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Nel contesto della vita condominiale, la riunione dell’assemblea condominiale rappresenta il momento cruciale in cui si prendono decisioni rilevanti riguardanti le parti comuni, la gestione, le spese e le innovazioni.
Ogni proprietario, e per estensione l’amministratore, deve conoscere perfettamente le regole che disciplinano tale organo: dalla convocazione al verbale, dalla validità delle delibere alle modalità di partecipazione a distanza.
Cos’è l’assemblea condominiale
L’assemblea condominiale è l’organo deliberante del condominio, ovvero il luogo in cui tutti i proprietari delle unità immobiliari si riuniscono per prendere decisioni che riguardano la gestione delle parti comuni, le innovazioni, gli interventi straordinari e l’amministrazione ordinaria.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, essa assume un ruolo centrale: è l’assemblea che “forma la volontà del condominio” e trasforma tale volontà in atti attraverso le delibere.
La sua importanza deriva dal fatto che le decisioni assunte vincolano tutti i condomini, anche quelli assenti o dissenzienti, purché la costituzione e le modalità siano validamente rispettate.
La partecipazione attiva all’assemblea è un diritto-dovere del condòmino, essenziale per garantire una gestione condivisa, trasparente e funzionale del condominio.
Tipologie: assemblea ordinaria e straordinaria
All’interno del contesto condominiale si distinguono principalmente due tipologie di assemblea.
Assemblea ordinaria: convocata per trattare questioni che rientrano nella gestione ordinaria del condominio, ad esempio l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la nomina o riconferma dell’amministratore, la ripartizione delle spese ordinarie. Deve essere convocata almeno una volta l’anno, in modo che vi sia una regolare verifica della gestione condominiale.
Assemblea straordinaria: convocata quando occorre deliberare su questioni eccezionali o urgenti: lavori straordinari, innovazioni che riguardano le parti comuni o che modificano in modo rilevante la struttura del condominio, rivisitazioni del regolamento condominiale, contenziosi importanti. Su richiesta dei condomini o dell’amministratore l’assemblea straordinaria può essere convocata anche al di fuori del normale calendario annuale.
La distinzione tra ordinaria e straordinaria è importante perché incide sulle maggioranze richieste, sui quorum, sui tempi e anche sulle modalità di convocazione: chi vuole partecipare deve essere consapevole della tipologia, per capire se la decisione in discussione è “normale” o richiede un livello più elevato di consensi.
Convocazione: tempi, modalità e comunicazione
La convocazione dell’assemblea è un momento formale essenziale: se la convocazione non rispetta i requisiti di legge, tutta l’assemblea può risultare nulla o le delibere impugnabili.
Tempi: secondo l’Articolo 66, l’avviso di convocazione deve essere ricevuto dagli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.
Modalità e comunicazione: l’avviso deve contenere l’ordine del giorno (cioè i punti che saranno discussi), l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e, se prevista, della seconda convocazione. I mezzi ammessi sono: raccomandata A/R, consegna a mano con firma di ricevuta, PEC (se tutti i condomini dispongono di PEC), fax in alcuni casi. L’utilizzo di semplice e‑mail non certificata può rendere l’avviso invalido.
Comunicazione chiara e completa: l’amministratore deve assicurarsi che la convocazione raggiunga tutti i condòmini o i loro delegati legittimi. L’omessa o tardiva convocazione può portare all’annullabilità della riunione o della delibera assunta.
Costituzione dell’assemblea e quorum necessari
Perché un’assemblea condominiale possa deliberare validamente, non è sufficiente la semplice presenza fisica dei partecipanti: devono essere rispettati i quorum previsti dalla normativa.
- Quorum in prima convocazione: affinché l’assemblea sia validamente costituita in prima convocazione occorre la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
- Quorum in seconda convocazione: se in prima convocazione non si raggiunge il numero necessario, l’assemblea può essere convocata in seconda convocazione (non può essere lo stesso giorno solare della prima) e risulta valida con la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti.
Funzioni e competenze dell’assemblea
L’assemblea condominiale svolge funzioni molto ampie, che vanno ben oltre la semplice approvazione dei conti: è l’organo che decide della gestione, della manutenzione e delle innovazioni del condominio.
Ecco i principali ambiti di intervento.
- Nomina, revoca e compenso dell’amministratore: l’assemblea decide chi sarà l’amministratore, ne stabilisce l’onorario e può revocarlo in qualsiasi momento.
- Approvazione del preventivo delle spese e del rendiconto consuntivo: l’assemblea verifica la gestione effettuata dall’amministratore e approva le spese preventivate per l’anno successivo.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni: l’assemblea decide quali interventi sono necessari, ne determina la natura (ordinaria o straordinaria) e ne definisce la ripartizione dei costi.
- Innovazioni e modifiche regolamentari: quando si tratta di modificare il regolamento condominiale, di innovare le parti comuni (ad esempio installazione di un impianto fotovoltaico, modifica destinazione d’uso di parti comuni), l’assemblea ha competenza.
- Ripartizione delle spese e approvazione delle tabelle millesimali: l’assemblea approva o aggiorna le tabelle millesimali, che determinano la quota di partecipazione alle spese condominiali.
- Decisioni su servizi comuni, regolamento interno e uso delle parti comuni: l’assemblea disciplina l’uso delle cose comuni, può approvare il regolamento condominiale o modificarlo.
In pratica, partecipare all’assemblea significa intervenire attivamente sulla vita del condominio: è un momento in cui si tutela il proprio diritto al buon godimento delle parti comuni e si assume una responsabilità condivisa verso gli altri condòmini.
