Installazione di un ascensore da parte di un solo condomino: quando è possibile?

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Vivere in condominio significa spesso fare i conti con decisioni condivise e regole comuni, soprattutto quando si tratta di interventi importanti, come l’installazione di un ascensore

Ma cosa succede se un solo condòmino desidera, o ha necessità, di installarlo? Questa è una domanda che sempre più persone si pongono, specialmente in quei condomini privi di ascensore dove le scale rappresentano un ostacolo, soprattutto per anziani e persone con mobilità ridotta.

Negli ultimi anni, il tema è stato oggetto di molte discussioni, sia tra condòmini che nelle aule di tribunale, dove si è cercato di definire i limiti e le condizioni per consentire a un singolo proprietario di procedere autonomamente con l’installazione. 

Andiamo a vedere quali sono.

Come installare un ascensore in condominio

Sebbene oggi l’ascensore sia una dotazione standard nei nuovi edifici, tanti condomini più datati ne sono ancora sprovvisti. 

Eppure, per molti residenti – in particolare anziani e persone con mobilità ridotta – l’ascensore è più di un comfort: è una vera e propria esigenza

Ma cosa bisogna fare per installare un ascensore in condominio

Quali sono i passaggi fondamentali da seguire?

In linea di massima, quando l’installazione interessa la maggior parte dei condòmini o rappresenta un intervento utile per tutta la comunità, è necessario portare la domanda all’assemblea condominiale per discuterla e procedere con la votazione.

L’approvazione dell’assemblea

L’amministratore di condominio ha il compito di convocare una riunione, inserendo nell’ordine del giorno la proposta di installazione di un ascensore in condominio. 

Durante la seduta, si presenta il progetto, e i condòmini lo sottopongono a votazione.

Se il progetto ottiene l’approvazione e non implica modifiche rilevanti alle aree comuni, si passa alla scelta dell’impresa che eseguirà i lavori. 

Nel caso in cui il progetto preveda spese significative o lavori considerati non strettamente necessari, l’articolo 1121 del Codice Civile stabilisce che i condòmini non interessati possano esentarsi dal contribuire alle spese, lasciando l’onere economico a chi ha votato a favore dell’intervento.

Ad ogni modo, prima di iniziare i lavori, è fondamentale verificare che il progetto sia conforme alle normative di sicurezza e accessibilità, così da garantire che rispetti tutti i requisiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sicurezza dei residenti.

Ascensore in condominio: è possibile l’installazione da parte di un solo condòmino?

Un solo condòmino può davvero procedere con l’installazione di un ascensore privato, senza dover coinvolgere tutti i residenti? 

La risposta è sì, ed è una possibilità che viene incontro a chi ha esigenze specifiche e urgenti. 

In molte situazioni, infatti, l’ascensore rappresenta una soluzione indispensabile, quasi obbligata. 

Immaginiamo, ad esempio, un anziano che vive all’ultimo piano e che, senza l’aiuto di un impianto di risalita, potrebbe dover abbandonare la propria casa, oppure una persona con ridotta mobilità che ha difficoltà a muoversi su più piani. 

In questi casi, attendere che l’intero condominio approvi un progetto potrebbe dire compromettere la qualità di vita e la stessa abitabilità di casa propria.

Ma non si tratta solo di situazioni di salute: pensiamo a un genitore single con bambini piccoli, che ogni giorno deve affrontare il “trasloco” di passeggini, borse e spesa. 

L’ascensore può essere una soluzione di praticità quotidiana che semplifica enormemente la vita, rendendo più agevole ogni movimento.

Ovviamente, questa libertà di iniziativa da parte di un singolo è soggetta a rigide condizioni, stabilite per garantire che l’intervento non comprometta i diritti degli altri residenti.

I limiti e le condizioni 

L’’articolo 1102 del Codice Civile consente infatti modifiche che favoriscono l’uso personale delle parti comuni, ma solo a patto che non ne venga alterata la destinazione d’uso e che non venga impedito agli altri condomini di utilizzarle.

