Compravendita immobile tra privati: guida completa

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Vendere o acquistare un immobile senza passare da un’agenzia è una scelta sempre più diffusa. C’è chi conosce già il potenziale acquirente, chi vuole evitare il costo della provvigione, chi semplicemente preferisce gestire in autonomia ogni fase della trattativa. 

La compravendita tra privati è perfettamente lecita e regolamentata dal Codice Civile italiano, in particolare dagli articoli 1470 e seguenti, che definiscono il contratto di vendita come quello con cui una parte trasferisce la proprietà di un bene verso corrispettivo di un prezzo. Questo significa che le regole fondamentali (forma dell’atto, documentazione, obblighi del venditore, garanzie per l’acquirente) valgono indipendentemente dalla presenza o meno di un mediatore immobiliare.

Ciò che cambia, nell’acquisto casa tra privati, è la gestione pratica del processo: dalla valutazione dell’immobile alla raccolta dei documenti, dalla trattativa fino al rogito notarile. 

Ogni passaggio richiede attenzione, competenza e, in alcuni casi, il supporto di professionisti qualificati. 

Cos’è la compravendita tra privati e come si distingue da quella tramite agenzia

La compravendita immobiliare tra privati si verifica quando venditore e acquirente gestiscono direttamente il processo di trasferimento della proprietà, senza il coinvolgimento di un agente immobiliare come intermediario. Il quadro giuridico di riferimento è invariato rispetto a qualsiasi altra compravendita: il contratto definitivo deve necessariamente essere stipulato per atto pubblico davanti a un notaio, che ne verifica la conformità e lo registra nei pubblici registri immobiliari.

La differenza sostanziale riguarda la fase pre-contrattuale: senza agenzia, è compito delle parti trovare un accordo sul prezzo, redigere eventualmente il contratto preliminare, raccogliere la documentazione necessaria e condurre le verifiche tecniche e urbanistiche sull’immobile. Quest’autonomia ha un vantaggio economico evidente: si evita la commissione d’agenzia, che tipicamente oscilla tra il 2% e il 4% del prezzo di vendita per ciascuna parte; ma richiede una maggiore organizzazione e consapevolezza dei passaggi da seguire.

Va precisato che la vendita immobile tra privati non esclude affatto la figura del notaio, che rimane obbligatoria per il trasferimento di qualsiasi diritto reale su beni immobili. Il notaio non è semplicemente un ‘raccoglitore di firme’: effettua verifiche ipocatastali, controlla la regolarità urbanistica, accerta l’identità e la capacità delle parti, calcola e versa le imposte. In assenza di agenzia, il suo ruolo consulenziale diventa ancora più prezioso.

Le fasi della compravendita di immobili tra privati

La vendita immobiliare tra privati segue una sequenza di passaggi che, pur nella loro flessibilità, non possono essere saltati senza rischi. Conoscerli in anticipo è il primo passo per affrontare la trattativa tra privati con la giusta preparazione.

  • Valutazione dell’immobile e definizione del prezzo
    Il punto di partenza di qualsiasi compravendita tra privati è stabilire un prezzo di vendita realistico. Chi vende deve effettuare un’analisi comparativa del mercato locale, verificando le quotazioni degli immobili simili presenti nelle borse immobiliari delle Camere di Commercio, nelle piattaforme specializzate e negli annunci pubblici. Elementi come il piano, la metratura commerciale, lo stato manutentivo, la classe energetica, la presenza dell’ascensore e la vicinanza ai servizi incidono sensibilmente sul valore finale.
    Un prezzo troppo alto allontana i potenziali acquirenti; uno troppo basso rischia di generare sospetti o, nel caso di vendite a parenti, di configurare una donazione simulata con conseguenze legali sull’atto. Per questa ragione, in caso di dubbio, è consigliabile affidarsi a una perizia redatta da un tecnico abilitato.
  • Pubblicizzare l’immobile e gestire le visite
    Una volta definito il prezzo, il venditore privato deve occuparsi della promozione dell’immobile. Gli strumenti disponibili sono numerosi: annunci sui principali portali immobiliari, cartelli fisici, passaparola, gruppi social dedicati. In ogni annuncio deve essere indicato obbligatoriamente l’indice di prestazione energetica dell’immobile, contenuto nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’assenza di questo dato espone a sanzioni amministrative comprese tra 500 e 3.000 euro. Durante le visite, il venditore deve rispondere in modo trasparente a tutte le domande dell’acquirente sullo stato dell’immobile, sugli impianti, sulle eventuali criticità strutturali e sulla situazione condominiale.
  • La proposta d’acquisto e la trattativa
    Quando un potenziale acquirente è interessato, il passaggio successivo è la formalizzazione dell’offerta. La proposta d’acquisto è un atto scritto, spesso accompagnato da un assegno a titolo di caparra o acconto, con cui l’acquirente manifesta la propria volontà di acquistare l’immobile a una determinata cifra e a specifiche condizioni. Una volta accettata dal venditore, la proposta diventa vincolante per entrambe le parti.
    È importante distinguere tra acconto, ovvero una semplice anticipazione di prezzo, restituibile in caso di mancata conclusione, e caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c., che in caso di inadempimento del compratore può essere trattenuta dal venditore, mentre se è il venditore a venire meno all’accordo, l’acquirente ha diritto al doppio della caparra versata.

