Assemblea condominiale: tutte le regole che devi conoscere per partecipare e deliberare

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Nel contesto della vita condominiale, la riunione dell’assemblea condominiale rappresenta il momento cruciale in cui si prendono decisioni rilevanti riguardanti le parti comuni, la gestione, le spese e le innovazioni. 

Ogni proprietario, e per estensione l’amministratore, deve conoscere perfettamente le regole che disciplinano tale organo: dalla convocazione al verbale, dalla validità delle delibere alle modalità di partecipazione a distanza. 

Cos’è l’assemblea condominiale

L’assemblea condominiale è l’organo deliberante del condominio, ovvero il luogo in cui tutti i proprietari delle unità immobiliari si riuniscono per prendere decisioni che riguardano la gestione delle parti comuni, le innovazioni, gli interventi straordinari e l’amministrazione ordinaria. 

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, essa assume un ruolo centrale: è l’assemblea che “forma la volontà del condominio” e trasforma tale volontà in atti attraverso le delibere.

La sua importanza deriva dal fatto che le decisioni assunte vincolano tutti i condomini, anche quelli assenti o dissenzienti, purché la costituzione e le modalità siano validamente rispettate.

La partecipazione attiva all’assemblea è un diritto-dovere del condòmino, essenziale per garantire una gestione condivisa, trasparente e funzionale del condominio.

Tipologie: assemblea ordinaria e straordinaria

All’interno del contesto condominiale si distinguono principalmente due tipologie di assemblea.

Assemblea ordinaria: convocata per trattare questioni che rientrano nella gestione ordinaria del condominio, ad esempio l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la nomina o riconferma dell’amministratore, la ripartizione delle spese ordinarie. Deve essere convocata almeno una volta l’anno, in modo che vi sia una regolare verifica della gestione condominiale.

Assemblea straordinaria: convocata quando occorre deliberare su questioni eccezionali o urgenti: lavori straordinari, innovazioni che riguardano le parti comuni o che modificano in modo rilevante la struttura del condominio, rivisitazioni del regolamento condominiale, contenziosi importanti. Su richiesta dei condomini o dell’amministratore l’assemblea straordinaria può essere convocata anche al di fuori del normale calendario annuale.

La distinzione tra ordinaria e straordinaria è importante perché incide sulle maggioranze richieste, sui quorum, sui tempi e anche sulle modalità di convocazione: chi vuole partecipare deve essere consapevole della tipologia, per capire se la decisione in discussione è “normale” o richiede un livello più elevato di consensi.

Convocazione: tempi, modalità e comunicazione

La convocazione dell’assemblea è un momento formale essenziale: se la convocazione non rispetta i requisiti di legge, tutta l’assemblea può risultare nulla o le delibere impugnabili.

Tempi: secondo l’Articolo 66, l’avviso di convocazione deve essere ricevuto dagli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.

Modalità e comunicazione: l’avviso deve contenere l’ordine del giorno (cioè i punti che saranno discussi), l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e, se prevista, della seconda convocazione. I mezzi ammessi sono: raccomandata A/R, consegna a mano con firma di ricevuta, PEC (se tutti i condomini dispongono di PEC), fax in alcuni casi. L’utilizzo di semplice e‑mail non certificata può rendere l’avviso invalido.

Comunicazione chiara e completa: l’amministratore deve assicurarsi che la convocazione raggiunga tutti i condòmini o i loro delegati legittimi. L’omessa o tardiva convocazione può portare all’annullabilità della riunione o della delibera assunta.

Costituzione dell’assemblea e quorum necessari

Perché un’assemblea condominiale possa deliberare validamente, non è sufficiente la semplice presenza fisica dei partecipanti: devono essere rispettati i quorum previsti dalla normativa. 

  • Quorum in prima convocazione: affinché l’assemblea sia validamente costituita in prima convocazione occorre la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
  • Quorum in seconda convocazione: se in prima convocazione non si raggiunge il numero necessario, l’assemblea può essere convocata in seconda convocazione (non può essere lo stesso giorno solare della prima) e risulta valida con la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti.