In pratica, il condòmino interessato può installare a proprie spese un ascensore per il proprio appartamento, a condizione che l’intervento non renda inaccessibili le aree comuni o ne limiti il ​​normale utilizzo per gli altri abitanti dello stabile. 

Il progetto, inoltre, deve rispettare la destinazione d’uso delle parti comuni ed evitare modifiche che possano pregiudicare la funzionalità o l’estetica generale dell’edificio.

Va ricordato, inoltre, che la legge vieta qualsiasi intervento che possa compromettere la sicurezza o la stabilità strutturale del condominio

Infatti, modifiche che incidono sul decoro architettonico – come alterazioni visibili della facciata o dei prospetti – non sono consentite, a meno che non siano esplicitamente previste dal regolamento condominiale

Anche i diritti di luce e vista degli altri condomini devono essere rispettati – Art. 907 del Codice Civile: l’ascensore, ad esempio, non deve ridurre la visibilità o bloccare il passaggio della luce naturale verso le finestre degli altri appartamenti, salvo diversa indicazione del regolamento in condominio.

E se l’ascensore privato richiede il taglio delle scale?

In questi casi, ci troviamo di fronte a un intervento strutturale complesso che interessa le parti comuni e, di conseguenza, richiede una procedura diversa rispetto a una semplice installazione a proprie spese.

Di solito, quando l’ascensore viene installato nella tromba delle scale – una soluzione piuttosto comune negli edifici condominiali – può essere necessario ricavare spazio attraverso piccole modifiche strutturali. 

Questa operazione viene realizzata con macchinari di precisione, progettati per tagliare senza vibrazioni e salvaguardare la stabilità dell’edificio. 

Tuttavia, proprio perché si tratta di un’innovazione che tocca le aree comuni, il Codice Civile richiede il consenso della maggioranza qualificata: servire cioè il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea, purché rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio, corrispondenti un 666 millesimi.

In caso di richiesta da parte di un condòmino disabile, o per rimuovere barriere architettoniche, la normativa applica il principio di solidarietà, favorendo l’installazione per garantire accessibilità senza poter vietare l’intervento, purché questo non comprometta la sicurezza e stabilità del fabbricato.

Installazione ascensore privato: come funziona la questione delle spese

Quando un singolo condomino decide di installare un ascensore per uso esclusivo, è tenuto a coprire interamente i costi dell’opera, sia per quanto riguarda l’installazione che per la manutenzione ordinaria e straordinaria

In pratica, sarà lui l’unico responsabile delle spese e della gestione dell’impianto, assicurandosi che resti in perfette condizioni.

Se, invece, l’ascensore viene richiesto e utilizzato solo da un piccolo gruppo di condòmini, allora i costi saranno divisi tra questi partecipanti. 

I condòmini che non contribuiscono alle spese di installazione e manutenzione non avranno accesso all’ascensore, il cui utilizzo sarà riservato a coloro che ne sostengono le spese. 

Tuttavia, se qualcuno, in futuro, decidesse di usufruire dell’ascensore, potrà farlo contribuendo alla spesa iniziale di installazione, calcolata in base ai millesimi, oltre a coprire la propria quota di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Anche il condominio nel suo insieme potrebbe valutare, in un secondo momento, di accedere all’ascensore, a patto di suddividere i costi proporzionalmente.

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Si può ottenere un’agevolazione fiscale per installare l’ascensore privato?

Sì, è possibile ottenere agevolazioni fiscali per l’installazione di un ascensore privato, purché – come detto – sia finalizzato a migliorare l’accessibilità dell’edificio e a rimuovere le barriere architettoniche

Questa installazione consente di usufruire di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro, per interventi realizzati entro il 31 dicembre 2024. 

A partire dal 2025, salvo eventuali proroghe o modifiche legislative, l’aliquota di detrazione sarà ridotta al 36%.

Questa agevolazione è pensata per supportare chi ha necessità specifiche di accessibilità, e permette di recuperare parte dei costi attraverso la dichiarazione dei redditi, spalmando il rimborso fiscale su più anni. 

In questo modo, anche un intervento rilevante come l’installazione di un ascensore può diventare economicamente più accessibile per chi ne ha realmente bisogno.

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