Quali sono le regole per la videosorveglianza in condominio

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La sicurezza è uno degli elementi che l’amministratore di condominio deve gestire e verificare per tutti i condòmini dell’edificio. Molto frequenti sono le necessità legate alla manutenzione degli spazi comuni o all’eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini.

Esistono però anche altre tipologie di attività e procedure finalizzate alla sicurezza dei condòmini, per esempio per prevenire furti, violenze o altre situazioni pericolose. 

Cosa può proporre in questi casi l’amministratore per tutelare i residenti? Un’utile azione potrebbe essere quella di installare telecamere di videosorveglianza nel condominio

Si tratta sicuramente di una soluzione efficace ma divisiva, che potrebbe cioè incontrare la disapprovazione di qualcuno. In questo articolo faremo chiarezza su come comportarsi per installare la videosorveglianza in condominio e quali regole esistono per regolamentare questa applicazione nell’edificio. 

Pro e contro della videosorveglianza in condominio

La prima problematica in cui si incorre quando un condominio prende in considerazione l’installazione di telecamere per la videosorveglianza, è quella legata alla privacy; infatti registrare e visionare gli spostamenti di chi transita nell’edificio nelle aree comuni come i cortili o i garage, interferisce con la privacy degli abitanti.

Nel rispetto dei diritti di tutti infatti, prima di procedere con l’installazione, è opportuno capire quando la legge ammette che la vita privata possa essere messa sotto la lente d’ingrandimento della videosorveglianza e quando invece non è possibile. 

L’articolo 1122-ter del Codice Civile indica alcune regole specifiche: ad esempio l’installazione di videocamere sulle aree comuni del condominio per la videosorveglianza è ammessa, purché riguardi appunto solo le zone in comune, senza prevedere la ripresa delle aree di proprietà privata dei condomini.

Solitamente le zone in cui le telecamere vengono installate sono:

  • portoni e cancelli d’ingresso;
  • cortili;
  • parcheggi e garage;
  • muri esterni.

Però non è tutto, poiché oltre alla scelta delle aree migliori per l’installazione bisogna anche ricordare che è obbligatorio che queste siano ben segnalate, per rendere chiaro a chiunque che si sta registrando a beneficio della sicurezza di tutti i condomini. 

È importante tenere presente che la ripresa delle persone tramite le telecamere è considerata un dato personale ai sensi dell’articolo 4 del GDPR. Di conseguenza, il trattamento di tali dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, a eccezione dei casi in cui sia necessario salvaguardare gli interessi vitali dei condomini o di coloro che gravitano intorno a loro. Pertanto, l’installazione delle telecamere di sicurezza è pienamente giustificata anche in assenza del consenso degli interessati.

Tuttavia, i dati raccolti devono essere trattati in modo specifico: 

  • le immagini non possono essere conservate per più di 48 ore 
  • devono essere visionate solo dal personale autorizzato
  • deve essere nominato un responsabile della privacy all’interno del condominio, come previsto dall’assemblea condominiale. 

Questo ruolo potrebbe anche essere assegnato all’amministratore condominiale, previa approvazione dell’assemblea.

Videosorveglianza in condominio e maggioranza per l’approvazione?

Le regole per la videosorveglianza in condominio non riguardano soltanto la garanzia della privacy di ogni condomino, infatti, subito dopo aver fatto chiarezza sulle questioni normative, qualsiasi condominio che sia interessato all’applicazione di videocamere per la sicurezza, deve preoccuparsi di avere l’approvazione della maggioranza; è quindi necessaria la convocazione dell’assemblea

Nell’assemblea devono essere anche definite alcune dinamiche specifiche di gestione, necessarie per garantire la privacy di ognuno, come la nomina del personale che gestirà la registrazione delle immagini. In altri termini si tratta della stessa procedura che si pone in essere nel momento della scelta dei fornitori del condominio.

L’assemblea inoltre, dovrà deliberare l’installazione delle videocamere con almeno la metà della maggioranza dei proprietari dell’edificio, ovviamente sempre a partire dalle tabelle millesimali.

Ogni condomino deve sapere che qualsiasi altro abitante dell’edificio può però installare autonomamente le telecamere per la videosorveglianza, tenendo sempre presente che è possibile sorvegliare solo ed esclusivamente la sua proprietà, senza riprendere le aree comuni o dei vicini.

Il Garante della privacy ha sancito che l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato solo agli spazi di esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni e di pertinenza di soggetti terzi.

Il reato in cui si incorre se non si seguono le regole è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, a cui si aggiunge anche il risarcimento del danno morale.

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