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Chi abita in un edificio, che si tratti di un condominio formalmente costituito o di una semplice palazzina condivisa tra più proprietari, prima o poi si troverà ad affrontare una questione tanto delicata quanto inevitabile: le spese per il tetto.
Per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria o per il rifacimento completo della copertura, il dubbio è sempre lo stesso: chi deve pagare? E in quale misura?
Le regole generali spesso si intrecciano con casistiche specifiche: tetti a uso esclusivo, coperture parziali, villette a schiera, edifici senza amministratore, comproprietà tra privati. Ogni scenario può far emergere obblighi differenti in termini di ripartizione delle spese.
Capire chi deve contribuire e in che misura non è sempre immediato, soprattutto quando subentrano questioni tecniche (ad esempio la presenza di infiltrazioni che coinvolgono solo una porzione di tetto), o quando sorgono disaccordi tra i condomini.
Quando si applica la ripartizione delle spese per il tetto in condominio
Nel contesto condominiale, la regola di partenza è l’articolo 1117 del Codice Civile, il quale elenca le parti comuni dell’edificio, tra cui rientra espressamente anche il tetto. Questo implica che, in assenza di indicazioni diverse nel regolamento condominiale, la copertura dell’edificio è considerata un bene comune a tutti i condòmini, indipendentemente dalla posizione delle loro unità abitative.
Come si dividono le spese del tetto tra i condomini, secondo il Codice Civile?
Questa qualificazione ha una conseguenza diretta: qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione che coinvolga il tetto – anche se riguarda solo una porzione – deve essere sostenuto da tutti i proprietari in proporzione ai millesimi di proprietà.
La ripartizione delle spese si applica non solo ai grandi lavori, come il rifacimento completo del tetto o l’installazione di impianti tecnologici (pannelli fotovoltaici, antenne centralizzate), ma anche agli interventi ordinari: controllo delle grondaie, sostituzione di tegole danneggiate, pulizia dei pluviali e altro ancora.
Tuttavia, quando il tetto serve esclusivamente una parte dell’edificio, come nel caso di tetti a falda multipla che coprono solo alcune unità o un singolo corpo scala, il principio generale cambia.
In questi casi, le spese vanno ripartite solo tra i condòmini che traggono beneficio diretto dalla sua presenza, e non tra tutti gli altri.
È dunque fondamentale analizzare la configurazione architettonica e funzionale del fabbricato, anche con l’ausilio di una perizia tecnica o di una consulenza legale, per accertare la corretta ripartizione delle spese e prevenire contestazioni in assemblea.
Rifacimento tetto condominio: quali interventi rientrano nelle spese comuni
Il rifacimento del tetto può comprendere una varietà di interventi, che differiscono per natura, finalità e incidenza economica. Alcuni di questi rientrano senza dubbio nelle spese condominiali comuni, e devono quindi essere ripartiti tra tutti i condòmini. Vediamo nel dettaglio quali sono.
- Sostituzione del manto di copertura (tegole, coppi, lastre): se l’intervento riguarda l’intera superficie o una porzione significativa, è considerato spesa straordinaria comune.
- Opere di impermeabilizzazione e coibentazione: migliorano l’isolamento termico dell’edificio e prevengono infiltrazioni. Sono spesso necessarie in fase di rifacimento e possono accedere a bonus fiscali.
- Sostituzione o installazione di grondaie, pluviali e converse: elementi funzionali al corretto deflusso delle acque meteoriche, la cui efficienza è fondamentale per evitare danni strutturali.
- Installazione di impianti tecnologici sul tetto (fotovoltaico condominiale, antenne centralizzate): anche questi rientrano tra le spese comuni se destinati all’uso collettivo.
- Messa a norma per la sicurezza dei lavoratori: l’installazione di dispositivi anticaduta (linee vita) è obbligatoria in molti casi e viene classificata come spesa di adeguamento obbligatorio.
Oltre alla natura tecnica, è fondamentale anche il contesto normativo in cui si inserisce l’intervento.
Un rifacimento del tetto può infatti essere richiesto:
- per motivi strutturali (cedimenti, infiltrazioni gravi);
- per finalità energetiche (coibentazioni per migliorare la classe energetica);
- per adeguamenti normativi (come sicurezza sul lavoro e conformità edilizia).
In tutti questi casi, l’intervento ricade nell’interesse collettivo del condominio e come tale deve essere deliberato in assemblea e ripartito secondo i millesimi, salvo eccezioni regolamentari.
Condominio con tetti separati: chi paga?
Non tutti gli edifici condominiali hanno un tetto unitario e condiviso da tutti.
In molte configurazioni architettoniche, come quelle a schiera, a blocchi, o con più corpi scala separati, è frequente che ogni porzione dell’edificio sia coperta da un tetto distinto, funzionalmente e fisicamente separato dagli altri.
In questi casi, la regola generale sulla comunione del tetto si modifica: la spesa va imputata esclusivamente ai condòmini che beneficiano di quella specifica copertura.
Secondo la giurisprudenza, se una parte dell’edificio (come un singolo corpo scala o una sola ala del palazzo) è servita da un proprio tetto, solo i proprietari delle unità sottostanti devono partecipare alla spesa per gli interventi che riguardano quella porzione.
