Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio è la procedura con cui l’amministratore uscente restituisce a quello subentrante registri, documenti contabili, atti tecnici, chiavi e somme detenute per conto del condominio.
L’articolo 1129 del Codice civile impone la consegna di tutta la documentazione alla cessazione dell’incarico, senza compensi aggiuntivi, ma non fissa un termine in giorni: i giudici lo leggono come un obbligo da eseguire subito. Nella pratica si concorda un incontro, si controlla il materiale e si firma un verbale che elenca ciò che è stato effettivamente consegnato.
Il passaggio consegne dell’amministratore di condominio è il momento in cui una gestione finisce e un’altra comincia, e raramente avviene con l’ordine che la legge presuppone. L’assemblea vota la revoca o prende atto delle dimissioni, nomina il nuovo professionista, e pochi giorni dopo ci si accorge che nessuno sa dove siano il registro dei verbali, le chiavi del locale caldaia o le credenziali del conto corrente. Il nuovo amministratore, intanto, non può pagare un fornitore, rispondere a una diffida o convocare un’assemblea senza i dati che custodisce il predecessore.
I conflitti nascono quasi sempre dalla stessa radice.
L’amministratore uscente, specie se la separazione è avvenuta con tensioni, tende a prendere tempo, a consegnare i documenti a rate o a trattenerli in attesa di compensi e anticipazioni che ritiene dovuti. Il subentrante così rischia di ereditare una gestione di cui non conosce i debiti, le cause in corso e le scadenze di sicurezza, e di risponderne dal momento in cui accetta l’incarico.
Chi vive in condominio ha un interesse diretto a che il passaggio consegne in condominio sia completo e rapido: ogni settimana di ritardo significa rendiconti che non si chiudono, morosi che nessuno sollecita, manutenzioni obbligatorie che slittano e, nei casi peggiori, spese legali ripartite tra tutti i condòmini.
La riforma del 2012 (legge 220/2012) ha reso esplicito l’obbligo dell’uscente, ma restano da chiarire quali documenti vanno consegnati, entro quando, con quale verbale e che cosa fare se il vecchio amministratore non risponde.
Che cos’è il passaggio di consegne tra amministratori di condominio
Il passaggio di consegne è l’insieme degli atti con cui l’amministratore cessato trasferisce al successore la documentazione, i beni materiali e le informazioni necessarie per proseguire l’amministrazione del condominio senza interruzioni.
La legge non ne descrive le modalità: l’obbligo deriva dal contratto di mandato che lega l’amministratore al condominio e dal dovere, tipico di chi gestisce affari altrui, di restituire quanto ricevuto a causa dell’incarico.
Chi sono i protagonisti del passaggio di consegne
Agiscono tre soggetti. L’amministratore uscente è il debitore dell’obbligo di consegna, il subentrante è colui che riceve, verifica e, se serve, contesta. Il terzo, spesso dimenticato, è il condominio stesso, cioè i condòmini riuniti in assemblea, che sono i veri proprietari di documenti e somme.
Questo ha conseguenze pratiche. Registri, fatture, verbali e contratti non appartengono all’amministratore: ne è un semplice detentore, e non può farne oggetto di scambio. Un uscente che dice “ti restituisco le carte quando mi paghi” subordina la restituzione di beni altrui a una pretesa personale, cosa che la giurisprudenza non ammette.
Perché è un momento critico per il condominio
Un condominio funziona per continuità: l’ascensore va revisionato alle scadenze, il contratto di pulizia scorre, le rate vanno incassate e le fatture pagate. Se l’archivio resta in mano al vecchio amministratore, il nuovo gestisce l’edificio al buio, senza sapere chi ha pagato, quali interventi sono stati deliberati e quali impegni sono già stati presi con le imprese. Un passaggio ben fatto protegge quindi la sicurezza dell’edificio, la correttezza dei conti e il portafoglio dei singoli proprietari, che altrimenti rischiano di pagare due volte una spesa o di vedersi contestare importi di cui non esistono giustificativi. Per questo, non è un affare interno tra due professionisti, ma una garanzia per tutti i condòmini, e come tale va trattato dall’assemblea.
Cosa prevede la legge sul passaggio di consegne dell’amministratore di condominio
Nessuna norma è dedicata solo al passaggio di consegne, ma più articoli del Codice civile, messi insieme, disegnano un obbligo chiaro, poi precisato dalla giurisprudenza.