Funzioni e competenze dell’assemblea

L’assemblea condominiale svolge funzioni molto ampie, che vanno ben oltre la semplice approvazione dei conti: è l’organo che decide della gestione, della manutenzione e delle innovazioni del condominio. 

Ecco i principali ambiti di intervento.

  • Nomina, revoca e compenso dell’amministratore: l’assemblea decide chi sarà l’amministratore, ne stabilisce l’onorario e può revocarlo in qualsiasi momento.
  • Approvazione del preventivo delle spese e del rendiconto consuntivo: l’assemblea verifica la gestione effettuata dall’amministratore e approva le spese preventivate per l’anno successivo.
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni: l’assemblea decide quali interventi sono necessari, ne determina la natura (ordinaria o straordinaria) e ne definisce la ripartizione dei costi.
  • Innovazioni e modifiche regolamentari: quando si tratta di modificare il regolamento condominiale, di innovare le parti comuni (ad esempio installazione di un impianto fotovoltaico, modifica destinazione d’uso di parti comuni), l’assemblea ha competenza.
  • Ripartizione delle spese e approvazione delle tabelle millesimali: l’assemblea approva o aggiorna le tabelle millesimali, che determinano la quota di partecipazione alle spese condominiali.
  • Decisioni su servizi comuni, regolamento interno e uso delle parti comuni: l’assemblea disciplina l’uso delle cose comuni, può approvare il regolamento condominiale o modificarlo.

In pratica, partecipare all’assemblea significa intervenire attivamente sulla vita del condominio: è un momento in cui si tutela il proprio diritto al buon godimento delle parti comuni e si assume una responsabilità condivisa verso gli altri condòmini.

Delibere: validità, maggioranze e millesimi

Le delibere assembleari, per essere valide, devono rispettare i quorum deliberativi previsti dal Codice Civile.

  • Maggioranza semplice (maggioranza dei presenti + 500/1000) per le delibere ordinarie.
  • Maggioranza qualificata (2/3 dei presenti + 2/3 dei millesimi) per innovazioni, lavori straordinari e modifiche importanti.
  • Unanimità per modifiche alla destinazione d’uso delle parti comuni.

Se un condòmino non è d’accordo con una delibera, può procedere con l’annullamento della delibera dell’assemblea, purché ricorra entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.

Videoconferenza e modalità a distanza

Con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze della vita moderna, anche le assemblee condominiali possono svolgersi tramite mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza. È però importante che tale modalità sia adottata nei modi corretti, altrimenti la validità della riunione può essere compromessa.

Affinché l’assemblea a distanza sia valida:

  • occorre che l’amministrazione o l’assemblea stessa abbiano previsto la modalità della videoconferenza o della partecipazione da remoto nel regolamento o con approvazione specifica;
  • è necessario garantire l’identificazione sicura dei partecipanti, affinché si certifichi che chi partecipa è effettivamente un condomino avente diritto;
  • i partecipanti da remoto devono poter intervenire, discutere, esercitare il diritto di voto e verificare che la loro partecipazione sia effettiva e costante;
  • il sistema tecnico deve garantire che tutti possano seguire la riunione, partecipare alle discussioni, intervenire sulle delibere e che sia tracciabile la loro posizione, presenza e voto.

Questa modalità rappresenta un’opportunità per migliorare la partecipazione (specialmente in condomini grandi o con condòmini residenti all’estero) ma richiede attenzione perché eventuali errori tecnici, mancanza di partecipazione reale o di identità certa possono dar luogo a contestazioni. L’amministratore deve quindi predisporre con cura l’organizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie e verificando che la piattaforma utilizzata sia adeguata.

Verbale dell’assemblea condominiale: redazione e invio

Il verbale dell’assemblea è un documento ufficiale che riporta fedelmente l’andamento della riunione e le decisioni prese. 