Per applicare correttamente questa norma, è necessario:
- verificare la struttura edilizia attraverso planimetrie e sezioni del fabbricato;
- ottenere, se necessario, una perizia tecnica che certifichi l’uso esclusivo o prevalente di quella copertura da parte di un gruppo specifico di unità.
Questa distinzione è fondamentale per evitare contestazioni in assemblea e garantire l’equità contributiva.
È sempre buona prassi che l’amministratore di condominio raccolga pareri tecnici, prima di deliberare su lavori di questo tipo, per evitare errori nella ripartizione.
Ripartizione spese tetto senza condominio: cosa prevede la normativa
Esistono molte realtà immobiliari in cui, pur essendo presenti più proprietari, non è formalmente costituito un condominio. Si pensi, ad esempio, a una palazzina bifamiliare, a un edificio con due o tre unità abitative di proprietà distinte, oppure a immobili ereditati in comunione tra familiari.
In questi casi, entrano in gioco le norme sulla comunione ordinaria (articoli 1100 e seguenti c.c.).
In particolare, l’art. 1104 del c.c. stabilisce che ciascun comproprietario deve contribuire alle spese di conservazione della cosa comune, in misura proporzionale alla propria quota di proprietà.
Se il tetto è comune (cioè serve a proteggere l’intero edificio o più unità), la spesa si divide proporzionalmente tra tutti i comproprietari, indipendentemente dal fatto che esista o meno un regolamento condominiale, un amministratore, o un registro di millesimi.
In mancanza di un accordo unanime tra i proprietari, è comunque possibile deliberare gli interventi urgenti e necessari, anche senza assemblea formale, che consente a ogni partecipante alla comunione di chiedere al giudice la nomina di un amministratore o l’autorizzazione a compiere un atto di gestione.
Il ruolo dell’amministratore nelle decisioni sul rifacimento del tetto
L’amministratore di condominio ha, tra i suoi principali doveri, la conservazione delle parti comuni dell’edificio, tra cui rientra a pieno titolo il tetto.
Il suo ruolo non è meramente esecutivo. Egli deve infatti attivarsi per:
- programmare ispezioni periodiche
- raccogliere segnalazioni di guasti o infiltrazioni
- richiedere preventivi e relazioni tecniche
- convocare l’assemblea per deliberare gli interventi necessari.
Nel caso in cui si tratti di un intervento urgente (come ad esempio un crollo di una porzione del tetto o infiltrazioni gravi), l’amministratore ha anche il potere di intervenire senza l’approvazione dell’assemblea, con l’obbligo però di riferirne poi nella prima riunione utile.
Inoltre, l’amministratore è tenuto a vigilare sulla corretta ripartizione delle spese, basandosi sui millesimi e sul principio dell’utilità dell’intervento. Se ci sono porzioni di tetto non comuni, è suo compito accertare la ripartizione specifica, eventualmente richiedendo supporto a un tecnico.
Cosa fare in caso di disaccordo tra i condomini
Quando si tratta di lavori di rifacimento del tetto, il consenso unanime dei condòmini non è richiesto: è sufficiente una delibera approvata secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice Civile.
Tuttavia, è piuttosto frequente che emergano contrasti, specialmente su:
- necessità e urgenza dell’intervento
- costi ritenuti troppo elevati
- criteri di ripartizione delle spese.
Se un condòmino dissente dalla delibera, ha facoltà di impugnare entro 30 giorni dalla data dell’assemblea (se presente) o dalla ricezione del verbale (se assente).
Nei casi in cui non si riesca a raggiungere un accordo, è consigliabile attivare una mediazione civile presso un organismo accreditato.
Questa procedura, spesso rapida e meno costosa di un processo, è obbligatoria per legge, prima di poter avviare un contenzioso in tribunale in materia condominiale.
Bonus e detrazioni per il rifacimento del tetto: chi ne ha diritto
Il rifacimento del tetto può rientrare in numerose agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, a seconda della natura e della finalità dell’intervento.
I principali bonus attualmente attivi sono:
- Bonus Ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR) → detrazione del 50% su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Include i lavori di rifacimento del tetto, se volti alla conservazione o miglioramento dell’edificio. - Ecobonus → detrazione dal 65% al 75%, se l’intervento migliora le prestazioni energetiche (es. coibentazione del tetto).
- Superbonus 70-75% (dopo la riduzione post 2023) → solo se il rifacimento rientra tra i lavori trainanti e consente il salto di due classi energetiche, certificato con APE ante e post-intervento.
- Bonus Facciate (fino al 2022) → in alcuni casi il rifacimento delle cornici di gronda o delle strutture perimetrali del tetto è stato incluso.
È importante sottolineare che le agevolazioni fiscali spettano al singolo condòmino in proporzione alla quota di spesa sostenuta, anche se i lavori sono stati eseguiti a livello condominiale.
L’amministratore ha l’obbligo di rilasciare la certificazione delle spese ai fini della detrazione e di comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate.
Per affrontare con serenità e competenza la gestione delle spese relative al tetto condominiale, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti.
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