L’articolo 1129 del Codice civile: consegna e attività urgenti
Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore deve consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condòmini, e compiere le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi. “Tutta la documentazione” esclude la selezione dell’uscente che consegna solo l’ultimo anno: l’obbligo riguarda quanto è in suo possesso, comprese le carte ricevute dal predecessore. “Attività urgenti” impedisce di sparire il giorno della revoca lasciando scoperto un guasto o un pagamento imminente. “Senza ulteriori compensi” significa che la consegna non si fattura a parte.
Gli articoli 1130 e 1130 bis: registri e conservazione
L’articolo 1130 elenca la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità (di cui fa parte anche il bilancio condominiale), oltre alla conservazione di tutta la documentazione, sia quella sui rapporti con i condòmini sia quella sullo stato tecnico-amministrativo dell’edificio. L’articolo 1130 bis riconosce ai condòmini il diritto di consultare i documenti giustificativi di spesa e di estrarne copia a proprie spese: se le carte sono sparite con l’uscente, quel diritto resta lettera morta.
Gli articoli 1713 e 1176: restituzione e diligenza
Il rapporto tra condominio e amministratore è un mandato. L’articolo 1713 impone al mandatario di rendere il conto e di restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre l’articolo 1176 richiede l’ordinaria diligenza, che per un professionista è quella più elevata. La Cassazione, con la sentenza n. 6760 del 2019, ha affermato che l’obbligo di restituire la documentazione discendeva da questi principi anche prima della riforma: la riforma non lo ha creato, lo ha reso esplicito.
Cosa la legge non dice
Il Codice civile non indica un termine in giorni, non prevede un modulo obbligatorio per il verbale e non elenca documento per documento ciò che va consegnato. Chi invoca un “termine di legge di trenta giorni” cercherà invano un riferimento che non esiste. Poiché la norma parla di consegna “alla cessazione dell’incarico”, i giudici ne hanno tratto che l’obbligo nasce subito e che spetta all’uscente dimostrare di averlo adempiuto.
Quando avviene il passaggio di consegne: revoca, dimissioni e scadenza
Che l’amministratore lasci per revoca, dimissioni o mancato rinnovo, l’obbligo è lo stesso. Cambia il clima in cui avviene la consegna.
Revoca deliberata dall’assemblea o dal giudice
La revoca decisa dall’assemblea richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi su 1000, come prevede l’articolo 1136. L’assemblea convocata per la revoca, delibera nella stessa riunione anche sul nuovo amministratore, così da non lasciare il condominio scoperto. È il momento giusto per scrivere nella delibera la data entro cui consegnare, la persona incaricata di ricevere i documenti e, se il clima è teso, il mandato ad agire in giudizio in caso di inadempimento.
Se l’assemblea non revoca un amministratore con gravi irregolarità, ogni condomino può rivolgersi al giudice. In quel caso il passaggio è di solito più faticoso, ma la Cassazione ha chiarito che l’uscente deve mettere a disposizione del successore i documenti anche quando ritiene irregolare la propria sostituzione: contestare la revoca è un diritto, trattenere le carte no.
Dimissioni e scadenza dell’incarico
Chi si dimette non è esonerato dal rendere il conto e dal consegnare l’archivio. L’incarico dura un anno e si rinnova per eguale durata: se l’assemblea non conferma l’amministratore, o se questi non intende proseguire, si apre lo stesso scenario. Finché il passaggio non è completo, il vecchio amministratore resta tenuto alle attività urgenti, mentre quelle ordinarie passano al nuovo dall’accettazione.
La procedura del passaggio di consegne tra amministratori, passo dopo passo
La legge non impone una sequenza, ma gli otto passaggi che seguono riflettono la prassi più diffusa e le indicazioni emerse nei contenziosi.
1. Delibera di nomina e accettazione dell’incarico
Con l’accettazione, l’articolo 1129 impone al nuovo amministratore di comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il luogo in cui si trovano i registri, i giorni e gli orari di consultazione dei documenti e il compenso, indicato analiticamente per tutte le attività. Da quel momento decorre la sua responsabilità, e nella pratica anche il tempo per la consegna. Verbale di nomina e lettera di accettazione serviranno poi alla banca e all’Agenzia delle Entrate.
