Automobile a metano o GPL in condominio, ci sono regole particolari?

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Avere un’auto con impianto a metano o gpl è una saggia scelta non solo per inquinare meno rispetto ad altri carburanti come benzina e diesel, ma anche per risparmiare sul costo del rifornimento e circolare liberamente nelle giornate di blocco del traffico. 

Se i vantaggi sono numerosi, ciò che blocca la maggior parte delle persone sono le domande sul parcheggio delle auto a metano o gpl, come ad esempio se si possono lasciare queste auto nelle autorimesse. E i dubbi aumentano se si vive in condominio: ci sono regole particolari da rispettare in questo caso? Posso parcheggiare l’auto a gpl nel box auto interrato privato del condominio? 

Inoltre, potrebbe capitare qualche battibecco con i vicini o l’amministratore condominiale che, contrariamente al precedente, vieta di farti parcheggiare nel box interrato del condominio, formalizzando tale divieto in una delibera di assemblea condominiale convocata ad hoc. È lecito farlo? 

Come sempre è la legge a rispondere ai quesiti e risolvere ogni dubbio.

Auto a GPL o metano: la normativa 

A dare una risposta sulle regole da rispettare è il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2002: 

Il  parcamento  degli  autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento  ECE/ONU  67-01 è consentito nei piani fuori terra e al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati

Ciò vuol dire che si possono parcheggiare auto a metano o gpl nei luoghi chiusi se il veicolo è conforme alla legge. Cosa si deve fare per sapere se l’impianto è conforme? Controllare la carta di circolazione, dove deve essere presente la dicitura Impianto dotato di sicurezze ECE/ONU 67.01.

La maggior parte delle auto a metano o gpl in circolazione è perfettamente a norma, altrimenti non potrebbe essere messa in circolazione. Quindi non ci sono reali motivi ostativi che possano impedire il parcheggio nelle zone condominiali. 

Nonostante ciò può ancora capitare che all’entrata del box o di un garage seminterrato sia esposto il divieto d’accesso ad auto a metano o gpl tramite un cartello. Cosa fare in questa situazione? È sicuramente opportuno rispettare la segnaletica, perché in caso di incendio e danni, le spese per il risarcimento sono a carico dell’automobilista.

E se dovesse succedere in condominio? 

La stesso consiglio vale anche per il condominio, sia per i box condominiali che per eventuali garage nei piani interrati. 

Tuttavia, come spesso accade nella vita condominiale, è il regolamento ad avere la prevalenza. Se infatti il divieto di parcheggiare l’auto a metano o gpl nel garage è esplicitato nel regolamento non si può far altro che rispettarlo, specialmente per non andare incontro a eventuali sanzioni. 

Si può modificare il divieto relativo alle auto a metano o gpl nel regolamento? 

Come avevamo già accennato nella guida pratica al regolamento condominiale, si possono modificare alcune parti, tra le quali rientra l’eventuale divieto di parcheggio delle auto a metano o gpl. Perché la modifica sia valida, ricordiamo che in assemblea si ha bisogno dei voti della maggioranza dei condomini.

In definitiva

Abbiamo visto che in linea generale le auto a gpl o metano sono ammesse nei parcheggi condominiali al chiuso, come dispongono le regole e le leggi in materia. 

Tuttavia potrebbe accadere anche che l’amministratore commetta un errore e ti obblighi a parcheggiare la tua auto a metano o gpl (conforme alla legge) fuori dal garage. 

Cosa fare in questi casi estremi?

Ti consigliamo di: 

  • contattare un legale, che ti aiuterà a dimostrare come il parcheggio del mezzo a metano o gpl sia conforme e quindi autorizzato dalla legge
  • chiamare le forze dell’ordine se l’amministratore (e/o altri condomini) dovesse fisicamente l’accesso al tuo box, quindi alla tua proprietà privata 

Se invece il parcheggio condominiale è all’aperto e con il posto auto assegnato, potrai lasciare tranquillamente la tua auto a metano o gpl, purché sia assicurata.  

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