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Il condominio, oltre a essere un luogo in cui abitare, può essere a tutti gli effetti un luogo di lavoro per giardinieri, addetti alle pulizie, manutentori di ascensori o caldaie, portinai e chiunque svolga lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In condominio bisogna quindi rispettare tutte le regole che caratterizzano i luoghi di lavoro, dalla redazione di un documento di valutazione dei rischi alla prevenzione degli incendi assicurando il numero esatto e il funzionamento degli estintori. Senza dimenticare la responsabilità e il ruolo importante dell’amministratore condominiale, per garantire la sicurezza di tutti.
Sommario
ToggleIl ruolo e la responsabilità dell’amministratore di condominio
Tra le mansioni e i doveri dell’amministratore ci sono anche la responsabilità della salute e sicurezza delle persone che lavorano nel condominio.
Consideriamo l’amministratore come un vero e proprio datore di lavoro che, secondo il D.Lgs. 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, deve:
- nominare un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- nominare un medico competente
- redigere il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR, un documento che raccoglie tutti i rischi e le misure di prevenzione da adottare nel luogo di lavoro, che in questo caso è il condominio
- assicurarsi che vengano rispettate le misure di sicurezza antincendio
- comunicare tempestivamente ai condòmini i lavori di messa in sicurezza dell’edificio
L’amministratore condominiale è anche il responsabile in caso di incidente se non ha pensato alla rimozione del pericolo o alla messa in sicurezza dell’edificio, proprio come avverrebbe in un qualsiasi altro luogo di lavoro.
Se invece durante l’assemblea condominiale si decide di non intervenire e non avviare i lavori di messa in sicurezza, l’amministratore è esonerato da tale responsabilità.
Cosa accade se non c’è un amministratore di condominio?
Ci sono casi in cui la nomina dell’amministratore è obbligatoria, ad esempio quando sono più di otto i nuclei abitativi all’interno di un condominio. Può capitare molto spesso che, soprattutto in piccole città, un condominio sia formato da meno di otto nuclei abitativi e che non ci sia un amministratore di condominio.
In questo caso, chi ha la responsabilità della sicurezza? Quali sono le misure di prevenzione da adottare?
Tutti i condòmini devono seguire le norme sulla sicurezza e nominare una persona che voglia assumersi la responsabilità di vigilare sulla sicurezza. La persona da scegliere può essere un condòmino o una figura esterna al condominio, la quale avrà gli stessi obblighi e responsabilità previsti dalla legge sulla sicurezza precedentemente menzionata.
La persona incaricata dovrà quindi organizzare le attività per i lavori di manutenzione e coordinare i lavoratori o le ditte che svolgono lavori all’interno del condominio.
La check list della sicurezza condominio
Quali sono i lavori urgenti di messa in sicurezza condominio? Quali invece sono gli elementi da controllare periodicamente per vivere e lavorare in un condominio in sicurezza?
Di seguito, abbiamo creato una lista esemplificativa dei principali elementi per la sicurezza in condominio, elencando tutti gli aspetti da considerare:
- impianti elettrici: da controllare che siano realizzati secondo le linee guida del Comitato Elettrotecnico Italiano, sia all’interno che all’esterno dell’edificio
- impianti del gas: da controllare la conformità degli impianti nelle parti comuni all’interno del condominio e delle tubature esterne
- canna fumaria condominiale: è importante da controllare che sia funzionante, perché nella peggiore delle ipotesi potrebbe esserci un avvelenamento da monossido di carbonio, di cui l’amministratore deve rispondere penalmente e civilmente
- autorimessa: dove possono esserci auto a impianto a metano o gpl
- elementi della struttura del condominio: tetto, balconi, cancelli, portoni, muri, facciate, scale, cortili, da preservare con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per evitare crolli e spiacevoli incidenti
- misure di sicurezza antincendio: differenti in base all’altezza dell’edificio, come prevede il decreto del 19 maggio 2022
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