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Se si sta ristrutturando casa e si vuole allacciare il gas metano nel proprio appartamento, è possibile far passare i tubi del gas sulla facciata, sulle pareti comuni o sotto il cortile condominiale? Gli altri condòmini possono impedire i lavori? Se invece le tubature esistenti si rompono, chi paga le spese? Chi è tenuto a risarcire in caso di danni? C’è qualche norma nel regolamento condominiale?
Come spesso accade nella vita di condominio, anche gli impianti possono essere il motivo di discussione tra i condòmini. Per questo, abbiamo deciso di dedicare un articolo alle domande più frequenti sui tubi del gas del condominio, spiegando come è regolata la proprietà e la responsabilità degli stessi.
La proprietà e la responsabilità dei tubi del gas è di tutto il condominio o solamente del singolo condòmino? Dipende dal posto esatto in cui sono posizionate:
Dalla responsabilità deriva anche la decisione sulla ripartizione delle spese in caso di rottura delle tubature o di un piccolo guasto. Può capitare infatti che le tubature si rompano, causando fuoriuscite di gas e rischi di esplosioni, con possibili danni (più o meno gravi) a persone e a cose.
Le spese saranno quindi a carico del responsabile, che potrà essere:
La stessa regola è valida anche nel caso di risarcimento dei danni, sia se coinvolgano le persone all’interno dello stesso condominio sia che queste si trovino all’esterno della realtà condominiale.
Potrebbe verificarsi l’ipotesi che qualcuno, in condominio, si opponga ai lavori per il passaggio delle tubazioni nelle aree comuni, ad esempio, sotto il cortile. Cosa dice la legge a tal proposito?
Le cose comuni, come può essere il cortile condominiale, possono essere utilizzate da una persona se al tempo stesso non impedisce ad altre di fare altrettanto (articolo 1102 del Codice Civile “Uso della cosa comune”).
Inoltre, è opportuno menzionare anche la servitù di metanodotto, una concessione che riguarda il passaggio di tubazioni nel suolo; un passaggio indispensabile per far arrivare il gas ai singoli appartamenti.
Neppure le eventuali proteste legate al fatto che le tubature interrate non sono visibili hanno ragion d’essere,perché è sufficiente consultare gli atti della proprietà e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari per conoscere i punti di passaggio precisi.
Una situazione molto simile riguarda anche il passaggio dei tubi del gas esterni che coinvolge la facciata del palazzo. Portiamo come esempio la decisione che ha preso la Corte d’Appello di Campobasso per la sentenza del 18 ottobre 2012 n. 279.
Secondo questa sentenza, infatti, il soggetto interessato, accusato di aver svolto i lavori senza autorizzazioni dell’amministratore e degli altri condòmini, non ha infatti commesso alcun reato. Anzi, è stato riconosciuto il suo diritto, dato che si è servito di un bene comune, in questo caso la facciata del palazzo, senza alterarne la struttura (articolo 1102 del Codice Civile).
Infine, ricordiamo di controllare sempre il regolamento condominiale per verificare l’eventuale presenza di divieti specifici riguardanti l’installazione di tubi del gas sul perimetro dell’edificio o altre casistiche particolari.
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