2. Richiesta formale all’amministratore uscente
Il subentrante deve scrivere all’uscente con PEC o raccomandata: un contatto solo telefonico non lascia tracce. La richiesta dovrebbe indicare i documenti che si pretendono. La Cassazione, nell’ordinanza n. 40134 del 2021, ha precisato che spetta al condominio individuare i documenti e spiegarne la pertinenza alla gestione, mentre all’uscente tocca provare di averli consegnati. Un generico “mandateci tutto” indebolisce chi poi vuole agire in giudizio.
3. Incontro e ricognizione dell’archivio
I due amministratori si incontrano nella sede del condominio o presso lo studio dell’uscente e passano in rassegna l’archivio, confrontandolo con un elenco preparato in anticipo. L’incontro non dovrebbe ridursi al ritiro di scatoloni chiusi: dopo la firma del verbale diventa molto difficile sostenere che manca qualcosa, quindi registri, fascicoli e supporti digitali vanno controllati prima.
4. Il verbale di passaggio di consegne
Il verbale è il documento che dà prova all’operazione. Dovrebbe riportare data e luogo, i presenti, l’elenco dettagliato di quanto consegnato (registri, fascicoli, chiavi, supporti informatici, credenziali), la situazione di cassa alla data della consegna e le riserve di chi riceve. La riserva è preziosa: se manca un documento che si sa esistere, scriverlo impedisce all’uscente di sostenere poi che era tutto consegnato. Il verbale ha però un limite: il Tribunale di Torino, con la sentenza del 16 giugno 2017, ha ritenuto che da solo non basti a ottenere un decreto ingiuntivo per il rimborso delle somme anticipate dall’uscente.
5. Conto corrente e somme del condominio
L’articolo 1129 obbliga l’amministratore a far transitare le somme ricevute dai condòmini o da terzi, e quelle pagate per conto del condominio, su un conto corrente intestato al condominio. Nel passaggio si verifica il saldo, si ottengono estratti conto e deleghe e si fa aggiornare alla banca il potere di firma. Il saldo va riconciliato con la contabilità: ogni differenza va annotata nel verbale, insieme agli anticipi dell’uscente e ai crediti verso i morosi.
6. Codice fiscale e Agenzia delle Entrate
Il condominio mantiene lo stesso codice fiscale, ma l’Agenzia delle Entrate deve conoscere il nuovo rappresentante: la variazione si comunica con il modello AA5/6. Non c’è un termine specifico per i condomìni, ma di prassi si applicano i trenta giorni previsti per le variazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Se il subentrante non provvede, l’Agenzia consente all’amministratore cessato di comunicare la propria cessazione. Finché il registro non è aggiornato, il vecchio amministratore risulta ancora il referente per le comunicazioni.
7. Comunicazioni a fornitori, assicurazioni e condòmini
Il nuovo amministratore deve far sapere a tutti chi è: fornitori di servizi, compagnia di assicurazione del condominio, professionisti incaricati di lavori, enti con cui il condominio ha rapporti. Ai condòmini conviene inviare un avviso scritto con recapiti, orari di ricevimento, luogo di conservazione dei registri e coordinate bancarie, per evitare versamenti sul conto sbagliato.
8. Verifica a freddo e relazione all’assemblea
Nei giorni successivi, il subentrante esamina con calma la documentazione, la confronta con l’elenco atteso, ricostruisce le scadenze di sicurezza e individua le posizioni a rischio: morosità, cause pendenti, contratti in scadenza. Una breve relazione all’assemblea sullo stato dell’archivio permette ai condòmini di decidere se sollecitare l’uscente o chiedere un rendiconto di fine gestione. Più tempo passa dopo il verbale, più è difficile dimostrare che una mancanza risale al passaggio.
Documenti da consegnare nel passaggio di consegne tra amministratori
Il Codice civile non offre una lista tassativa, ma dalle norme e dalla prassi giudiziaria emergono categorie ben definite. Servono al nuovo amministratore per sapere cosa chiedere e ai condòmini per controllare che il passaggio sia completo.
