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Quando si parla di condomini e della loro gestione, la prima figura chiave che viene in mente è l’amministratore di condominio.
Il suo ruolo è molto importante, visti i numerosi servizi che è chiamato a garantire presso il complesso strutturale nel quale viene eletto.
L’amministratore di condominio non è però l’unico ad avere dei compiti importanti!
Una figura complementare che potrebbe rivelarsi complementare, in contesti molto ampi, è quella del consigliere condominiale!
«L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo» (Art.1130 bis secondo comma del Codice Civile)
Ciò vuol dire che nei complessi grandi, a partire da 12 unità immobiliari, è possibile eleggere un consiglio condominiale, composto da almeno 3 condòmini, che fungano da rappresentanti dello stesso.
Naturalmente, ogni condominio può eleggere un suo consiglio, ma con un numero importante di unità immobiliari, l’esigenza di avere “controllori” e portavoce diventa maggiormente concreta.
Ciò vuol dire che la presenza del consigliere condominiale in complessi composti da almeno 12 unità immobiliari non è obbligatoria, ma consigliata!
Se analizziamo con attenzione ciò che suggerisce la legge, non è difficile comprendere che il consigliere condominiale:
I consiglieri di condominio hanno la facoltà di:
A proposito di quest’ultimo punto, è risaputo che a seguito di ogni riunione o assemblea, bisogna necessariamente stilare un verbale che lasci traccia di quanto discusso e stabilito durante l’incontro.
Ciò vuol dire che, anche quando i consiglieri di condominio dispongono un’assemblea tra di loro, sono tenuti a verbalizzare.
Il consigliere di condominio NON si sostituisce all’amministratore e NON prende decisioni, ma partecipa alle riunioni di condominio, sia per avanzare eventuali richieste personali (che riguardano ovviamente il condominio) che per fare da portavoce, qualora gli venga richiesto.
Egli infatti non ha il potere di autorizzare pagamenti, uscite di cassa, gestire appalti e così via.
Le decisioni vengono sempre prese da tutti i condomini durante le assemblee, con votazioni a raggiungimento di maggioranza.
Perché allora scegliere di eleggere dei consiglieri condominiali, se i loro compiti sono così limitati?!
Può accadere che, in alcuni contesti, si abbia il sospetto che l’amministratore di condominio non svolga responsabilmente le sue mansioni, o che addirittura decida di favorire professionisti o ditte, nel caso in cui l’assemblea stabilisca che è arrivato il momento di far eseguire lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria).
Il ruolo del consigliere condominiale in questo caso diventa “cruciale”! (Leggi il nostro articolo su Come controllare l’amministratore di condominio).
Se infatti si decide di eleggere un consigliere che abbia competenze, o almeno un po’ di dimestichezza con la legge, la contabilità e l’amministrazione, è chiaro che egli possa fornire un valido supporto sia all’amministratore che agli altri condòmini.
Visto il suo ruolo, è ovvio che il consigliere condominiale debba essere eletto dall’assemblea.
Per le sue “prestazioni”, non è previsto né un compenso e né gettoni di presenze.
La durata della sua carica non viene indicata dalla legge, ma può essere stabilita dal regolamento di condominio.
Il consigliere inoltre può dare le dimissioni, in maniera formale e mettendo al corrente sia l’amministratore che i condòmini.
Con votazione a raggiungimento di maggioranza, l’assemblea può infine decidere se revocare la carica di uno o più consiglieri o se sopprimere l’intero consiglio condominiale.
Se un consigliere si dimette o viene rimosso dalla sua carica, l’assemblea è chiamata ad eleggere un nuovo consigliere.
Il consiglio condominiale deve essere infatti formato da almeno 3 consiglieri.
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