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Nel contesto condominiale, la libertà di movimento non è un privilegio, ma un diritto fondamentale. Per chi vive una disabilità motoria, ogni ostacolo – un gradino, una rampa, l’assenza di un ascensore – può trasformarsi in un vero e proprio muro. Eppure, garantire l’accessibilità negli edifici condivisi è un obiettivo possibile, supportato da leggi chiare e soluzioni tecniche ormai consolidate.
Si tratta di una responsabilità collettiva che riguarda sia i condòmini, sia chi amministra il condominio, chiamato a gestire esigenze spesso urgenti e complesse. Dall’installazione di un montascale alla riserva di un posto auto, ogni intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche è un passo verso una casa più giusta e accogliente per tutti.
Diritti del disabile nel condominio: normativa e tutele attive
La Legge 13/1989 rappresenta il principale riferimento normativo per l’eliminazione delle barriere architettoniche in ambito condominiale.
Essa stabilisce il diritto per i soggetti con disabilità – o per chi convive con loro – di realizzare opere che rendano accessibili le parti comuni.
Se l’assemblea rifiuta l’approvazione dei lavori, il disabile può comunque procedere a proprie spese, purché l’intervento non impedisca l’uso delle parti comuni agli altri condòmini.
Montascale e servoscale in condominio: chi può installarli e a quale condizione
Montascale e servoscale consentono il superamento delle scale anche in assenza di ascensore.
Esistono:
- modelli a poltroncina per disabili deambulanti,
- modelli a pedana per chi utilizza la carrozzina.
La richiesta può essere avanzata:
- dal condòmino disabile;
- da chi convive stabilmente con una persona con disabilità;
- da un inquilino, con il consenso del proprietario.
Se il richiedente sostiene l’intero costo, non è necessario il consenso dell’assemblea, purché l’installazione non comprometta l’utilizzo delle scale da parte degli altri.
Ascensore per disabili: quando è obbligatorio e chi decide
L’installazione dell’ascensore è obbligatoria:
- negli edifici di nuova costruzione con più di tre piani fuori terra;
- durante ristrutturazioni rilevanti (oltre il 50% dell’edificio);
- in presenza di un disabile che ne fa richiesta, anche senza approvazione dell’assemblea.
La legge impone che l’accesso sia garantito, e non può essere limitato da considerazioni estetiche o da maggioranze assembleari.
Assemblea condominiale e maggioranze richieste per l’installazione
Se l’installazione è proposta come intervento collettivo, l’assemblea delibera:
- in prima convocazione: maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi;
- in seconda convocazione: maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 dei millesimi.
In caso di spese a carico del solo richiedente, l’assemblea non può bloccare l’intervento, ma dev’essere informata per trasparenza.
Parcheggio per disabili in cortile condominiale: un diritto da garantire
Il parcheggio per disabili all’interno del cortile condominiale non è un favore, ma un diritto riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza. La legge consente che, su richiesta motivata, un posto auto venga riservato in via esclusiva a un condòmino con disabilità, nelle aree comuni, purché non si ostacoli l’uso delle parti comuni da parte degli altri utenti.
Per ottenerlo, è necessario:
- presentare una richiesta scritta all’amministratore;
- allegare il contrassegno CUDE (ex contrassegno “H”);
- documentare le difficoltà oggettive di deambulazione.
In molte sentenze, i giudici hanno dato precedenza al diritto alla mobilità rispetto al principio dell’uso paritario degli spazi comuni, e hanno dichiarato nulla la delibera assembleare che nega arbitrariamente il parcheggio.
Regole generali sui parcheggi condominiali
Essendo i parcheggi condominiali parte comune dell’edificio, valgono anche le regole ordinarie relative all’uso delle cose comuni.
- Ogni condòmino ha il diritto di usufruire degli stalli, purché ne faccia uso senza essere d’impedimento agli altri.
- Se si vuole assegnare uno spazio in modo fisso o esclusivo, occorre solitamente deliberare in assemblea, e in molti casi è richiesta unanimità per tale innovazione nelle parti comuni.
