Rifacimento del terrazzo in condominio: chi paga e come si ripartiscono le spese

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Il terrazzo è uno degli spazi più desiderati di un appartamento poiché dona luce, aria, vivibilità. Ma in condominio, proprio perché si trova “a cavallo” tra proprietà privata e parti dell’edificio che proteggono anche altri appartamenti, il terrazzo è anche una delle principali fonti di conflitto. Quando si deteriora, quando compaiono infiltrazioni o quando serve un intervento di impermeabilizzazione, la domanda arriva puntuale e spesso divide i condomini. Chi paga? E perché?

Molti proprietari sono convinti che, essendo il terrazzo di uso esclusivo, le spese debbano ricadere interamente sul singolo. Altri sostengono l’opposto: se sotto ci sono appartamenti e il terrazzo svolge una funzione di copertura, allora è “come un tetto” e deve intervenire il condominio. 

La realtà è più articolata e dipende da elementi tecnici e giuridici precisi: natura del terrazzo, funzione di copertura, cause del danno, tipo di lavori, regolamento condominiale e, non ultimo, la prova delle infiltrazioni.

Terrazzo privato in condominio: quando è uso esclusivo

In condominio, parlare di “terrazzo privato” senza precisazioni rischia di generare equivoci. Un terrazzo può essere di proprietà esclusiva e al tempo stesso svolgere una funzione che riguarda l’intero edificio. Per questo, la prima domanda non è “di chi è”, ma “che cosa fa” quel terrazzo nella struttura del fabbricato.

In linea generale, un terrazzo è di uso esclusivo quando:

  • è accessibile solo da un’unità immobiliare specifica, quindi è fruibile da un solo condomino o da un solo appartamento;
  • non è destinato al passaggio o all’utilizzo comune, come accade invece per balconi di servizio condominiali, coperture accessibili o camminamenti tecnici;
  • non è qualificato come bene comune nel regolamento o negli atti di provenienza.

Tuttavia, anche se è di uso esclusivo, spesso il terrazzo funge da copertura per locali sottostanti o per parti dell’edificio. È il caso tipico dei terrazzi “a livello”, sopra appartamenti, autorimesse o androni. In questi casi non si può ragionare come se fosse un semplice spazio esterno privato: il terrazzo diventa anche un elemento tecnico dell’edificio, e questo incide direttamente sulla ripartizione delle spese.

Un punto utile, per orientarsi subito, è distinguere tra:

  • terrazzo che è solo pertinenza dell’appartamento, senza funzione di copertura rilevante;
  • terrazzo che copre locali sottostanti, e quindi svolge una funzione analoga a un lastrico o a una copertura piana.

Questa distinzione sarà decisiva nei paragrafi successivi.

Rifacimento del terrazzo privato: chi paga secondo la legge

Quando si parla di rifacimento del terrazzo “privato”, la legge non ragiona solo in termini di proprietà, ma in termini di funzione e di utilità

Se il terrazzo è di proprietà o uso esclusivo, il proprietario non può automaticamente scaricare tutte le spese sul condominio. Ma, allo stesso tempo, il condominio non può pretendere che il singolo paghi interventi che riguardano la protezione dell’edificio e dei locali sottostanti.

Il principio di base è questo: chi usa in via esclusiva, sostiene le spese legate alla fruizione e al deterioramento derivante dall’uso, ma le spese collegate alla funzione di copertura e protezione dell’edificio possono coinvolgere anche i condomini che ne traggono beneficio, direttamente o indirettamente.

In pratica, cosa avviene?

  • Quando il rifacimento riguarda pavimentazione, finiture, ringhiere, elementi estetici e funzionali legati all’uso quotidiano del terrazzo, la spesa è di norma a carico del proprietario o dell’utilizzatore esclusivo;
  • Quando il rifacimento riguarda stratigrafia tecnica di impermeabilizzazione, massetto, guaine e opere indispensabili a garantire la funzione di copertura, la ripartizione può coinvolgere anche il condominio, secondo criteri specifici.

Qui è utile chiarire un equivoco frequente: “rifare il terrazzo” non è un lavoro unico e indistinto. Dentro quella voce possono convivere opere private e opere “di copertura”. Distinguere le due componenti, anche con un computo metrico chiaro, è spesso ciò che evita conflitti in assemblea.