Il contratto preliminare nella compravendita tra privati

Il contratto preliminare, comunemente noto come “compromesso“, è l’atto con cui venditore e acquirente si impegnano a stipulare il contratto definitivo entro una data prestabilita. Non determina il trasferimento della proprietà, ma vincola entrambe le parti a concludere la vendita secondo i termini concordati.

Per le compravendite tra privati, il preliminare può essere redatto come scrittura privata semplice: non è obbligatorio l’atto notarile, ma è vivamente consigliato farlo registrare presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma (20 giorni se stipulato da notaio). La registrazione è obbligatoria, ha un costo fisso di 200 euro più una percentuale sulle somme versate a titolo di caparra, e costituisce data certa all’atto.

Nel preliminare devono essere chiaramente indicati:

  • identità delle parti (dati anagrafici completi di venditore e acquirente);
  • descrizione dell’immobile con dati catastali, indirizzo e consistenza;
  • prezzo di vendita e modalità di pagamento (somme già versate, saldo al rogito);
  • termine entro cui stipulare il rogito definitivo;
  • eventuali vizi, difformità o pendenze (spese condominiali arretrate, presenza di ipoteche, mancanza di agibilità, impianti non conformi);
  • clausole sospensive o risolutive (es. ottenimento del mutuo da parte dell’acquirente).

Stipulare il preliminare direttamente dal notaio offre un ulteriore vantaggio: la trascrizione nei registri immobiliari, che protegge l’acquirente da eventuali pregiudizi nel periodo che intercorre tra la firma del compromesso e il rogito definitivo (ad esempio nuove ipoteche, pignoramenti, ulteriori vendite dello stesso immobile).

Documenti necessari per la vendita immobile tra privati

La raccolta della documentazione è uno dei passaggi più impegnativi della compravendita immobiliare tra privati. Il notaio, in ogni caso, effettuerà le proprie verifiche prima del rogito, ma anticipare questo lavoro rende la trattativa più fluida e riduce il rischio di sorprese dell’ultimo momento.

I principali documenti che il venditore deve predisporre sono:

  • atto di provenienza: il titolo con cui il venditore ha acquisito la proprietà (rogito precedente, atto di successione, donazione);
  • visura e planimetria catastale: devono corrispondere allo stato di fatto dell’immobile. La conformità catastale è una dichiarazione obbligatoria nell’atto notarile (art. 29 co. 1-bis L. 52/1985 come modificato dalla L. 122/2010);
  • titoli abilitativi edilizi: permesso di costruire, concessione edilizia, DIA, SCIA, CILA o titoli in sanatoria, necessari per attestare la conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001;
  • attestato di Prestazione Energetica (APE): obbligatorio e da allegare al rogito; la sua assenza comporta sanzioni da 3.000 a 18.000 euro;
  • certificato di agibilità o Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): attesta che l’immobile rispetta i requisiti di sicurezza, igiene e salubrità previsti dalla normativa vigente;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti: se disponibili, devono essere consegnate all’acquirente; la loro assenza non impedisce la vendita, ma deve essere esplicitamente concordata tra le parti.

Per gli immobili in condominio, è opportuno richiedere all’amministratore anche un’attestazione scritta in cui si specifichi che il venditore sia in regola con i pagamenti delle spese condominiali. In caso contrario, il nuovo acquirente potrebbe essere chiamato a rispondere dei debiti pregressi nell’anno in corso e in quello precedente.