Registri obbligatori
Sono il cuore dell’archivio: anagrafe condominiale, registro dei verbali, registro di nomina e revoca, registro di contabilità. Senza di essi non si sa nemmeno chi sono i condòmini e con quali quote partecipano alla spesa. Vanno consegnati in versione cartacea e digitale, aggiornati alla data del passaggio. Se mancano delibere importanti, come l’approvazione di lavori straordinari, va segnalato subito e per iscritto.
Documentazione contabile e fiscale
Rientrano rendiconti e preventivi di ogni esercizio, piani di riparto, ricevute dei versamenti, fatture e giustificativi di spesa, estratti conto e documenti fiscali come le certificazioni delle ritenute d’acconto. L’uscente non consegna solo i documenti del proprio periodo, ma tutto ciò che detiene, comprese le carte pervenute dai predecessori: il condominio ha diritto a trovare l’archivio completo.
Documentazione tecnica, sicurezza e lavori
Questo blocco riguarda lo stato dell’edificio: dichiarazioni di conformità degli impianti, libretti e verbali di verifica periodica, certificato di prevenzione incendi quando richiesto, pratiche edilizie, progetti e perizie. Se sono in corso lavori, soprattutto incentivati, va consegnato l’intero fascicolo: contratti con le imprese, delibere, e la documentazione per le detrazioni fiscali per ristrutturazione, come la ripartizione delle spese e le prove dei pagamenti. Perdere queste carte può far saltare benefici fiscali a decine di proprietari.
Contratti, assicurazioni e corrispondenza
Vanno consegnati i contratti di manutenzione, pulizia e fornitura con scadenze e clausole di disdetta, e le polizze, compresa la polizza globale fabbricato. Il nuovo amministratore deve sapere quali contratti si rinnovano tacitamente e con quale preavviso si disdicono. La corrispondenza rilevante, come diffide e comunicazioni di enti pubblici, spesso rivela problemi aperti di cui l’assemblea non è stata informata.
Posizioni dei condòmini, morosità e contenziosi
Il subentrante deve ricevere la situazione contabile di ciascun condomino, l’elenco dei morosi, i solleciti inviati e le pratiche di recupero, oltre agli atti delle cause in corso, ai mandati ai legali e alle relative delibere. Una morosità condominiale non seguita rischia di non essere più recuperabile se il nuovo amministratore non sa che esiste: la consegna di queste posizioni merita dettaglio nel verbale.
Chiavi, accessi digitali e beni materiali
Ci sono poi i beni che non sono carta: chiavi, telecomandi, badge, targhe, ma anche credenziali di portali, PEC e caselle del condominio, accessi a gestionali e cloud. Dimenticarli è un classico. Le credenziali vanno cambiate subito dopo la consegna, e il verbale dovrebbe darne atto per evitare contestazioni su accessi successivi.
L’uscente non può trattenere i documenti per un credito
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di restituzione non dipende dal pagamento di compensi o anticipazioni, perché le due prestazioni nascono da titoli diversi e non sono collegate da corrispettività. Se l’uscente vanta un credito, lo espone nel rendiconto di fine gestione e l’assemblea valuterà e pagherà ciò che è dovuto, ma nessuna discussione autorizza a tenere in ostaggio il registro dei verbali.
Tempi del passaggio di consegne: quanto tempo ha l’amministratore uscente
La domanda sui tempi è la più frequente, e la risposta è meno rassicurante di quanto si vorrebbe: una scadenza esatta in giorni non esiste, ma il quadro delle regole e delle decisioni è chiaro.
Nessun termine fisso, ma l’obbligo è immediato
L’articolo 1129 collega la consegna alla cessazione dell’incarico e non concede un periodo di tolleranza. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 29 maggio 2023, ha ribadito che gli articoli 1129, 1713 e 1176 non riconoscono all’amministratore un termine entro cui sentirsi al riparo, e che l’uscente deve attivarsi subito dopo aver saputo della fine del mandato. Dalla mancata consegna deriva al condominio un pregiudizio difficilmente riparabile, ed è per questo che i giudici concedono tutele rapide.
Tempi ragionevoli e passaggi a rate
Ciò non significa che, il giorno della revoca, l’uscente debba aver impacchettato tutto: occorre preparare l’archivio, recuperare le carte presso terzi come commercialisti o legali e redigere un elenco. Come indicazione di buona prassi, ci si può aspettare un incontro entro pochi giorni dalla nomina e una consegna completa nell’arco di qualche settimana. Se dopo il primo sollecito scritto l’uscente non risponde, il nuovo amministratore ha elementi per diffidarlo e, se serve, agire in giudizio.
