Fotovoltaico nei Comuni sotto i 50.000 abitanti: tutti i vantaggi del PNRR per condomìni e comunità energetiche

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L’Italia sta attraversando una delle sue fasi più strategiche, in termini di sviluppo sostenibile e rilancio economico. 

In questo scenario, i piccoli comuni diventano protagonisti silenziosi ma fondamentali della transizione energetica, grazie a un’opportunità concreta: i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destinati all’installazione di impianti fotovoltaici e alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). 

Il recente ampliamento della platea dei comuni beneficiari, che ora include quelli con meno di 50.000 abitanti, segna un passaggio epocale: non più solo piccole realtà marginali, ma anche centri urbani di media dimensione possono ora accedere ai contributi a fondo perduto.

Non si tratta solo di energia o di pannelli solari sui tetti. Si parla di coesione sociale, risparmio economico, indipendenza energetica e valorizzazione del patrimonio immobiliare e paesaggistico

È una rivoluzione silenziosa che parte dai territori, ma può cambiare l’intero modello energetico nazionale. E nel mezzo di questa rivoluzione, i condomìni e i loro amministratori hanno un ruolo chiave.

Cosa prevede il PNRR per i comuni fino a 50.000 abitanti

Con il Decreto CACER e il nuovo aggiornamento del 26 giugno 2025, è stato ufficializzato l’allargamento dei fondi PNRR ai comuni con meno di 50.000 abitanti per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 1 MW, a condizione che questi siano inseriti all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile o di un Gruppo di Autoconsumo. Si tratta di un incentivo che può coprire fino al 40% dei costi ammissibili, con importi che variano da 1.050 a 1.500 €/kW, a seconda della potenza installata.

L’obiettivo è chiaro: accelerare la transizione energetica anche nelle aree non metropolitane, quelle dove la rete è spesso meno performante, ma dove esiste un capitale umano e sociale pronto a mettersi in gioco. Il PNRR diventa così uno strumento di equità, che spinge i territori a diventare attori attivi del cambiamento.

Per i comuni, ma anche per i cittadini e gli amministratori condominiali, si apre quindi una fase operativa importantissima: è il momento di progettare, installare e condividere energia pulita.

Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: cosa sono e come funzionano

Due sono le configurazioni principali previste dal quadro normativo: Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC). Entrambe permettono ai cittadini, alle PMI e agli enti pubblici di produrre e consumare energia localmente, con importanti vantaggi ambientali ed economici.

Le CER sono strutture giuridicamente organizzate, aperte e partecipative, che possono includere anche amministrazioni comunali, enti no-profit e cittadini. 

Offrono una visione più ampia e di lungo periodo, grazie anche alla possibilità di ricevere il contributo a fondo perduto del 40%. Inoltre, chi partecipa riceve un premio sulla quota di energia condivisa (fino a 0,11 €/kWh per 20 anni).

I Gruppi di Autoconsumo, invece, sono perfetti per i condomìni: più semplici da costituire, necessitano solo di una delibera assembleare e di un accordo tra condòmini. Anche in questo caso, i partecipanti possono ricevere incentivi dal GSE e sfruttare l’energia prodotta per abbattere i costi delle utenze comuni e private.

Incentivi e detrazioni: una combinazione vincente

Oltre ai fondi del PNRR, chi installa impianti fotovoltaici in condominio può accedere a importanti agevolazioni fiscali, come il Bonus Ristrutturazioni (fino al 50% in detrazione IRPEF in 10 anni). In pratica, combinando il contributo a fondo perduto del PNRR con le detrazioni fiscali ordinarie, si può finanziare una quota significativa dell’investimento iniziale, riducendo al minimo l’impatto economico per i condòmini.

Inoltre, è previsto un anticipo fino al 30% del contributo PNRR, anche senza l’avvio immediato dei lavori, e non vi sono penalizzazioni se si cumulano altri incentivi, come il Superbonus o altri interventi energetici già previsti dalla normativa.

Per l’amministratore condominiale, questo significa poter presentare proposte concrete in assemblea, capaci di generare consenso, risparmio e valore per tutti i residenti.