Delibere: validità, maggioranze e millesimi
Le delibere assembleari, per essere valide, devono rispettare i quorum deliberativi previsti dal Codice Civile.
- Maggioranza semplice (maggioranza dei presenti + 500/1000) per le delibere ordinarie.
- Maggioranza qualificata (2/3 dei presenti + 2/3 dei millesimi) per innovazioni, lavori straordinari e modifiche importanti.
- Unanimità per modifiche alla destinazione d’uso delle parti comuni.
Se un condòmino non è d’accordo con una delibera, può procedere con l’annullamento della delibera dell’assemblea, purché ricorra entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.
Videoconferenza e modalità a distanza
Con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze della vita moderna, anche le assemblee condominiali possono svolgersi tramite mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza. È però importante che tale modalità sia adottata nei modi corretti, altrimenti la validità della riunione può essere compromessa.
Affinché l’assemblea a distanza sia valida:
- occorre che l’amministrazione o l’assemblea stessa abbiano previsto la modalità della videoconferenza o della partecipazione da remoto nel regolamento o con approvazione specifica;
- è necessario garantire l’identificazione sicura dei partecipanti, affinché si certifichi che chi partecipa è effettivamente un condomino avente diritto;
- i partecipanti da remoto devono poter intervenire, discutere, esercitare il diritto di voto e verificare che la loro partecipazione sia effettiva e costante;
- il sistema tecnico deve garantire che tutti possano seguire la riunione, partecipare alle discussioni, intervenire sulle delibere e che sia tracciabile la loro posizione, presenza e voto.
Questa modalità rappresenta un’opportunità per migliorare la partecipazione (specialmente in condomini grandi o con condòmini residenti all’estero) ma richiede attenzione perché eventuali errori tecnici, mancanza di partecipazione reale o di identità certa possono dar luogo a contestazioni. L’amministratore deve quindi predisporre con cura l’organizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie e verificando che la piattaforma utilizzata sia adeguata.
Verbale dell’assemblea condominiale: redazione e invio
Il verbale dell’assemblea è un documento ufficiale che riporta fedelmente l’andamento della riunione e le decisioni prese.
Esso deve contenere:
- elenco dei presenti
- quorum raggiunti
- interventi salienti
- delibere votate e risultati delle votazioni.
Il verbale deve essere poi firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea e trasmesso a tutti i condòmini, compresi gli assenti, nei tempi più brevi possibili, preferibilmente tramite PEC o email certificata.
Impugnazione delle deliberazioni e diritti del condomino
Ogni condomino può impugnare le delibere “viziate” da:
- vizi formali (es. convocazione non valida)
- vizi sostanziali (delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale)
- eccesso di potere.
La domanda di impugnazione va proposta entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. In caso di delibere nulle, invece, il termine non si applica.
Per far valere i propri diritti di condomino, è sempre consigliabile consultare un amministratore di condominio esperto, che sappia mediare e orientare la gestione secondo la normativa vigente.
Consigli pratici per condòmini e amministratori
Per i condòmini:
- Preparati all’assemblea leggendo con attenzione l’ordine del giorno, i documenti allegati (bilancio, preventivi, rendiconti).
- Valuta se partecipare di persona oppure delegare un’altra persona; in quest’ultimo caso, utilizza la delega per l’assemblea condominiale, assicurandoti che sia valida e conforme al regolamento.
- Ascolta gli interventi degli altri condòmini, poni domande chiare, richiedi spiegazioni tecniche se serve (come ad esempio sui preventivi dei lavori).
- Verifica che l’amministratore abbia comunicato correttamente e nei tempi previsti tutte le informazioni e che la convocazione sia regolare.
- Se noti irregolarità (ad esempio convocazione mancante, quorum non raggiunto, maggioranze insufficienti), considera la possibilità di impugnazione o di sollecitare la ripetizione dell’assemblea.
Per gli amministratori:
- Convoca sempre l’assemblea rispettando tempi, modalità, contenuti dell’avviso.
- Prepara documenti chiari e trasparenti: bilancio preventivo, rendiconto consuntivo, preventivi degli interventi, regolamento condominiale.
- Comunica ai condòmini le modalità della reale partecipazione (anche a distanza) e fornisci supporto tecnico se è prevista la videoconferenza.
- Verifica il raggiungimento dei quorum prima di procedere con la votazione, segnala chiaramente le maggioranze richieste e registrale nel verbale.
- Predisponi il verbale tempestivamente e invialo ai condòmini, conservando la prova dell’avvenuta trasmissione.
- Mantieni un atteggiamento di mediazione e ascolto: la buona gestione condominiale parte dalla trasparenza, dalla comunicazione chiara e dalla partecipazione attiva dei proprietari.
Con questi accorgimenti, sia condòmini sia amministratori possono rendere l’assemblea un momento di effettiva condivisione e decisione collettiva ben gestita.
Domande frequenti
No, ma è fortemente consigliata per incidere sulle decisioni che riguardano le parti comuni.
Ha comunque diritto di ricevere il verbale e può impugnare le delibere entro 30 giorni dalla ricezione.
Sì, un altro condomino può rappresentarti con apposita delega per l’assemblea condominiale.
Sì, in caso di vizi procedurali o contenutistici si può chiedere l’annullamento della delibera dell’assemblea.
Solo se approvato dai partecipanti e nel rispetto della privacy.
Leggi anche le 10 regole più importanti da rispettare in condominio.
Per modifiche sostanziali delle parti comuni: consulta la pagina sull’unanimità del condominio.
I condomini possono procedere con l’autoconvocazione dell’assemblea di condominio.
Estia è sempre al tuo fianco per una gestione condominiale trasparente, efficace e partecipata.