Un passaggio progressivo può essere concordato, purché sia scritto: il verbale indica cosa viene consegnato e cosa resta, con una data limite. La giurisprudenza ha chiarito che serve la materiale disponibilità dell’intera documentazione, e che una generica offerta di restituzione o la consegna di una parte non libera l’uscente. Nemmeno l’assenza di un successore immediato giustifica il trattenimento delle carte.
Le scadenze collegate al cambio di amministratore
Il passaggio innesca scadenze da tenere d’occhio: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e il rendiconto, che secondo l’articolo 1130 va approvato dall’assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Se il cambio avviene a ridosso di quella data, avere subito i documenti contabili diventa questione di giorni. Lo stesso vale per verifiche di ascensore e caldaia: il subentrante che ne ignora le date risponde dal momento dell’accettazione.
Compensi, anticipazioni e responsabilità nel passaggio di consegne
Dietro i ritardi, si nasconde spesso una questione di soldi, e conviene chiarire cosa spetta all’uscente e chi risponde di cosa.
Compenso e crediti dell’amministratore uscente
La consegna e le attività urgenti si svolgono senza compensi ulteriori: l’uscente non può fatturare il tempo del passaggio, ma può chiedere il rimborso di spese vive documentate, come fotocopie o spedizioni. Se ha anticipato somme per il condominio, il credito è legittimo ma va provato con documenti, inserito nel rendiconto e approvato dall’assemblea. Il nuovo amministratore non dovrebbe né riconoscerlo né respingerlo sul momento: il verbale può riportare la dichiarazione dell’uscente con riserva di verifica.
Chi risponde di cosa
Ciascun amministratore risponde per il periodo in cui ha gestito. L’uscente risponde degli atti compiuti fino alla cessazione e dei danni derivati da una consegna mancata o ritardata, se il condominio li dimostra; il subentrante risponde dall’accettazione. Per questo le riserve scritte nel verbale e la relazione all’assemblea sono la migliore tutela di chi arriva, e consentono al condominio di agire contro chi ha causato le irregolarità.
Cosa fare se l’amministratore uscente non consegna i documenti
Quando l’uscente tace o rifiuta, il condominio non è disarmato: esiste una scala di rimedi, da percorrere in modo ordinato e documentato.
Sollecito formale e diffida ad adempiere
Il primo passo è una diffida scritta, via PEC o raccomandata, che riepiloga la nomina, elenca i documenti mancanti, fissa un termine congruo e avverte che in caso contrario si procederà in sede giudiziaria. Spesso basta a sbloccare la situazione, specie se l’uscente teme spese a proprio carico. Più la diffida è precisa, più sposta sull’uscente l’onere di dimostrare l’adempimento.
Ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile
Se la diffida cade nel vuoto, la via più usata è il ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, che consente al giudice di ordinare la consegna in tempi brevi quando il ritardo causa un danno difficilmente riparabile.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma nel 2023 l’uscente si era dichiarato disponibile solo dopo il deposito del ricorso, e il condominio aveva chiesto che le spese gravassero su di lui. Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 19 dicembre 2024, ha ritenuto ammissibile questa tutela quando la mancanza dei documenti impedisce di ricostruire la situazione economica, predisporre i bilanci e curare gli adempimenti fiscali.
Decreto ingiuntivo, sequestro, risarcimento e profili penali
Il decreto ingiuntivo per la consegna di beni mobili (articolo 633 del codice di procedura civile) è utile quando i documenti sono ben individuati; il sequestro giudiziario serve ad assicurarli quando se ne teme la dispersione.
L’uscente risponde inoltre dei danni che il condominio dimostra di aver subito, come sanzioni o costi di ricostruzione dei dati.
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ricondotto il trattenimento ingiustificato dei documenti all’appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale): vicende estreme, che richiedono una valutazione legale attenta.
Il nuovo amministratore, come rappresentante del condominio, è normalmente legittimato a promuovere i rimedi volti a recuperare i documenti, perché rientrano nella loro conservazione. Nei casi più costosi è prudente informare l’assemblea ed eventualmente farsi autorizzare con una delibera, per evitare contestazioni sulle spese legali.
