Come comportarsi in caso di danni all’auto nel parcheggio condominiale

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Avere un parcheggio condominiale, magari nel cortile interno, è un vantaggio da alcuni punti di vista: ad esempio esiste un regolamento per una convivenza civile tra i condomini, inoltre si ha un posto auto assegnato, il ché evita ogni giorno di fare dei giri infiniti del quartiere per trovare un posto. 

Come spesso accade nella routine della vita condominiale, anche il parcheggio presenta però dei piccoli problemi potenziali: possono esserci auto senza assicurazione in area condominiale o, nel peggiore dei casi, si può trovare la propria auto danneggiata. 

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che ci concentreremo oggi per aiutarti a capire cosa fare e cosa prevede la legge per il risarcimento dei danni.

Cosa fare quando si trova l’auto danneggiata nel parcheggio condominiale?

Per prima cosa niente panico e mantieni la calma. Analizza bene la situazione e valuta cosa ha danneggiato la tua auto: un vaso? Dei rami di alberi o dei calcinacci? Un altro condomino stava uscendo dal parcheggio e per sbaglio ha urtato contro la tua? 

Una prima idea in questi casi potrebbe essere chiamare l’amministratore condominiale, ma questa è la soluzione più adatta solo quando il danno è causato dall’incuria dell’edificio. 

Se invece è presente la persona responsabile del danno, ad esempio nel caso in cui qualcuno abbia fatto una manovra nel parcheggio distrattamente, si potrà chiarire e risolvere senza chiamare l’amministratore.

Chi paga i danni dell’auto?

Puoi ottenere il risarcimento per i danni alla tua auto dall’intero condominio o dal singolo condòmino. 

Tutto il condominio 

La legge (articolo 2051 del Codice Civile) afferma che ognuno è responsabile dei danni causati da ciò che è di sua proprietà. Nel caso del condominio, ognuno è proprietario e responsabile dell’edificio.

Per questo, sarà tutto il condominio a pagare il risarcimento se il danno è dovuto alla caduta di elementi in modo accidentale o all’incuria. Un esempio di danno accidentale può essere quello causato dalla caduta di rami o alberi dopo un temporale violento; un danno conseguenza dell’incuria, invece, potrebbe essere riconducibile alla caduta di calcinacci dall’edificio. 

A prescindere dal fatto che il danno sia per cause di forza maggiore o dovuto alla mancata manutenzione, l’amministratore ha il dovere di contattare l’assicurazione condominiale per esporre l’accaduto. Sarà poi compito dell’assicurazione svolgere una perizia per stimare la liquidazione del danno.

La singola persona 

Un altro scenario possibile in condominio è dovuto alla caduta di fioriere e vasi dai balconi.  In questo caso ad avere la responsabilità sarà il proprietario o la proprietaria dei vasi di fiori, a cui spetta l’onere di risarcire il danno. 

I danni all’auto (ahinoi!) non sono dovuti sempre alla caduta accidentale di oggetti. L’auto può essere rigata da altri condomini incivili o da ignoti, può essere ammaccata nel parcheggio del condominio durante una manovra distratta. A pagare, anche in questi casi, è il responsabile del danno, come previsto dal Codice Civile (articolo 2043): 

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno ingiusto, obbliga colui che ha  commesso  il  fatto  a  risarcire  il danno.

Se il danno è commesso dal soggetto alla guida, la responsabilità è diretta e non c’è necessità  di contattare l’amministratore. 

Spesso (purtroppo!) non si conosce l’artefice del danno e bisogna solo sperare che si facciano avanti dei testimoni, o che si possa identificare l’artefice tramite le telecamere di sorveglianza del condominio, se presenti. 

In un caso o nell’altro si tratta comunque di una bella rogna, un problema fastidioso da risolvere. Per questa ragione è sempre bene essere informati e agire nel rispetto della legge.

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