Recupero crediti condominiali

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Fonte: Federico Bordogna Studio Legale
www.studiolegalebordogna.it

Anche nel Condominio sono frequenti le situazioni di mancato pagamento – ovvero morosità –  nelle quali il debitore  cioè non provvede al pagamento del dovuto alla scadenza.  Nel caso di specie il debitore è il condominio  (proprietario esclusivo dell’appartamento/unità immobiliare e contestualmente comproprietario delle parti comuni) ed il debito da recuperare è quindi costituito  dalle quote per oneri condominiali che l’assemblea deve aver prima deliberato.

Quando c’è un atteggiamento ostruzionistico da parte del debitore è facile che l’assemblea, considerando i tempi lunghi ed i costi elevati,  consideri l’accesso al Tribunale quale ultima spiaggia. Con ciò confidando in un riscontro positivo con solleciti  prima bonari e poi formali.

Con la recente Riforma del Condominio tuttavia l’amministratore ha l’obbligo di attivarsi  per la riscossione dei crediti non pagati dai condomini ; anche senza dover prima chiedere autorizzazione a ciò.

L’obbligo di promuovere il recupero del credito  scatta entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio di bilancio nel quale il credito esigibile è compreso. Se non agisce in tal senso l’amministratore diventa passibile di azione di responsabilità ed eventuale risarcimento del danno; ma rischia soprattutto la revoca da parte dell’assemblea o addirittura la  revoca giudiziale dal proprio incarico ex art. 1129 c.c. comma XII n. 6, che ciascun condomino potrà promuovere autonomamente.

La via giudiziaria per il recupero del credito condominiale  consiste nella possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (senza quindi obbligo di mediazione). Ciò significa che il condominio già dal giorno dopo la notifica al debitore del decreto ingiuntivo – senza attendere i giorni 40 previsti dal codice di procedura civile per poter prospettare opposizione – può procedere con l’esecuzione forzata.

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