Il rogito notarile: obbligatorio anche nella compravendita tra privati

Indipendentemente da qualsiasi accordo precedente, il trasferimento della proprietà di un immobile si perfeziona esclusivamente con l’atto pubblico di compravendita stipulato davanti a un notaio. Non esiste deroga a questa regola nella compravendita di immobili tra privati.

Il notaio è scelto di norma dall’acquirente, che sostiene le relative spese. Prima della stipula, effettua una serie di verifiche preliminari:

  • ispezioni ipocatastali per verificare l’assenza di ipoteche, pignoramenti e altri vincoli sull’immobile;
  • controllo della continuità delle trascrizioni (verifica che la catena dei passaggi di proprietà sia ininterrotta e regolare);
  • accertamento della regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile;
  • verifica dell’identità, della capacità di agire e dell’eventuale regime patrimoniale delle parti.

Il rogito viene letto integralmente dal notaio in presenza di entrambe le parti, che lo sottoscrivono. In quella sede avviene anche il saldo del prezzo, tipicamente mediante assegni circolari o bonifico bancario. Il notaio provvede poi alla trascrizione nei Registri Immobiliari, alla voltura catastale e al versamento delle imposte dovute.

Le imposte variano a seconda che si tratti di prima o seconda casa. Per la prima casa, l’imposta di registro è pari al 2% del valore catastale rivalutato, con un minimo di 1.000 euro; per la seconda casa, l’aliquota sale al 9%, sempre con il medesimo minimo. Se è presente un mediatore immobiliare, le sue generalità, il compenso e le modalità di pagamento devono essere riportate nell’atto notarile, pena la nullità della pattuizione relativa alla provvigione.

Obblighi e garanzie del venditore nella compravendita privata

Chi vende un immobile tra privati assume precise responsabilità nei confronti dell’acquirente, che derivano direttamente dalla legge e non possono essere aggirate contrattualmente in modo generico. Il Codice Civile impone al venditore due forme di garanzia fondamentali.

  • La garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) tutela l’acquirente nel caso in cui un terzo faccia valere un diritto sull’immobile che pregiudica la proprietà già trasferita: il venditore è tenuto a risarcire il danno subito dall’acquirente.
  • La garanzia per vizi occulti (art. 1490 c.c.) obbliga il venditore a rispondere dei difetti nascosti dell’immobile che ne diminuiscono il valore o l’idoneità all’uso, purché non riconoscibili con un esame ordinario e l’acquirente non ne fosse a conoscenza al momento dell’acquisto. Il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna.

Oltre a queste tutele di legge, il venditore che omette deliberatamente informazioni rilevanti sullo stato dell’immobile (ad esempio nascondendo un’infiltrazione nota, una difformità urbanistica o un contenzioso in corso) può essere esposto a responsabilità per dolo, con possibile risoluzione del contratto e obbligo di risarcimento. La trasparenza, anche quando porta a una riduzione del prezzo, è sempre la scelta più prudente.

I rischi della compravendita tra privati: cosa non sottovalutare

Gestire una compravendita tra privati senza il supporto di un’agenzia immobiliare richiede attenzione su alcuni aspetti che gli intermediari professionali solitamente presidiano d’ufficio.

  • Verifica della conformità urbanistica: né il notaio né alcun altro professionista è tenuto a effettuare una verifica tecnica puntuale delle difformità urbanistiche. Se esistono dubbi, è necessario commissionare una relazione tecnica di conformità a un geometra, architetto o ingegnere. Immobili con irregolarità non sanabili possono risultare incommerciabili.
  • Gestione del prezzo e delle modalità di pagamento: è fondamentale usare metodi di pagamento tracciabili (assegni circolari, bonifici bancari). I pagamenti in contanti sono consentiti solo fino a 999,99 euro. Il venditore dovrebbe evitare di consegnare le chiavi prima di aver ricevuto il saldo integrale del prezzo.
  • Clausole nel contratto preliminare: un preliminare mal redatto, con clausole ambigue o incomplete, può generare contenziosi complessi. È opportuno farsi assistere da un professionista nella stesura, anche in assenza di notaio.
  • Vendita a parenti: la vendita di un immobile a un familiare non gode di regimi fiscali agevolati rispetto alla compravendita tra soggetti non legati da vincoli di parentela. Se il prezzo è notevolmente inferiore al valore di mercato, si rischia di configurare una donazione simulata, che può essere contestata dagli altri eredi.