Quando le spese spettano al condominio

Le spese possono spettare al condominio quando il terrazzo svolge una funzione strutturale o di protezione dell’edificio, oppure quando l’intervento riguarda parti che rientrano tra i beni comuni. È qui che, nella pratica, molte discussioni si accendono, perché si tende a confondere uso esclusivo e responsabilità esclusiva.

I casi in cui il condominio può essere chiamato a intervenire sono tipicamente questi:

  • il terrazzo funge da copertura di locali sottostanti, e l’intervento è necessario per evitare danni agli appartamenti o alle parti comuni;
  • il degrado interessa elementi che incidono sulla stabilità o sulla sicurezza dell’edificio, per esempio sottofondi ammalorati che compromettono la tenuta dell’impermeabilizzazione;
  • il problema deriva da difetti costruttivi o da interventi precedenti eseguiti male, e la responsabilità non può essere ricondotta al solo uso del singolo.

In questi casi, la discussione va impostata correttamente. Non si tratta di “pagare la terrazza al vicino”, ma di intervenire su un elemento che, di fatto, protegge e conserva l’edificio. È lo stesso ragionamento che si applica in molti contesti simili, come per il rifacimento del lastrico solare, dove la funzione di copertura è centrale e la ripartizione delle spese segue criteri specifici.

Impermeabilizzazione e infiltrazioni: casi più frequenti

Le infiltrazioni sono il motivo più comune per cui si arriva a discutere di rifacimento del terrazzo. E quasi sempre arrivano quando il problema è già avanzato: macchie sul soffitto, intonaco che si gonfia, muffa, odori persistenti, distacchi di pittura. A quel punto, oltre al disagio, inizia la corsa a individuare cause e responsabilità.

I casi più frequenti sono:

  • guaina impermeabilizzante deteriorata o discontinua, spesso per vetustà o posa non corretta;
  • scarichi e pluviali ostruiti, con ristagni che nel tempo compromettono la tenuta;
  • giunti e raccordi nei punti critici, come soglie, parapetti e attacchi a parete, che sono le zone dove l’acqua “trova strada”;
  • pendenze errate, che favoriscono accumuli e ristagni;
  • interventi precedenti parziali o “a pezze”, che risolvono temporaneamente ma non eliminano la causa.

Un errore tipico è intervenire solo sull’effetto. Rifare pitture e intonaci sotto al terrazzo senza risolvere la stratigrafia di impermeabilizzazione significa rimandare il problema. In presenza di infiltrazioni, è quasi sempre indispensabile una verifica tecnica, con sopralluogo e relazione che identifichi la causa, distinguendo tra difetto dell’impermeabilizzazione, cattiva manutenzione e fattori strutturali.

In molti casi, inoltre, i problemi del terrazzo si accompagnano al degrado di elementi perimetrali, come frontalini, gocciolatoi e cornicioni. Non è raro che un intervento serio di risanamento del terrazzo debba essere coordinato con la riparazione o rifacimento dei cornicioni condominiali, perché l’acqua può infiltrarsi proprio da quei punti di discontinuità.

Differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria

Uno dei nodi più confusi riguarda la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. La differenza non è un’etichetta formale, ma incide su decisioni, tempistiche, preventivi e ripartizione dei costi.

In modo pratico, possiamo dire che:

  • la manutenzione ordinaria riguarda interventi ricorrenti, di entità contenuta, finalizzati a conservare l’efficienza senza alterare struttura e stratigrafia (per un terrazzo, può includere la pulizia periodica degli scarichi, la verifica di sigillature, piccoli ripristini localizzati dove tecnicamente sensati);
  • la manutenzione straordinaria riguarda interventi più invasivi o strutturali, spesso necessari quando l’impermeabilizzazione è compromessa o quando le infiltrazioni sono persistenti (qui rientrano il rifacimento della guaina, la revisione del massetto, il ripristino delle pendenze, la sostituzione di strati tecnici).

Il punto decisivo è che la straordinaria non è “più costosa e basta”. È spesso l’unica soluzione corretta, quando la causa è strutturale o diffusa. E in ambito condominiale, la straordinaria richiede quasi sempre una decisione assembleare, con preventivi comparabili e un capitolato chiaro.

Il ruolo del regolamento condominiale

Il regolamento condominiale non può ribaltare i principi di legge, ma può chiarire, integrare e ridurre le zone grigie. 