Il ruolo dell’assemblea e dei condòmini nel cambio di amministratore
Il passaggio non è una vicenda riservata ai due professionisti: l’assemblea condominiale ha un ruolo decisivo prima, durante e dopo.
Prima del cambio: decisioni utili da assumere in assemblea
Prima della nomina, l’assemblea può rendere il passaggio più semplice scegliendo un professionista con una struttura organizzata, chiedendo la copia dell’assicurazione dell’amministratore e indicando nella delibera i termini per la consegna. Può anche chiedere all’uscente un rendiconto aggiornato e un elenco dei documenti in suo possesso. Se il regolamento di condominio prevede norme sulla sede dell’archivio o sulla consultazione dei documenti, può richiamarle per orientare il passaggio.
Dopo il cambio: controlli e convivenza
Ogni condomino può chiedere di consultare i giustificativi di spesa e averne copia a proprie spese (articolo 1130 bis): è la migliore verifica sul passaggio, perché se una fattura non si trova, l’ammanco emerge subito. L’assemblea fa bene a chiedere al nuovo amministratore una relazione sullo stato dell’archivio, non come atto di sfiducia ma come trasparenza. Conviene anche tenere la discussione sui fatti (che cosa manca, che cosa serve, entro quando) senza trasformarla in uno scontro personale: un passaggio collaborativo evita cause che finirebbero per pesare sulle casse comuni.
Errori frequenti nel passaggio di consegne e come evitarli
L’esperienza dei contenziosi mostra che gli errori si ripetono.
• Firmare un verbale generico. Scrivere “consegnata tutta la documentazione” senza elenco chiude ogni discussione a vantaggio dell’uscente: serve un elenco dettagliato con riserve specifiche.
• Dimenticare i documenti digitali. Molti archivi vivono su gestionali e cloud: se nel verbale compaiono solo i faldoni cartacei, il nuovo amministratore rischia di non ricevere mai copie elettroniche e credenziali.
• Accettare consegne a rate senza scadenza. Il passaggio progressivo va bene solo se scritto, con ciò che manca e una data limite.
• Trascurare conto corrente e Agenzia delle Entrate. Finché banca e Agenzia non registrano il nuovo rappresentante, il condominio opera in una zona grigia che complica pagamenti e adempimenti.
• Non controllare il fondo cassa. Se la situazione alla data della consegna non è riconciliata con gli estratti conto, le differenze emergeranno dopo e sarà difficile attribuirle all’una o all’altra gestione.
• Aspettare troppo prima di sollecitare. Il tempo gioca a favore di chi trattiene: un sollecito scritto nei primi giorni mantiene viva la prova.
FAQ sul passaggio di consegne tra amministratori di condominio
La legge non indica un termine in giorni: l’articolo 1129 collega la consegna alla cessazione dell’incarico, e i tribunali la intendono come un obbligo da eseguire subito. In pratica ci si accorda per un incontro nel giro di pochi giorni dalla nomina del successore.
Deve consegnare tutta la documentazione in suo possesso: registri obbligatori, contabilità e fiscalità, atti tecnici e di sicurezza, contratti e polizze, posizioni dei condòmini e cause in corso, oltre a chiavi e credenziali. Include anche quanto ricevuto dai predecessori.
No. Secondo la giurisprudenza l’obbligo di restituzione non dipende dal pagamento di compensi o anticipazioni, perché derivano da titoli diversi. L’eventuale credito si fa valere separatamente, ad esempio nel rendiconto di fine gestione.
Il Codice civile non impone un verbale, ma è la prova principale di cosa è stato consegnato. Senza un elenco dettagliato e senza riserve scritte, dimostrare in seguito una mancanza diventa molto più difficile.
Può inviare una diffida scritta e, se resta inascoltata, presentare un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile o chiedere un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti. L’uscente risponde anche dei danni causati dal ritardo.
Un cambio di amministratore ben riuscito si misura in ciò che i condòmini non notano: i pagamenti proseguono, le verifiche di sicurezza restano al loro posto, i conti tornano e nessuno scopre a distanza di mesi che un documento essenziale è sparito. La competenza di una gestione condominiale professionale si vede proprio qui, nella capacità di trasformare un momento delicato in una transizione ordinata, fatta di richieste scritte, verbali precisi e controlli puntuali.

