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A volte può capitare di camminare su un marciapiede e di inciampare a causa di una buca, di mattonelle sollevate dovute alla mancata (o pessima) manutenzione o, nelle giornate invernali, di scivolare a causa della neve e del ghiaccio.
Anche se le cause sono molto differenti, tutte possono determinare conseguenze problematiche, persino la frattura di un braccio o di una gamba. In questi casi a risarcire il danno è il proprietario del marciapiede: parliamo quindi del Comune o del condominio?
In questo articolo vedremo quando il marciapiede fa parte del condominio, chi è tenuto a risarcire eventuali danni, a chi spetta pagare la manutenzione del marciapiede ed evitare spiacevoli inconvenienti.
Secondo il Codice della Strada la proprietà o titolarità del marciapiede spetta al Comune quando il suolo è pubblico, perché i marciapiedi sono parte integrante della struttura della strada.
In questi casi è quindi il Comune a svolgere i lavori di manutenzione dei marciapiedi e a sostenere i relativi costi. Ad esempio, quando davanti al portone condominiale ci sono delle buche o delle mattonelle sollevate, è compito del Comune ripararlo, nonostante quello spazio sia ovviamente anche a beneficio dei condòmini residenti.
Essenzialmente quando il marciapiede si trova annesso a edifici condominiali che sono accessibili da una strada privata, quindi utilizzabile solo dai condòmini di uno o più edifici (pensiamo ad esempio al caso di un supercondominio).
Come per altre parti del condominio quali il parcheggio, l’ascensore o le scale, alla stessa maniera il marciapiede è considerato un bene comune a tutti i condòmini (ex art. 1117 del Codice Civile).
Quindi, alla stessa stregua di qualsiasi altro bene comune, la proprietà e la responsabilità del marciapiede è dell’intero condominio (piccolo o grande che sia).
Dalla responsabilità deriva anche il dovere del risarcimento: se il marciapiede è di proprietà del condominio, sarà tutto il condominio a risarcire il danno alla persona che si è fatta male mentre passeggiava.
Il condominio non ha invece alcuna responsabilità quando l’evento è imprevedibile e inevitabile, evento conosciuto anche come caso fortuito (articolo 2051 del Codice Civile). Un esempio? Pensiamo ad una persona che, distrattamente, inciampa e cade sul marciapiede.
Ci sono casi in cui anche il regolamento di condominio dà delle indicazioni relative ai marciapiedi e alla loro gestione. Dunque è sempre una buona idea controllare tale documento.
In linea generale, possiamo dire che i marciapiedi di area privata sono di responsabilità del singolo edificio o di tutti gli edifici che costituiscono un condominio, sia per la titolarità che per la gestione e la manutenzione. Ma approfondiamo quest’ultimo aspetto nel prossimo paragrafo.
Quando tutto il condominio è responsabile e proprietario dei marciapiedi, spetterà al condominio anche la manutenzione, come accade anche per altri beni in comune. Vedi i case della manutenzione dei cornicioni condominiali e o del giardino condominiale.
Facciamo qualche esempio concreto di manutenzione:
Chi paga le spese per la manutenzione del marciapiede condominiale?
Le spese per la manutenzione del marciapiede si dividono tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà, ossia delle piccole quote dei beni comuni presenti nel condominio.
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