, oppure un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da carta d’identità. Solo questi atti permettono di spuntare la casella «abitazione principale» nei software fiscali e di associare l’aliquota corretta alla quota-spesa di ciascun condomino.
La verifica non è un evento isolato, ma un processo continuo.
Ogni volta che cambia l’inquilino, si stipula un nuovo contratto di locazione o un proprietario trasferisce la propria residenza. Ciò vuol dire che l’amministratore deve richiedere subito il nuovo attestato e aggiornare il registro anagrafe. In questo modo, evita di trasmettere dati superati e di costringere il contribuente a rettifiche manuali, con il rischio concreto di perdere l’agevolazione maggiorata.
Senza la prova della residenza, il dato non potrà essere caricato nel 730 pre-compilato; il contribuente dovrà intervenire manualmente e rischia di perdere l’agevolazione, mentre l’amministratore sarà accusato di trasmissione incompleta.
Ne deriva quindi l’obbligo di raccogliere certificati o autodichiarazioni, di aggiornarle a ogni cambio inquilino e di conservarle in modo conforme al GDPR.
Gli adempimenti annuali in chiave digitale
Il 16 marzo di ogni anno, l’amministratore invia all’Agenzia delle Entrate un file in cui, accanto all’importo delle spese, deve comparire il flag che distingue il 50% dal 36%.
Per farlo, serve un registro anagrafe costantemente aggiornato, perché è l’unico documento dove la residenza viene formalizzata.
Estia, già oggi, gestisce quell’archivio in cloud, garantendo accesso H24 ai condomini. Il sistema digitale consente di tracciare ogni variazione, di associare automaticamente la giusta aliquota e di ridurre al minimo l’intervento manuale sulle fatture.
L’evoluzione professionale dell’amministratore
Nel nuovo scenario dei bonus edilizi, la figura dell’amministratore di condominio non può più limitarsi alla tenuta dei registri e alla convocazione delle assemblee.
L’introduzione della doppia aliquota per le detrazioni impone una conoscenza puntuale dell’impianto fiscale (art. 16-bis TUIR, D.P.R. 917/1986) e delle modalità telematiche di invio dei dati previste dal provvedimento 6 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate. A queste competenze si affiancano quelle in materia di privacy.
L’amministratore deve inoltre saper utilizzare piattaforme di fatturazione elettronica, firmare documenti con sistemi qualificati e dialogare con il «cassetto fiscale» di ciascun condomino, per verificare l’esito degli invii.
Non meno rilevante è l’aggiornamento tecnico-edilizio: le scelte su cappotti, pompe di calore o sistemi di contabilizzazione del calore vanno ponderate alla luce dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e delle Linee guida ENEA, perché un errore progettuale può far decadere la detrazione o ridurne la percentuale.
Infine, il ruolo si estende alla comunicazione e alla gestione del rischio: dall’illustrazione delle nuove aliquote in assemblea, fino alla redazione di piani di manutenzione programmata, che riducano i costi futuri.
Chiunque ambisca a operare in questo contesto deve quindi seguire percorsi di formazione continua validati dal D.M. 140/2014 e maturare competenze trasversali di diversa natura.
Conseguenze di omissioni o errori
La mancata prova della residenza, o la sua trasmissione tardiva, non è un semplice disguido amministrativo: fa scattare un duplice meccanismo sanzionatorio.
Da un lato, il contribuente perde la quota di detrazione maggiorata e deve emendare il proprio 730, con possibili interessi e sanzioni da indebita fruizione (art. 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Dall’altro, l’amministratore espone sé stesso a responsabilità civile per inadempimento professionale ex artt. 1176 e 1218 c.c., oltre alla facoltà, per l’assemblea, di revoca per giusta causa ai sensi dell’art. 1129 c.c.
Le conseguenze economiche possono essere ingenti.
Su un intervento da 60.000 euro ripartito in parti uguali fra dieci condomini, l’errore nel flag di residenza può trasformare un risparmio atteso di 30.000 euro (50%) in uno di 21.600 euro (36%): una differenza di 8.400 euro che, se imputabile a cattiva gestione, può sfociare in richiesta di risarcimento diretto all’amministratore o alla sua polizza RC professionale.
A ciò si aggiunge il rischio, per tutti i condòmini, di controlli formali e di contestazione dell’intero impianto dei lavori, se l’Agenzia delle Entrate ravvisa irregolarità sistemiche.
Un certificato di residenza in corso di validità oppure un’autodichiarazione firmata, corredata da copia del documento d’identità; l’amministratore lo inserirà nel registro anagrafe e, alla prima scadenza utile, trasmetterà il dato all’Agenzia delle Entrate.
No, ma dal momento del trasferimento, l’aliquota maggiorata si applicherà solo alle spese già sostenute; per quelle successive varrà l’aliquota ordinaria, a condizione che la variazione sia comunicata entro trenta giorni.
Solo quando l’inquilino dispone di un diritto reale o di godimento e utilizza l’unità come abitazione principale; negli altri casi resta l’aliquota ridotta.
No, perché la trasmissione è un obbligo di legge. La tutela della privacy si garantisce con misure tecniche adeguate, non con la soppressione del dato.
Il compenso è allineato al mercato, ma l’integrazione di servizi tecnici, fiscali e digitali riduce errori, tempi morti e costi straordinari, facendo emergere un risparmio strutturale nell’arco di pochi esercizi.
La riforma delle detrazioni edilizie segna un cambio di paradigma: l’incentivo più generoso va a chi vive davvero nella casa che riqualifica.
La sfida per l’amministratore è trasformare un obbligo burocratico in un vantaggio concreto per i residenti.
Con il metodo Estia, questo passaggio diventa fluido: una piattaforma digitale controlla i dati, i professionisti sono in continuo aggiornamento e un network di specialisti tutela il condominio da errori e sanzioni.
Il risultato è un condominio che migliora il proprio valore e una comunità di persone che massimizza il beneficio fiscale senza ansie, né sorprese!