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La gestione dei rifiuti in condominio è sempre un argomento scottante, soprattutto per chi vive nei piani più bassi e si trova talvolta ad avere una visuale per nulla piacevole dalle proprie finestre.
Per non parlare del cattivo odore che potrebbe diffondersi, soprattutto nei mesi più caldi, qualora non avvenisse una corretta manutenzione dei cassonetti e dell’area imputata per la raccolta dei rifiuti.
Peraltro, se nel comune in cui è ubicato il condominio la raccolta avviene con la modalità porta a porta, risulta ancora più importante che tutti i condomini concentrino la spazzatura in un unico luogo.
Sarà poi una persona incaricata a portare il cassonetto all’esterno al momento opportuno, a lavarlo quando necessario e rimetterlo al suo posto.
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A dare una svolta dal punto di vista disciplinare, per quanto riguarda il posizionamento dei cassonetti dell’immondizia nelle zone esterne di pertinenza del condominio, è stata la sentenza n. 1169 del 10 luglio 2015, emessa dal T.A.R. del Piemonte.
Deve essere l’assemblea condominiale, costituita da un numero di condomini che detengono almeno la metà del valore della proprietà, a decidere su maggioranza:
In assenza di una delibera assembleare dei condomini, può essere direttamente l’amministratore di condominio a farsi carico di tale responsabilità.
I condomini non possono opporsi a tale decisione, a meno che l’area rifiuti non arrechi pregiudizio a uno o più soggetti.
In tal caso, bisogna quindi cercare una soluzione alternativa, che risulti funzionale per tutti e non causi alcun danno.
Secondo la sentenza n. 1169 del 10 luglio 2015 emessa dal T.A.R. del Piemonte, se la raccolta non avviene porta a porta, in caso di pregiudizio nei confronti di almeno un condomino, i cassonetti possono essere collocati sul suolo comunale.
Questo soltanto se non arrecano danni ad altri, alla circolazione e al decoro del quartiere.
Ai sensi dell’art. 1130 del Codice Civile, l’assemblea condominiale decide il luogo in cui bisogna collocare i bidoni dei rifiuti, tenendo conto che si deve trattare necessariamente di un’area di proprietà del condominio.
Se lo spazio comune all’aperto è ridotto, a volte i condomini sono costretti a rinunciare a qualche posto macchina in più o ad altro, per poter realizzare la loro piccola “isola ecologica”.
Non tutti i condomini infatti sono dotati di spazi enormi!
Nel caso in cui si optasse per la riqualificazione di un’area comune precedentemente destinata a cortile o giardino, sarebbe però necessario effettuare un cambio di destinazione d’uso della parte interessata.
Una volta realizzata, l’area rifiuti a uso condominiale deve essere:
A disciplinare l’attuazione dell’isola ecologica condominiale, oltre al regolamento condominiale, è anche quello comunale.
L’amministratore di condominio, in quanto tale, ha la responsabilità e l’onere di regolamentare la gestione dei rifiuti e dell’area dedicata alla raccolta dei rifiuti condominiali.
Egli infatti deve:
Il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che regolamenta la gestione dei rifiuti, prevede infatti delle sanzioni per chi commette illeciti sotto questo punto di vista.
Qualora l’amministratore di condominio dovesse rilevare delle inosservanze, potrebbe anche ritenere opportuna l’installazione di telecamere, convocando così l’assemblea condominiale e mettendo la questione all’ordine del giorno. Se la maggioranza dei condomini approva, deve essere quindi l’amministratore a occuparsi di far fare preventivi ad hoc a ditte specializzate, dare incarico alla ditta scelta dai condomini, provvedere ai pagamenti e disciplinare la manutenzione.
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