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“Votai contro, poiché gli 8 milioni e centomila lire preventivati della spesa del qui presente amministratore per biancaneve e i sette nani mi sembravano un furto” è una delle frasi di Benigni nel film Il Mostro, che rivolge all’assemblea condominiale spiegando il perché del voto contrario. Una scena molto comune che si replica nella quotidianità, soprattutto quando un condòmino vuole opporsi al pagamento delle spese da affrontare in condominio.
In alcuni casi è possibile non pagare il condominio senza essere considerati morosi, ma solo se c’è una giusta motivazione. Parliamo ad esempio dei casi di ingiustizie, vessazioni e illegalità.
I lavori condominiali
Se l’assemblea e l’amministratore propongono dei lavori fin troppo costosi, è possibile non pagare il condominio e opporsi quando ci sono dei validi motivi come:
- Innovazioni voluttuarie
Cioè tutti quei lavori di innovazione non necessari per l’edificio, che hanno quindi un’utilità di cui si potrebbe fare a meno, possono essere rifiutate del singolo condominio (art. 1121 del Codice Civile)
Ad esempio, ci si può opporre alla realizzazione di un campo da padel perché non necessario all’edificio, mentre alla sostituzione del portone condominiale non ci si può opporre perché necessario all’edificio. - Utilizzo differenziabile
La casistica in cui i lavori includono solamente una parte dei condòmini e non tutti. Facciamo un esempio: non tutti sono d’accordo sulla costruzione della piscina e alcuni condòmini non partecipano alle spese per la realizzazione. Questi ultimi ovviamente non potranno neanche usare la piscina. Spesso per i beni a uso “esclusivo” si usano serrature, le cui chiavi vengono consegnate solo ai condòmini che hanno partecipato alle spese dei lavori.
Le spese ordinarie
Magari si è stufi di litigi con altri condòmini o di ingiustizie per la suddivisione delle spese e staccarsi da un impianto centralizzato, come ad esempio il contatore dell’acqua, sarebbe la soluzione migliore. Inoltre è possibile farlo senza delibera dell’assemblea per evitare di pagare le spese.
Tuttavia, affinché non si generino problemi, è indispensabile che la propria scelta non gravi su altri condòmini e non causi danni all’impianto centrale, come specifica il Codice Civile
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
È utile precisare che, anche in caso di distacco, si devono comunque pagare le spese straordinarie funzionali alla manutenzione e alle riparazioni dell’impianto centralizzato.
Cause da avviare o già avviate
In un condominio in cui le liti non si fermano al pianerottolo o all’assemblea condominiale, ma che arrivano nelle aule di tribunale, ci sono dei costi per sostenere avvocati insieme ad altre spese per il processo.
Anche per questa fattispecie i condomini che non intendono partecipare alla causa, sia essa da avviare o già in essere, possono avvalersi del dissenso alle liti, da esprimere in assemblea condominiale o tramite raccomandata da inviare all’amministratore.
Tabelle millesimali sbagliate
Capita a volte che le tabelle millesimi di proprietà siano sbagliate, contengano un errore, e che quindi si debba pagare spese più alte rispetto a quanto dovuto. Una soluzione, in tal cosa, consiste in una revisione delle tabelle, da effettuare obbligatoriamente, anche se concerne l’interesse di un solo condòmino (art. 69 Codice Civile)
Ovviamente in caso di errore scatta anche il meccanismo di compensazione con i condomini che hanno invece pagato cifre più basse del dovuto.
Le delibere nulle
Anche in caso di delibera nulla è possibile non pagare le spese del condominio. In particolare le delibere sono nulle se:
- riflettono un abuso di potere
- il numero di partecipanti e dei votanti non è esatto
- le decisioni sono prese al di fuori dell’assemblea
- le decisioni violano le leggi civili, penali, amministrative e fiscali
- le decisioni favoriscono uno più condòmini a discapito di altri
In questi casi, ci si può opporre alle delibere dell’assemblea condominiale, impugnandole prima che le decisioni diventino effettive, come ad esempio la delibera di inizio lavori o la raccolta di denaro da parte dell’amministratore condominiale. Per farlo, bisogna rivolgersi al giudice entro 30 giorni dalla delibera.
Quando non è consentito opporsi al pagamento
Ci sono alcuni casi in cui è vietato opporsi al pagamento nel contesto condominiale. Uno di questi, ad esempio, riguarda l’apertura del conto corrente condominiale, perché in questo caso l’amministratore è tenuto obbligatoriamente ad aprire il conto corrente a nome del condominio.