Realizzazione area rifiuti condominiale: quando è possibile?

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La gestione dei rifiuti in condominio è sempre un argomento scottante, soprattutto per chi vive nei piani più bassi e si trova talvolta ad avere una visuale per nulla piacevole dalle proprie finestre. 

Per non parlare del cattivo odore che potrebbe diffondersi, soprattutto nei mesi più caldi, qualora non avvenisse una corretta manutenzione dei cassonetti e dell’area imputata per la raccolta dei rifiuti.

Peraltro, se nel comune in cui è ubicato il condominio la raccolta avviene con la modalità porta a porta, risulta ancora più importante che tutti i condomini concentrino la spazzatura in un unico luogo.

Sarà poi una persona incaricata a portare il cassonetto all’esterno al momento opportuno, a lavarlo quando necessario e rimetterlo al suo posto. 

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Cosa stabilisce la legge

A dare una svolta dal punto di vista disciplinare, per quanto riguarda il posizionamento dei cassonetti dell’immondizia nelle zone esterne di pertinenza del condominio, è stata la sentenza n. 1169 del 10 luglio 2015, emessa dal T.A.R. del Piemonte. 

Deve essere l’assemblea condominiale, costituita da un numero di condomini che detengono almeno la metà del valore della proprietà, a decidere su maggioranza:

  • dove collocare i bidoni per la raccolta,
  • chi deve essere responsabile della pulizia, della manutenzione e dello spostamento degli stessi sul suolo pubblico, nei giorni e negli orari stabiliti dal comune.

In assenza di una delibera assembleare dei condomini, può essere direttamente l’amministratore di condominio a farsi carico di tale responsabilità.

I condomini non possono opporsi a tale decisione, a meno che l’area rifiuti non arrechi pregiudizio a uno o più soggetti. 

In tal caso, bisogna quindi cercare una soluzione alternativa, che risulti funzionale per tutti e non causi alcun danno.

Secondo la sentenza n. 1169 del 10 luglio 2015 emessa dal T.A.R. del Piemonte, se la raccolta non avviene porta a porta, in caso di pregiudizio nei confronti di almeno un condomino, i cassonetti possono essere collocati sul suolo comunale.

Questo soltanto se non arrecano danni ad altri, alla circolazione e al decoro del quartiere.

Dove collocare i contenitori dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 1130 del Codice Civile, l’assemblea condominiale decide il luogo in cui bisogna collocare i bidoni dei rifiuti, tenendo conto che si deve trattare necessariamente di un’area di proprietà del condominio. 

Se lo spazio comune all’aperto è ridotto, a volte i condomini sono costretti a rinunciare a qualche posto macchina in più o ad altro, per poter realizzare la loro piccola “isola ecologica”. 

Non tutti i condomini infatti sono dotati di spazi enormi!

Nel caso in cui si optasse per la riqualificazione di un’area comune precedentemente destinata a cortile o giardino, sarebbe però necessario effettuare un cambio di destinazione d’uso della parte interessata.

Una volta realizzata, l’area rifiuti a uso condominiale deve essere:

  • circoscritta
  • facilmente accessibile
  • possibilmente coperta e recintata
  • posta a una distanza consona dagli appartamenti o dagli esercizi pubblici presenti nel condominio, in modo da non arrecare problemi sanitari, estetici e igienici.

A disciplinare l’attuazione dell’isola ecologica condominiale, oltre al regolamento condominiale, è anche quello comunale.

Obblighi dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio, in quanto tale, ha la responsabilità e l’onere di regolamentare la gestione dei rifiuti e dell’area dedicata alla raccolta dei rifiuti condominiali.

Egli infatti deve:

  • mettere al corrente tutti i condomini delle decisioni prese in merito alla collocazione dei cassonetti dei rifiuti
  • informare sulle modalità, i tempi, gli orari e i giorni delle singole raccolte (carta, plastica, umido, metalli, vetro ecc)
  • assicurarsi che l’area rifiuti non intralci la circolazione dei veicoli e dei pedoni e non arrechi pregiudizio a nessun condomino
  • assicurarsi che l’area rifiuti sia ben riparata dalle intemperie e sia di facile accesso per tutti
  • incaricare qualcuno a portare i bidoni all’esterno, nei giorni e negli orari stabiliti dal comune, affinché i netturbini possano agevolmente svuotarli
  • incaricare chi si occupi della manutenzione e della pulizia dell’area, dell’igienizzazione e dell’eventuale sostituzione dei contenitori, in caso di deterioramento o rotture
  • provvedere al pagamento e alla gestione di chi si occupa della pulizia e della manutenzione dei cassonetti e dell’area rifiuti (come la manutenzione del giardino, anche quella dell’area rifiuti rientra tra le spese condominiali ordinarie)
  • disciplinare la fruizione di tale servizio affinché tutti i condomini rispettino le regole di smaltimento dei rifiuti e, in caso di inadempienza, inviare apposite segnalazioni al comune.

Il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che regolamenta la gestione dei rifiuti, prevede infatti delle sanzioni per chi commette illeciti sotto questo punto di vista.
Qualora l’amministratore di condominio dovesse rilevare delle inosservanze, potrebbe anche ritenere opportuna l’installazione di telecamere, convocando così l’assemblea condominiale e mettendo la questione all’ordine del giorno. Se la maggioranza dei condomini approva, deve essere quindi l’amministratore a occuparsi di far fare preventivi ad hoc a ditte specializzate, dare incarico alla ditta scelta dai condomini, provvedere ai pagamenti e disciplinare la manutenzione.

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