Estintori nel condominio: quando sono obbligatori?

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Avere degli estintori in condominio è un aspetto che riguarda la sicurezza di ogni persona che vive o che lavora nell’edificio, oltre a essere un obbligo di legge. In Italia esiste infatti una norma antincendio che prevede l’installazione degli estintori in determinate condizioni e ambienti, dagli edifici pubblici ai luoghi di lavoro, fino ai condomini

Il DECRETO 16 maggio 1987, n. 246 molto spesso è ignorato (purtroppo) in ambito condominiale;  per questo oggi chiariremo quando sono obbligatori gli estintori, cosa prevede la legge per l’installazione, la suddivisione di eventuali spese e chi è responsabile della sostituzione e della manutenzione

Obbligo sì, obbligo no? Ecco cosa dice la legge sugli estintori in condominio 

Gli estintori (e un sistema antincendio) sono obbligatori quando in condominio ci sono degli elementi potenzialmente pericolosi, che potrebbero causare incendi, come:  

  • autorimesse 
  • caldaie 
  • impianti GPL 

Inoltre, gli estintori sono obbligatori anche se l’edificio non supera i 24 metri. Se invece tale soglia viene superata diventa necessario predisporre una rete di idranti. 

In ogni caso occorre comunque presentare un progetto che deve essere approvato dai Vigili del Fuoco.

Dove devono essere installati gli estintori? 

Di sicuro all’interno dell’edificio. La collocazione dell’estintore dovrà essere utile in caso di incendio, esso dovrà quindi essere posizionato in punti facilmente accessibili delle pareti condominiali. Ogni estintore deve essere segnalato con un apposito cartello, in modo da risultare ben visibile lungo le vie di fuga e utile in caso di incendio. Questa è anche una delle condizioni obbligatorie perché gli estintori siano a norma.

Per le autorimesse, invece, gli estintori vanno installati sulla corsia di manovra, vicino gli ingressi o in una posizione visibile e accessibile, ben segnalata. Il numero di estintori deve essere almeno uno ogni cinque autoveicoli (per i primi venti autoveicoli); per i rimanenti, uno ogni 10 autoveicoli (fino a 200 autoveicoli); oltre 200 uno ogni venti autoveicoli. 

Esiste un obbligo e un numero di installazione di estintori per ogni piano? 

È obbligatorio prevedere un estintore per ogni piano del condominio quando ci sono delle attività lavorative all’interno dell’edificio, quindi se il condominio è anche considerato un luogo di lavoro. Pensiamo ad esempio al caso delle ditte di pulizie, ai portinai o alle attività commerciali dove il condominio è un luogo di lavoro a tutti gli effetti.

Chi deve decidere l’installazione degli estintori? 

L’assemblea condominiale o l’amministratore? Gli estintori sono importanti per la sicurezza condominiale, quindi nel caso in cui non ci fossero e sono obbligatori, l’amministratore può ordinare l’installazione degli estintori anche senza autorizzazioni dell’assemblea condominiale. Quindi, visto che non si tratta di una spesa di grande entità, l’amministratore può procedere con la richiesta di installazione in maniera del tutto autonoma, con una decisione unilaterale.

Cosa fare se ci sono degli estintori scaduti in condominio?

Per essere a norma e sempre utili, gli estintori vanno controllati con cadenza regolare (almeno semestrale) a cura di personale autorizzato; invece la revisione va effettuata a prescindere nell’ipotesi in cui l’estintore sia stato utilizzato. 

Se invece gli estintori sono presenti, ma sono scaduti da tempo, l’amministratore di condominio ha responsabilità civile e penale rispetto alla mancata manutenzione perché, è bene ricordarlo, è parimenti sua la responsabilità di gestione dell’immobile. Del novero fa ovviamente parte anche la sicurezza antincendio.

Spese di manutenzione o acquisto di estintori in condominio

Le spese per l’acquisto degli estintori sono a carico dei proprietari degli appartamenti, mentre la manutenzione è a carico di tutti i residenti (proprietari e inquilini), il cui costo dev’essere inserito nel preventivo annuale di gestione e manutenzione ordinaria. 

Per la ripartizione delle spese è l’articolo 1123 del Codice Civile che stabilisce le modalità: 

…le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. 

Questo significa che gli interventi di manutenzione devono essere divisi in base al valore della proprietà, salvo eccezioni, se previste nel regolamento di condominio.

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