- In mancanza di un regolamento condominiale che disciplini i parcheggi, lo stallo può essere destinato a uso libero o turnazione, sempre rispettando l’equilibrio dei diritti dei condòmini.
- Il parcheggio condominiale non può essere privatizzato da un singolo condòmino al di fuori delle regole assembleari, perché rappresenta un bene comune destinato all’uso di tutti.
- I posti riservati ai disabili non sono soggetti a rotazione e devono restare disponibili esclusivamente al soggetto che ne ha diritto.
- Le dimensioni minime per stalli riservati ai disabili sono maggiori rispetto a quelli ordinari: spesso si richiede una larghezza di circa 2,40 m e una profondità di 5,30 m per consentire la manovra e l’entrata/uscita dalla vettura.
- Il posto auto riservato deve essere quanto più vicino possibile all’ingresso del palazzo o ai percorsi pedonali, affinché la mobilità sia effettivamente agevolata.
Un esempio: in un condominio con parcheggi insufficienti, la scelta potrebbe essere tra stalli fissi, uso a rotazione o sorteggio annuale, sempre su decisione assembleare. Tuttavia, il posto riservato al disabile – se richiesto e motivato – non può essere assoggettato a tale rotazione.
Pedane e rampe condominiali: requisiti normativi e modalità di installazione
Le rampe e le pedane sono soluzioni spesso rapide e poco invasive per eliminare piccoli dislivelli.
Requisiti tecnici (DM 236/1989):
- Pendenza massima dell’8% (fino al 12% se corte);
- larghezza di almeno 90 cm;
- superficie antisdrucciolo;
- corrimano su entrambi i lati per rampe superiori ai 3 m.
In edifici vincolati, può essere necessario il nulla osta della Sovrintendenza.
Le spese possono essere sostenute dal disabile. Se la rampa è reversibile e non ostruente, l’assemblea non ha potere di veto.
Quando l’ascensore condominiale si rompe: tutele per i disabili
Il blocco prolungato dell’ascensore costituisce un danno concreto per i residenti disabili.
L’amministratore è obbligato a:
- intervenire senza indugi, anche senza previa delibera assembleare;
- informare i condòmini e documentare l’intervento;
- valutare l’impiego di servizi sostitutivi temporanei.
La mancata tempestività può configurare responsabilità civile. Il disabile può chiedere risarcimento danni per violazione del diritto alla mobilità (art. 2043 c.c.).
Adozione di soluzioni accessorie: rampa, scivolo, adeguamento strutturale
Nei casi in cui non siano possibili impianti complessi, è possibile optare per:
- scivoli mobili in gomma;
- pedane pieghevoli;
- modifiche ai portoni di ingresso;
- ampliamenti funzionali ai vani scala.
Tutte queste soluzioni, se compatibili con l’edificio, possono essere autorizzate dall’amministratore oppure approvate con maggioranza semplice.
Obbligo di adeguamento del condominio per disabili: quando vale?
L’obbligo è automatico:
- in nuove costruzioni (accessibilità completa da progetto);
- in ristrutturazioni rilevanti secondo il DM 236/1989.
Negli edifici esistenti:
- il disabile ha diritto di richiedere interventi a proprie spese;
- l’assemblea non può opporsi se le opere non compromettono l’uso delle parti comuni;
- in caso di rifiuto, è possibile ricorrere al giudice, che può autorizzare l’opera coattivamente.
La legge tutela l’accessibilità prima del consenso assembleare, perché la dignità della persona prevale sulla regola di maggioranza.
Domande frequenti
Il condòmino disabile o chi convive con lui, anche senza delibera assembleare.
No, se è a spese del disabile e non limita il passaggio.
Solo nei nuovi edifici o in caso di ristrutturazione rilevante.
Sì, se sei in possesso del CUDE e motivi la richiesta.
Il condominio. In caso di inazione, il disabile può chiedere i danni.
Estia supporta i condomìni nell’adozione di soluzioni inclusive e conformi alla normativa, offrendo un servizio di amministrazione trasparente, proattivo e sensibile ai diritti delle persone con disabilità.
Dalla consulenza tecnica alla gestione delle delibere, Estia si impegna a costruire una quotidianità più accessibile per tutti.