In materia di terrazzi, il regolamento può indicare:

  • se un terrazzo è qualificato come bene comune o come parte di proprietà esclusiva;
  • modalità di utilizzo e limiti, soprattutto quando l’uso può incidere sul decoro o sulla sicurezza;
  • regole su interventi, autorizzazioni e ripristini, per evitare lavori eseguiti senza criteri.

È importante però non sopravvalutare il regolamento. Se un terrazzo svolge funzione di copertura, quel dato tecnico incide comunque sulla ripartizione delle spese, e il regolamento serve soprattutto a rendere più ordinata la gestione: procedure, comunicazioni, responsabilità operative.

Il regolamento diventa ancora più rilevante quando il proprietario intende realizzare interventi che modificano la struttura o l’assetto del terrazzo, come chiusure, ampliamenti o opere edilizie. 

In questi casi, oltre alle autorizzazioni comunali, possono emergere limiti condominiali e profili delicati collegati a norme urbanistiche. È anche per questo che, quando si parla di Piano Casa e ampliamento su terrazzo, conviene sempre ragionare su due piani: permessi pubblici e compatibilità condominiale.

Come vengono ripartite le spese tra proprietario e condominio

Arriviamo al punto centrale: la ripartizione delle spese. Qui la chiarezza è fondamentale, perché il terrazzo può essere vissuto come proprio ma funzionare, in parte, come copertura “di tutti”. Per questo la ripartizione corretta richiede un criterio che distingua tra ciò che riguarda l’uso esclusivo e ciò che riguarda la funzione di protezione dell’edificio.

In termini pratici, la ripartizione dovrebbe essere impostata in modo preciso.

  • Opere legate alla fruizione esclusiva → Pavimentazione esterna, finiture, parapetti, elementi decorativi, opere che migliorano l’uso del terrazzo senza incidere sulla funzione di copertura → In genere sono a carico del proprietario o dell’utilizzatore esclusivo, perché rappresentano il beneficio diretto.
  • Opere di impermeabilizzazione e strati tecnici necessari alla copertura → Guaina, massetti, pendenze, raccordi e interventi indispensabili per evitare infiltrazioni verso i locali sottostanti o per proteggere parti comuni → Quando il terrazzo copre locali di altri condomini, il condominio può essere chiamato a partecipare alle spese, secondo criteri di riparto coerenti con l’utilità e con la funzione di copertura.
  • Danni da infiltrazioni e responsabilità → Se l’infiltrazione deriva da mancata manutenzione del proprietario, il condominio difficilmente potrà essere chiamato a pagare. Se invece deriva da difetti strutturali o da opere comuni, il discorso cambia. → Per questo è sempre consigliabile una relazione tecnica che attribuisca causa e responsabilità.

Un’ultima precisazione, spesso utile nella gestione concreta: se il terrazzo è locato e a sostenere costi e manutenzioni sono proprietario e inquilino, la ripartizione interna delle spese segue logiche diverse rispetto a quelle condominiali. In questo senso, conoscere la ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino aiuta a evitare fraintendimenti, soprattutto quando il condominio delibera lavori e il proprietario deve poi rapportarsi con il conduttore.

In sintesi: la ripartizione corretta nasce da una domanda semplice ma decisiva. Il lavoro serve a ripristinare un beneficio esclusivo o a mantenere una funzione di copertura che tutela anche altri. Quando questa distinzione è chiara, anche la decisione assembleare diventa più ordinata e meno conflittuale.

FAQ

Se il terrazzo è di uso esclusivo, paga sempre il proprietario?

No, se svolge funzione di copertura possono esserci riparti che coinvolgono il condominio.

Le infiltrazioni provano automaticamente la responsabilità del proprietario?

No, serve individuare la causa tecnica dell’infiltrazione.

La guaina impermeabilizzante è sempre “condominiale”?

Dipende dalla funzione del terrazzo e dai locali sottostanti.

Il regolamento può vietare lavori sul terrazzo?

Può porre limiti e procedure, ma non annulla i diritti di proprietà, salvo casi specifici.

È meglio riparare a pezze o rifare tutto?

Se il problema è diffuso, la soluzione definitiva è spesso il rifacimento completo dell’impermeabilizzazione.

Il rifacimento di un terrazzo in condominio non è solo un intervento edilizio, è una scelta che coinvolge responsabilità, ripartizioni e convivenza. Estia affianca condomìni e proprietari con un approccio trasparente e strutturato, aiutando a distinguere correttamente tra opere private e funzioni di copertura, a prevenire contenziosi e a trasformare una criticità in una decisione ordinata e sostenibile.

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