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La riforma del processo civile ha introdotto una modifica all’articolo 543 del Codice di procedura civile. L’articolo fa riferimento ai pignoramenti presso terzi che si concretizzano quando devono essere recuperati dei soldi e che di solito sono operati da banche o istituti come l’Inps. Nel nuovo pignoramento presso terzi, i soggetti coinvolti sono i seguenti:
- creditore
- debitore
- terzo pignorato
Pignoramento presso terzi novità
Cosa cambia dal 22 Giugno 2022
In sostanza, prima bastava che il creditore notificasse l’atto di pignoramento al soggetto debitore e al terzo pignorato. Nello specifico, il creditore notificava sia al debitore che al terzo pignorato, un atto di citazione con cui invitava il debitore a comparire innanzi al Tribunale competente.
L’art 543 cpc aggiornato
Con la Legge n. 206/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021, per l’effetto dell’art. 1 comma 37, dal 22 giugno invece, viene inserito un comma ulteriore all’art. 543 cpc. che così, post riforma, recita:
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso.
In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
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Cosa deve contenere il nuovo atto di pignoramento presso terzi
- L’indicazione del creditore per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore procedente;
- l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione di non disporne senza ordine del giudice;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
- l’invito al terzo a comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro 10 giorni tramite raccomandata o PEC;
- L’avvertimento al terzo che in difetto di comunicazione dovrà rendere la dichiarazione comparendo in apposita udienza e se non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore;
- l’ingiunzione (fatta dall’ufficiale giudiziario) al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e relativi frutti;
- l’invito dall’ufficiale giudiziario al debitore a effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio
- l’avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c;
- l’ulteriore avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che, a norma del secondo comma, terzo periodo dell’art. 615 c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Cosa succede in caso di inadempimento?
Se non vengono rispettate tutte le procedure di notifica, il pignoramento sarà inefficace e il debitore potrà, eventualmente, far valere la nullità dell’atto.
Se non seguo le nuove regole perdo i miei soldi?
No, non perdi i soldi. Quello che perdi però, è sicuramente tempo (e altri soldi!) perché la procedura dovrà essere avviata nuovamente daccapo. Occorrerà, in tale ipotesi, predisporre l’atto ex novo, notificandolo e iscrivendolo al ruolo:
passaggi che comportano costi, non solo di “manodopera”, ma anche per le marche da bollo, ad esempio.
Tutti i passaggi e le informazioni devono essere accurate, per evitare la nullità dell’atto, questa è una regola che in giurisprudenza vale per ogni atto.
Il foro di competenza
Nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, l’articolo 26 bis, comma 1 del c.p.c. prevede che dal 22 giugno sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura di stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
In sintesi, si estingue la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimore o la residenza.
E nel caso di più pignoramenti?
L’art. 543 c.p.c dispone inoltre che, in caso si eseguano atti di pignoramento nei confronti di più persone, l’inefficacia sarà relativa solo a nei casi in cui non si sia rispettata la norma, ma non si estende agli altri. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Pignoramento presso terzi riforma: l’opinione dell’esperto
Sulle novità in materia, l’Avv. Fabrizio Plagenza, esperto conoscitore delle procedure esecutive e docente nella Academy di Estia per il corso di amministratore di condominio, ci spiega che “l’introduzione delle novità introdotte dalla legge di riforma, sopra riportate, soccorre evidentemente a una maggior tutela in favore del debitore, con l’intento sotteso, a mio avviso, di cercare di aumentare le possibilità di contatto tra le parti, in vista di un possibile accordo”.
Tuttavia, sottolinea il legale, l’obbligo di ulteriore notifica in capo al creditore, già gravato da precedenti oneri e spese per le notifiche, “appesantisce ulteriormente l’attività che il legale deve espletare nell’interesse dello stesso. Non si dimentichi, peraltro, che anche il creditore, che insegue un credito a causa della condotta del debitore, potrebbe, di converso, trovarsi in difficoltà proprio a causa del credito non riscosso.
Da ultimo, le note difficoltà nel perfezionamento delle notifiche che spesso si riscontra, unite al necessario rispetto della normativa dettata dal codice di procedura civile, rappresenta una criticità con cui il creditore dovrà convivere”.
Occorrerà, quindi, notificare anche l’avvenuta iscrizione al ruolo prima dell’udienza. Da un lato, dunque, si ha un procedimento in più – sicuramente in antitesi con il principio di snellimento e alleggerimento dei procedimenti giudiziari – dall’altro si intende favorire il debitore conferendogli maggiori informazioni come ad esempio, chi è il giudice e il numero della procedura.
Novità pignoramento presso terzi: che fare?
Attivare, gestire e coltivare una procedura esecutiva, soprattutto quando l’immobile pignorato è sito in condominio oppure allorquando il debitore esecutato sia una società oppure quando sull’immobile vi siano trascrizioni pregiudizievoli, importa un’attenta valutazione che necessita di conoscenza e competenza nella materia, che non può prescindere da un lavoro di equipe, supportato da una struttura professionale adeguata.
Se ti è stato notificato un pignoramento o hai difficoltà abitative, rivolgiti a noi: ti metteremo in contatto con il nostro partner Homes4All, startup innovativa e società benefit che opera nella rigenerazione urbana e mira ad affrontare e ridurre l’emergenza abitativa