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Secondo l’articolo 1130 del Codice Civile (che riguarda le Attribuzioni dell’amministratore di condominio), l’amministratore di condominio deve: “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili…”
A partire dall’anno 2012, con l’entrata in vigore della legge 220/2012 e la conseguente modifica all’articolo 1130, l’amministratore di condominio è tenuto ad avere un registro anagrafe condominiale, ovvero una sorta di documento di riconoscimento del condominio, nel quale vi sono le caratteristiche delle parti in comune e delle singole unità immobiliari, nonché le generalità dei proprietari e degli usufruttuari.
Nello specifico, il RAC (registro anagrafe condominiale) contiene infatti:
L’amministratore è tenuto a chiedere a ciascun condòmino di compilare dei moduli prestampati per il registro anagrafe condominiale, in modo da raccogliere i dati di tutto ciò che concerne il complesso condominiale che egli gestisce.
Nel caso invece non riesca a ottenere i dati nemmeno con un secondo sollecito, dopo 30 giorni dall’inadempienza del condòmino, l’amministratore può rivolgersi a un esperto visurista immobiliare oppure ad altre figure, per poter ottenere in altro modo i dati necessari per compilare il registro dell’anagrafe condominiale.
I costi di tali operazioni verranno poi addebitati al condòmino inosservante.
Le eventuali variazioni, tra cui la compravendita o l’arrivo di nuovi inquilini, devono sempre essere comunicate all’amministratore di condominio, di modo che egli possa aggiornare l’anagrafe.
Visti i dati importanti che esso contiene, il registro dell’anagrafe condominiale serve a molteplici scopi.
L’amministratore di condominio non può chiedere informazioni diverse da quelle necessarie per la compilazione del registro anagrafe condominiale ed è altresì tenuto ad osservare la privacy.
Nel caso in cui gli venga formalmente avanzata una richiesta dal Comune o da altre autorità amministrative (quali ad esempio l’Agenzia delle Entrate), per combattere l’evasione fiscale, l’amministratore può fornire i dati che gli vengono richiesti.
Tutti i condòmini possono consultare il registro dell’anagrafe condominiale e l’amministratore è tenuto, non solo a concedere l’accesso agli stessi, ma anche ad informarli anticipatamente del posto in cui esso viene tenuto in custodia.
Qualora l’amministratore ostacoli il diritto di consultazione a un condomino, quest’ultimo può denunciarlo e ottenere che venga rimosso dal suo incarico.
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