Compravendita tra privati e condominio: aspetti da considerare

Quando l’immobile oggetto di compravendita fa parte di un condominio, alla normale documentazione si aggiungono alcune verifiche specifiche che è bene effettuare prima di concludere la trattativa tra privati.

L’art. 1130 c.c., così come modificato dalla Legge di Riforma del Condominio n. 220/2012, prevede che l’amministratore tenga aggiornata l’anagrafe condominiale, contenente i dati relativi a ciascun condòmino e alle rispettive proprietà. Prima del rogito, è possibile richiedere all’amministratore un’attestazione che riepiloghi:

  • lo stato dei pagamenti delle spese condominiali da parte del venditore;
  • l’eventuale presenza di delibere assembleari che abbiano approvato lavori straordinari non ancora eseguiti o da saldare;
  • la presenza di eventuali contenziosi o procedimenti legali in corso che coinvolgono il condominio;
  • le eventuali irregolarità nelle parti comuni che potrebbero impattare sulla commerciabilità dell’unità immobiliare.

Queste informazioni sono particolarmente rilevanti perché il nuovo acquirente risponde solidalmente con il venditore per le spese condominiali dell’anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.). Una verifica preventiva evita di ritrovarsi con passività inaspettate subito dopo il rogito.

Domande frequenti sulla compravendita immobiliare tra privati

È possibile comprare o vendere casa tra privati senza notaio?


No. Per il trasferimento della proprietà di un immobile è sempre obbligatoria la stipula dell’atto pubblico davanti a un notaio. Qualsiasi accordo scritto tra privati che pretenda di trasferire la proprietà senza atto notarile è nullo ai sensi di legge.

Che differenza c’è tra caparra confirmatoria e acconto nella compravendita tra privati?


L’acconto è una semplice anticipazione di prezzo: se la vendita non si conclude, deve essere restituito. La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) ha una funzione di garanzia: se l’acquirente recede, il venditore la trattiene; se è il venditore a non adempiere, deve restituire il doppio della somma ricevuta.

Il contratto preliminare tra privati deve essere registrato?

Sì. Il preliminare di compravendita immobiliare deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma (20 se redatto da notaio). La registrazione è obbligatoria e non facoltativa, anche se la mancata registrazione non incide sulla validità dell’accordo tra le parti.

Chi paga le spese del notaio nella compravendita tra privati?

Per consuetudine, e salvo diverso accordo tra le parti, le spese notarili sono a carico dell’acquirente, che sceglie anche il notaio. Le spese comprendono l’onorario del notaio, le imposte di registro, ipotecarie e catastali.


Cosa succede se emergono vizi occulti dopo il rogito?

L’acquirente deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta e può esercitare l’azione di garanzia entro un anno dalla consegna dell’immobile. Ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, e al risarcimento del danno se il venditore era a conoscenza del vizio.

È possibile fare una compravendita tra privati se l’immobile ha un’ipoteca?

Sì, è possibile, ma l’ipoteca deve essere estinta prima o contestualmente al rogito. Di solito, il notaio gestisce la procedura di cancellazione dell’ipoteca in sede di atto, utilizzando parte del prezzo di vendita per estinguere il debito residuo con la banca.

L’APE è obbligatorio anche nelle compravendite tra privati?

Sì. L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio in qualsiasi compravendita immobiliare, tra privati o tramite agenzia. Deve essere allegato al contratto definitivo e i parametri energetici devono comparire già nell’annuncio di vendita. La sua assenza comporta sanzioni per il venditore.

Una delle difficoltà più frequenti nella compravendita di appartamenti tra privati riguarda proprio la gestione condominiale: trovare rapidamente la documentazione aggiornata, verificare lo stato dei pagamenti del venditore, ottenere informazioni sulle delibere assembleari in corso. Quando l’amministratore non è reperibile o i dati condominiali non sono organizzati, la trattativa può rallentare o addirittura bloccarsi.

Con Estia, la gestione condominiale e la vendita immobiliare non sono più ostacoli nelle trattative tra privati, ma un valore aggiunto che accelera e protegge ogni passaggio.

Redazione Estia SpA
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