Requisiti tecnici e criteri di ammissibilità degli impianti

Per accedere agli incentivi, gli impianti devono rispettare alcune specifiche:

  • Potenza massima fino a 1 MW
    Questo limite consente di soddisfare le esigenze energetiche anche di interi quartieri o grandi condomìni. Per impianti di taglia inferiore (es. 20–100 kW), si può comunque accedere agli incentivi, rendendo la misura estremamente flessibile.
  • Componenti nuovi
    L’obbligo di impianti con componentistica nuova garantisce non solo l’efficienza dell’impianto, ma anche la durata nel tempo e la compatibilità con i requisiti del GSE per l’erogazione dell’incentivo.
  • Ubicazione sotto la stessa cabina primaria
    Questo vincolo tecnico serve per garantire che l’energia prodotta sia consumata localmente, all’interno di un’area ben definita. Nei condomìni, ciò è automatico; nei comuni, significa che l’impianto deve trovarsi fisicamente vicino ai beneficiari.
  • Rispetto dei principi DNSH (“Do No Significant Harm”)
    Il principio europeo “non arrecare danno significativo” obbliga i progetti a non danneggiare gli ecosistemi, il suolo, l’acqua o la biodiversità. Questo implica ad esempio il divieto di installare impianti su aree protette o paesaggisticamente sensibili.
  • Inserimento in configurazioni attive (CER o AUC)
    Gli impianti devono far parte di una configurazione legalmente costituita, con statuto, contratti, un referente e rapporti attivi con il GSE. Non basta l’intenzione: serve la costituzione formale e l’attivazione del servizio.

Inoltre, il completamento dei lavori deve avvenire entro il 30 giugno 2026, e l’entrata in esercizio dell’impianto entro dicembre 2027. È quindi fondamentale attivarsi subito per non perdere i tempi tecnici necessari.

L’amministratore di condominio deve saper coordinare le fasi preliminari, coinvolgere professionisti qualificati per la progettazione e presentare la domanda di contributo sul portale SPC del GSE, entro il 30 novembre 2025.

Detrazioni fiscali: il vantaggio cumulativo per i condomìni

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Il condominio diventa così un polo energetico autosufficiente, con riduzione dei costi in bolletta, aumento del valore immobiliare, miglioramento della classe energetica (utile anche ai fini dell’APE) e, soprattutto, un impatto positivo sul territorio.

Con il supporto di un amministratore preparato e proattivo, è possibile trasformare i vincoli in opportunità, rendendo ogni edificio un piccolo laboratorio di sostenibilità.

Il ruolo dell’amministratore di condominio nella creazione di CER e AUC

Spesso sottovalutato, l’amministratore di condominio riveste un ruolo fondamentale nell’attivazione e nella gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC). È proprio lui, infatti, a dover informare e sensibilizzare i condòmini, raccogliere le manifestazioni d’interesse, convocare l’assemblea, proporre un progetto concreto, curare gli aspetti contrattuali e attivarsi per la gestione burocratica dell’incentivo.

In un contesto così tecnico, dinamico e articolato, la preparazione dell’amministratore fa la differenza: la sua capacità di comprendere le norme, orientarsi tra le agevolazioni e interfacciarsi con i fornitori può determinare il successo (o il fallimento) dell’intera iniziativa.

Estia forma i suoi amministratori con percorsi professionali ad hoc, attraverso la propria Academy interna e una rete di consulenti legali, fiscali e tecnici. Il risultato? Un servizio completo, chiaro, sicuro, con la garanzia di massimizzare i benefici economici e ambientali per tutti i residenti.

Domande frequenti sul PNRR e il fotovoltaico nei piccoli comuni

1. Chi può accedere al contributo PNRR per i pannelli fotovoltaici?

Comuni con meno di 50.000 abitanti, attraverso soggetti che realizzano impianti inseriti in una CER o AUC.

2. Che percentuale copre il contributo a fondo perduto?

Fino al 40% dei costi ammissibili, variabile in base alla potenza dell’impianto.

3. È cumulabile con altre agevolazioni?

Sì, anche con detrazioni fiscali o altri incentivi, senza penalizzazioni.

4. Quando scade il termine per la presentazione della domanda?

Entro il 30 novembre 2025, tramite il portale SPC del GSE.

5. È possibile anticipare una parte del contributo?

Sì, fino al 30% con richiesta formale.

6. Cosa succede se non si completano i lavori in tempo?

Non si potrà accedere al contributo. I lavori devono concludersi entro il 30 giugno 2026.

7. È obbligatorio che l’impianto sia nuovo?

Sì, l’impianto deve essere di nuova costruzione o potenziamento con componenti nuovi.

8. Gli impianti devono essere installati nel comune richiedente?

Sì, e devono essere connessi alla stessa cabina primaria della comunità energetica.

Scegliere Estia significa non solo affidarsi a un amministratore esperto, ma a un ecosistema integrato di servizi che ti accompagna in ogni fase del processo: dalla progettazione dell’impianto fotovoltaico alla gestione legale della CER, dalla richiesta del contributo PNRR alla manutenzione post-installazione.

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