Esso deve contenere:

  • elenco dei presenti
  • quorum raggiunti
  • interventi salienti
  • delibere votate e risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere poi firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea e trasmesso a tutti i condòmini, compresi gli assenti, nei tempi più brevi possibili, preferibilmente tramite PEC o email certificata.

Impugnazione delle deliberazioni e diritti del condomino

Ogni condomino può impugnare le delibere “viziate” da:

  • vizi formali (es. convocazione non valida)
  • vizi sostanziali (delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale)
  • eccesso di potere.

La domanda di impugnazione va proposta entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. In caso di delibere nulle, invece, il termine non si applica.

Per far valere i propri diritti di condomino, è sempre consigliabile consultare un amministratore di condominio esperto, che sappia mediare e orientare la gestione secondo la normativa vigente.

Consigli pratici per condòmini e amministratori

Per i condòmini:

  • Preparati all’assemblea leggendo con attenzione l’ordine del giorno, i documenti allegati (bilancio, preventivi, rendiconti).
  • Valuta se partecipare di persona oppure delegare un’altra persona; in quest’ultimo caso, utilizza la delega per l’assemblea condominiale, assicurandoti che sia valida e conforme al regolamento.
  • Ascolta gli interventi degli altri condòmini, poni domande chiare, richiedi spiegazioni tecniche se serve (come ad esempio sui preventivi dei lavori).
  • Verifica che l’amministratore abbia comunicato correttamente e nei tempi previsti tutte le informazioni e che la convocazione sia regolare.
  • Se noti irregolarità (ad esempio convocazione mancante, quorum non raggiunto, maggioranze insufficienti), considera la possibilità di impugnazione o di sollecitare la ripetizione dell’assemblea.

Per gli amministratori:

  • Convoca sempre l’assemblea rispettando tempi, modalità, contenuti dell’avviso.
  • Prepara documenti chiari e trasparenti: bilancio preventivo, rendiconto consuntivo, preventivi degli interventi, regolamento condominiale.
  • Comunica ai condòmini le modalità della reale partecipazione (anche a distanza) e fornisci supporto tecnico se è prevista la videoconferenza.
  • Verifica il raggiungimento dei quorum prima di procedere con la votazione, segnala chiaramente le maggioranze richieste e registrale nel verbale.
  • Predisponi il verbale tempestivamente e invialo ai condòmini, conservando la prova dell’avvenuta trasmissione.
  • Mantieni un atteggiamento di mediazione e ascolto: la buona gestione condominiale parte dalla trasparenza, dalla comunicazione chiara e dalla partecipazione attiva dei proprietari.

Con questi accorgimenti, sia condòmini sia amministratori possono rendere l’assemblea un momento di effettiva condivisione e decisione collettiva ben gestita.

Domande frequenti

È obbligatoria la partecipazione all’assemblea condominiale?

No, ma è fortemente consigliata per incidere sulle decisioni che riguardano le parti comuni.

Cosa succede se un condomino è assente all’assemblea?

Ha comunque diritto di ricevere il verbale e può impugnare le delibere entro 30 giorni dalla ricezione.

Posso partecipare con una delega?

Sì, un altro condomino può rappresentarti con apposita delega per l’assemblea condominiale.

L’assemblea può essere annullata?

Sì, in caso di vizi procedurali o contenutistici si può chiedere l’annullamento della delibera dell’assemblea.

Si può registrare l’assemblea?

Solo se approvato dai partecipanti e nel rispetto della privacy.
Leggi anche le 10 regole più importanti da rispettare in condominio.

In quali casi è richiesta l’unanimità per una delibera?

Per modifiche sostanziali delle parti comuni: consulta la pagina sull’unanimità del condominio.

Cosa fare se l’amministratore non convoca l’assemblea?

I condomini possono procedere con l’autoconvocazione dell’assemblea di condominio.

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