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Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale vantaggiosa, che fa risparmiare per i lavori di ristrutturazione e di miglioramento energetico dell’edificio, come il cappotto termico esterno, il cambio degli infissi e l’installazione dei pannelli fotovoltaici per risparmiare energia.
A questi vantaggi energetici e di risparmio, si aggiunge anche l’aumento del valore immobiliare del condominio.
Nonostante questi benefici dovuti ai lavori previsti dal Superbonus, potrebbe capitare che nel proprio condominio ci sia qualcuno che non voglia partecipare o che in sede di assemblea si opponga alla decisione e si tiri indietro, votando a sfavore: è un comportamento lecito? Cosa succede se qualcuno si oppone? Gli altri condòmini devono farsi carico anche delle quote di chi non vuole partecipare?
Prima di procedere dai anche un’occhiata a questo approfondimento sul possibile nuovo condono edilizio del 2024. In molti casi una sanatoria potrebbe rendersi necessaria per effettuale i successivi lavori e approfittare dei bonus disponibili.
Risponderemo a tutte le domande, proprio in questo articolo.
Adesione e opposizione del condominio al Superbonus: cosa dice la legge?
Per approvare l’adesione al Superbonus in condominio, bisogna avere la maggioranza semplice in sede di assemblea condominiale, che esprima la volontà di partecipazione.
Sarebbe molto bello se tutti i condòmini votassero a favore dei lavori del Superbonus, senza opposizioni. Accade spesso però, soprattutto nei condomini più piccoli, che qualcuno rifiuti di partecipare.
Il condomino che si oppone ha tutto il diritto di farlo, ma deve essere presente in sede di assemblea, votare a sfavore della proposta: decisione che deve essere inserita nel verbale. Non si può invece lasciare un documento all’amministratore nel quale si esprime l’opposizione ed essere assenti, in modo ingiustificato, all’assemblea.
Nel caso in cui ci sia un condomino contrario al Superbonus 110% e ci sia una maggioranza, i lavori possono svolgersi con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Attenzione però: ricordiamo anche che per partecipare all’agevolazione fiscale, bisogna fare un doppio salto di categoria energetica dell’edificio. Quindi, se il condòmino che si oppone non è disponibile ai lavori, come ad esempio per sostituire i suoi infissi, difficilmente si arriva a una categoria energetica più elevata, rischiando così di perdere il diritto all’incentivo.
Un condomino non partecipa al Superbonus…e le spese?
Nel caso in cui un condominio non partecipi e abbia votato a sfavore del Superbonus, chi vuole, può prendersi carico del debito altrui, esprimendo la sua volontà in assemblea, come prevede il testo dell’Agenzia delle Entrate (21 settembre 2021):
La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali.
Dunque, non è l’assemblea, né tantomeno l’amministratore di condominio, a decidere che qualcuno paghi per il condòmino che si oppone ai lavori, ma può farlo solo chi esprime la libera volontà di farsi carico delle spese, se tutti sono d’accordo. Servirà quindi anche il voto favorevole di chi si oppone al Superbonus per approvare le spese che sosterranno gli altri condomini.
Sulla ripartizione delle spese si fa riferimento all’art. 1123 del Codice Civile che già indica che sia possibile farsi carico dei costi in modo diverso rispetto alla divisione millesimale, ovvero in base al valore della proprietà.
Di fatto, chi ha votato a sfavore non pagherà i lavori, ma potrebbe pagare comunque una quota sugli interventi per la conservazione dei beni comuni come prevede il Codice Civile (ex articolo 1118):
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Inoltre, i condòmini favorevoli al Superbonus sono responsabili della corretta fruizione del Superbonus, mentre chi non partecipa è esonerato da ogni rischio, perché non ha partecipato dall’approvazione all’esecuzione dei lavori.